Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4951
CASS
Sentenza 6 aprile 2002

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La responsabilità indiretta del committente per fatto dannoso del dipendente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. postula l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno (Nella specie - in cui il fatto illecito, di cui era rimasto ignoto l'autore, era consistito nella diffusione tra i dipendenti dell'azienda di apprezzamenti negativi sull'operato di un agente -, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nell'affermare la responsabilità ex art. 2049 cit., aveva omesso di accertare se la diffamazione era connessa, ad es. in virtù della conoscenza di fatti e documenti, con incombenze affidate ai dipendenti o aveva solo tratto origine nell'ambiente lavorativo senza alcuna attinenza con le mansioni ivi svolte).

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  • 1I confini della responsabilità oggettiva dei padroni e dei committentiAccesso limitato
    Filippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4951
Data del deposito : 6 aprile 2002

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