Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14792 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC ITA IA147 9 2 /02 6724h IN NOME DEL PO LO ITA IAN TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Ndagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23696/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rel. Consigliere Cron. 34568 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Paolo GIULIANI ConsigliereDott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67244 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE LAZIO, LIRE 1500 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
0405831
contro
CANCELLERIA ET LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, difeso dall'avvocato GIANCARLO 2002] ROSSETTI, giusta procura a margine;
controricorrente 1430 -1- avverso la decisione n. 1874/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 24/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 05/04/02 dal MONACI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito o inammissibile il secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO contribuente GA OR, che svolgeva attività di rappresentante di commercio, chiedeva il rimborso delle quote di imposta ILOR versate per gli anni 1985, 1986 e 1987, asserendo che si trattava di indebiti. Successivamente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su questa sua richiesta. La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso del GA, e la decisione veniva confermata da quella in secondo grado e, successivamente, con sentenza, in data 22-24 marzo 1999, dalla Commissione Tributaria Centrale. Con atto notificato il giorno 11 dicembre 1999 proponeva ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, esponendo due motivi di impugnazione. Resisteva il contribuente GA OR con controricorso, in cui chiedeva il rigetto del ricorso avversario. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art.36, n.4 e 62 D.l.vo n.546/92, nonché dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziarsi su di uno dei motivi di impugnazione proposti dall'Ufficio, quello relativo alla tardività della domanda di rimborso. Con il secondo motivo l'Amministrazione eccepisce invece la violazione e falsa applicazione dell'art.38 del D.P.R. n.602/1973, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. avengo eza Il contribuente, avrebbe effettuato versamenti diretti, soggetto al termine di decadenza dell'art.38, fissato allora in diciotto mesin decorrenti dalla data sei versamenti stessi, termine che non aveva rispettato. da scadenza del termine stesso. eza Per la precisione l'istanza di rimborso sarebbe stata presentata il 18 novembre 1988, e perciò tardivamente rispetto all'intera annualità di imposta 1985 e all'acconto per l'anno 1986. L'Amministrazione ricorrente sostiene, infine, che questa decadenza è rilevabile d'ufficio.
2. Nei limiti di quanto di ragione, il ricorso è fondato e merita accoglimento. In particolare è fondato il primo motivo, che assorbe il secondo. In linea astratta il GA, nella sua qualità di rappresentante di commercio, non era soggetto al pagamento dell'ILOR, perché la norma che originariamente l'imponeva è stata dichiarata costituzionalmente illegittima: per la precisione la Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo 1980, n.42, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art.1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.599 nella parte in cui non escludeva dall'imposizione i redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa.
3. Il fatto che la pretesa del contribuente fosse astrattamente fondata (essere non esclude, peraltro, che dovesse fatta valere nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento. In particolare l'istanza di restituzione dei versamenti diretti è soggetta ad un apposito termine di decadenza previsto dall'art.38 del D.P.R. n.602 del 1973, e fissato, all'epoca dei fatti, in diciotto mesi. Si tratta, oltre tutto, di una decadenza rilevabile d'ufficio. Il giudice del merito non ha motivato sull'eccezione di decadenza, proposta, peraltro, dall'Ufficio dinanzi alla stessa Commissione Tributaria Centrale. L'eccezione, invece, deve essere esaminata, verificando in concreto se la decadenza fosse maturata, o meno, al momento della presentazione dell'istanza di rimborso, ed eventualmente per quali versamenti.
4. Occorre rimettere perciò la causa al giudice del merito perché esamini appunto se sia maturata la decadenza, verificando in concreto le date dei versamenti indebiti, e quella della domanda (o delle domande) di restituzione. Il ricorso va accolto sotto il profilo del primo motivo di impugnazione (mentre il secondo motivo rimane assorbito); la sentenza impugnata Cassata va annullata con rinvio al giudice del merito, da individuare nella Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente - nel (in ordine, caso di specie quella del Lazio che provvederà anche alla restituzione delle spese di questa fase di legittimità. и
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza dil prisenti procedimento impugnata, e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 5 aprile 2002. ✓ Consigliere estensore II Presidente / (dr. Stefano Monaci) (dr.Francesco Cristarella Oristano) рокл Сатива Онта IL CANCELLIERE C Чульно Arnaldo Casang Oggi 18 OTT, 2002 2