CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di: NT RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4246 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 luglio 2022 la Corte di appello di ON, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta ad AN ER con sentenza del 10 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2020. A tal fine, ha rilevato che la sospensione era condizionata al pagamento da parte dell'imputato ed in favore della costituita parte civile, della provvisionale prevista in sentenza, adempimento cui EN è venuto meno. Ha aggiunto, in diritto, che, non essendo stato indicato, dal giudice, il termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto provvedere al versamento della somma stabilita a titolo di provvisionale, il medesimo termine coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ON ed AN ER propongono autonomi ricorsi per cassazione, entrambi incentrati sulla contrarietà del principio di diritto sotteso alla decisione impugnata con quello affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in esito all'udienza del 23 giugno 2022, secondo cui, nell'eventualità di omessa fissazione, da parte del giudice della cognizione, del termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'obbligo risarcitorio cui la sospensione condizionale della pena è subordinata, il medesimo termine coincide con quello, di cinque o due anni (per il caso, rispettivamente, di delitto o di contravvenzione), stabilito all'art. 163 cod. pen.. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. AN ER è stato condannato, con sentenza del 10 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2020, alla pena di undici mesi e quindici giorni di reclusione, della quale è stata disposta la sospensione condizionale, subordinata al pagamento, in favore della parte civile, della somma liquidata a titolo di provvisionale. 2 Non avendo il giudice della cognizione indicato il termine entro il quale la condizione si sarebbe dovuta avverare, occorre verificare a quale data debba, all'uopo, farsi riferimento. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione, mutuando la prospettiva abbracciata dal pubblico ministero istante, si è attenuto all'orientamento stando al quale «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile» (Sez. 1, n. 23742 del 08/07/2020, Priori, Rv. 279458). La decisione è stata, tuttavia, adottata ad immediato ridosso della pronunzia delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, risolvendo il contrasto ermeneutico formatosi in argomento, hanno espressamente avallato l'indirizzo opposto a quello sotteso al provvedimento impugnato, precisando che «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza)» (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01). L'intervento del massimo organo nomofilattico, come correttamente segnalato da entrambi i ricorrenti, ha determinato un assetto dell'istituto contrastante con il tenore dell'ordinanza impugnata, che ha disposto la revoca della sospensione condizionale senza attendere il decorso del quinquennio previsto dall'art. 163 cod. pen. e, quindi, in violazione di legge, ciò che ne impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 13/12/2022.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4246 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 luglio 2022 la Corte di appello di ON, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta ad AN ER con sentenza del 10 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2020. A tal fine, ha rilevato che la sospensione era condizionata al pagamento da parte dell'imputato ed in favore della costituita parte civile, della provvisionale prevista in sentenza, adempimento cui EN è venuto meno. Ha aggiunto, in diritto, che, non essendo stato indicato, dal giudice, il termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto provvedere al versamento della somma stabilita a titolo di provvisionale, il medesimo termine coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ON ed AN ER propongono autonomi ricorsi per cassazione, entrambi incentrati sulla contrarietà del principio di diritto sotteso alla decisione impugnata con quello affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in esito all'udienza del 23 giugno 2022, secondo cui, nell'eventualità di omessa fissazione, da parte del giudice della cognizione, del termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'obbligo risarcitorio cui la sospensione condizionale della pena è subordinata, il medesimo termine coincide con quello, di cinque o due anni (per il caso, rispettivamente, di delitto o di contravvenzione), stabilito all'art. 163 cod. pen.. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. AN ER è stato condannato, con sentenza del 10 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2020, alla pena di undici mesi e quindici giorni di reclusione, della quale è stata disposta la sospensione condizionale, subordinata al pagamento, in favore della parte civile, della somma liquidata a titolo di provvisionale. 2 Non avendo il giudice della cognizione indicato il termine entro il quale la condizione si sarebbe dovuta avverare, occorre verificare a quale data debba, all'uopo, farsi riferimento. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione, mutuando la prospettiva abbracciata dal pubblico ministero istante, si è attenuto all'orientamento stando al quale «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile» (Sez. 1, n. 23742 del 08/07/2020, Priori, Rv. 279458). La decisione è stata, tuttavia, adottata ad immediato ridosso della pronunzia delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, risolvendo il contrasto ermeneutico formatosi in argomento, hanno espressamente avallato l'indirizzo opposto a quello sotteso al provvedimento impugnato, precisando che «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza)» (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01). L'intervento del massimo organo nomofilattico, come correttamente segnalato da entrambi i ricorrenti, ha determinato un assetto dell'istituto contrastante con il tenore dell'ordinanza impugnata, che ha disposto la revoca della sospensione condizionale senza attendere il decorso del quinquennio previsto dall'art. 163 cod. pen. e, quindi, in violazione di legge, ciò che ne impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 13/12/2022.