Sentenza 6 aprile 2002
Massime • 1
La responsabilità indiretta del committente per fatto dannoso del dipendente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. postula l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno (Nella specie - in cui il fatto illecito, di cui era rimasto ignoto l'autore, era consistito nella diffusione tra i dipendenti dell'azienda di apprezzamenti negativi sull'operato di un agente -, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nell'affermare la responsabilità ex art. 2049 cit., aveva omesso di accertare se la diffamazione era connessa, ad es. in virtù della conoscenza di fatti e documenti, con incombenze affidate ai dipendenti o aveva solo tratto origine nell'ambiente lavorativo senza alcuna attinenza con le mansioni ivi svolte).
Commentario • 1
- 1. I confini della responsabilità oggettiva dei padroni e dei committentiAccesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0495 1/02 M REPUBBLICA POLO TALL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 10921/99 - Dott. Michele DE LUCA - Consigliere 13804/99 ход мию GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Corrado - Cron Dott. Guido VIDIRI - Consigliere- Rep. - Consigliere - Ud. 08/01/02Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato ZINI ADOLFO, rappresentato e difeso dall'avvocato MATERAZZI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ALLIANZ SUBALPINA S.p.A GIA' ALLIANZ PACE S.p.A.; - intimato sul 2° ricorso n° 13804/99 proposto da: ALLIANZ SUBALPINA SPA già ALLIANZ PACE S.p.A., in 2002 persona del legale rappresentante pro tempore, 5 elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIER LUIGI DA -1- PALESTRINA, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO ROSSI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LE IL;
- intimato avverso la sentenza n. 7/99 del Tribunale di TERNI, depositata il 06/04/99 R.G.N. 1554/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 08/01/02 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato ROSSI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento per il ricorso incidentale. -2- F SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Terni, con sentenza del 6.4.99, sulla lite insorta fra la AL BA s.p.a. ed il sign. AN LE, già agente della stessa, per quanto rileva nella presente sede, ha ritenuto che: a- legittimamente la compagnia assicuratrice aveva receduto dal rapporto di lavoro sussistendo una giusta causa ravvisabile nel venir meno del rapporto fiduciario nei confronti del lavoratore, cagionato dalla illegittima ritenzione di somme, di spettanza della compagnia, dallo stesso operata, per compensarle con suoi diritti nei confronti della stessa;
b- non poteva, al momento di tale recesso, avvenuto in data 19.1.94, ritenersi già cessato il rapporto di lavoro per effetto della comunicazione inviata dal sign. LE il 14.1.94 - e ciò in quanto dalla documentazione non emergevano elementi idonei per configurare l'ipotesi di cui all'art. 36 ccnl in relazione alla mancata eccettazione da parte dello stesso di essere affiancato da altro agente - ed in ogni caso-perché gli effetti del recesso erano da lui stati fissati al 31.1.94; C-c- andava il sign.LE, di conseguenza, condannato a pagare alla compagnia assicuratrice lire 37.882. 667; d- lo stesso aveva subito un danno per diffamazione imputabile a dipendenti della compagnia, ed a quest'ultima riferibile per mancato accertamento specifico di particolari responsabilità personali da parte dei dipendenti stessi;
e- ha ritenuto inammissibile, in quanto domanda nuova, quella diretta ad ottenere la condanna della compagnia assicuratrice, in relazione al medesimo fatto 1 diffamatorio lamentato in primo grado, la condanna al risarcimento del danno in lire 110.000.000. sign LE chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi;
la * spa AL BA resiste con controricorso ed, a sua volta, propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono, ai sensi dell'art.335 cpc, riunirsi il ricorso principale e quello incidentale. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.345 cpc ed insufficiente motivazione della inammissibilità della domanda di *isarcimento dei danni derivanti dal comportamento diffamatorio richiesti in lire 110.000.000 "L-ricorrente si duole che non gli sia stato riconosciuto, da parte del giudice d'appello, rispetto alla originaria richiesta di lire 6.00.000, tale ulteriore danno relativo a fatti appalesatisi dopo il deposito del ricorso attinenti ai compensi percepiti come subagente del Lloyd adriatico nel 1994 in rapporto alle provvigioni percepite negli anni precedenti come agente dell'AL : trattavasi di richiesta del tutto ammissibile attenendo ad un incremento delle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore . Sulla sua inammissibilità il Tribunale non aveva reso alcuna motivazione;
né aveva indicato a quali criteri si fosse attenuto nella liquidazione equitativa del danno. La censura, che contiene due distinti profili di doglianza, è infondata. 2 Con il primo di essi il ricorrente, in realtà, si duole non della mancata motivazione della dichiarazione di inammissibilità, bensì del fatto che il Tribunale abbia considerato nuova la domanda relativa all'ulteriore risarcimento consistente nella effettiva entità del danno, appalesatosi nella sua effettiva consistenza dopo la proposizione del ricorso di primo grado e costituita dalla perdita di quanto guadagnato durante il periodo di rapporto di agenzia con la società assicuratrice. Secondo il ricorrente la domanda relativa alla effettiva entità del danno ben poteva esser proposta in appello ai sensi dell'art.345 cpc trattandosi di mero incremento del pregiudizio ricollegantesi ad un medesimo fatto lesivo ( la diffamazione ad opera della società stessa). La decisione del Tribunale è invece ineccepebile fondandosi la richiesta di un risarcimento adeguato all'effettiva entità del danno su fatti non costituenti incremento dell'evento lesivo bensi la effettiva entità dello stesso alla luce di una completa I valutazione del pregiudizio subito, e che, pertanto, andavano allegati innanzi al giudice di primo grado eventualmente anche con il ricorso all'esercizio della facoltà modificativa prevista per il ricorrente dall'art.420 primo commma. Infondato è anche il secondo profilo di mancata indicazione dei criteri di liquidazione equitativa del danno potendo tale doglianza indirizzarsi al giudice di primo grado non a quello d'appello che aveva, per le predette ragioni, esaurito la sua cognizione su tale punto della lite. 3 Con il secondo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 12 Accordo Nazionale Agenti e sostiene che non poteva esservi lesione del rapporto fiduciario con la datrice di lavoro per le somme da lui ritenute in compensazione, essendosi tale rapporto già irrimediabilmente spezzato come provato dall'annullamento di tutte le polizze sinistri e dall'imposizione di un coagente;
la legittimità della compensazione era stata indicata da ispettori della datrice di lavoro;
in ogni caso il rapporto si era già risolto automaticamente ai sensi dell'art.36 ANA per il suo disaccordo sulla proposta di affiancamento di un coagente. Anche tale censura è infondata. Ed infatti, anche se fosse già venuto meno il rapporto fiduciario- prima ancora delle irregolarità che cagionarono il recesso da parte della datrice di lavoro - per le ragioni indicate dal ricorrente, ciò non avrebbe comportato alcun effetto sul rapporto di lavoro sino a quando la AL non avesse esercitato il proprio potere risolutorio,che esercitò in relazione ad altri fatti. Con il terzo motivo denuncia violazione mancata applicazione della predetta norma contrattuale, ed in dissenso da quanto ritenuto dal Tribunale, sostiene che non si trattò di una semplice proposta di affiancamento, ma dell'attuazione di una decisione già presa, come risulta dalla risposta affermativa della teste LL alla prima circostanza di prova in sede penale, di annullamento di tutte le polizze gravate da sinistro, nonché da quella resa in sede penale dal dr. Zambelli;
anche l'interpretazione letterale delle parole contenute nel telegramma del 14 gennaio ( incompatibilità Vs Dott.Uva) non può che indurre a conferire alle stesse il significato di disaccordo con l'affiancamento. In ordine a tale punto va rilevato che il Tribunale, come si è detto ( punto b) dello svolgimento del processo) ha fondato il proprio convincimento, oltre che sull'inesistenza di fatti idonei a giustificare il recesso dell'agente, sul fatto che gli effetti del recesso comunicato dall'agente in data 14.1.94 erano dallo stesso stati differiti sino al 31.1.94. "Su tale autonoma ragione idonea a sorreggere la decisione sul punto, non vi è stata 1 alcuna doglianza da parte del ricorrente con conseguente inammissibilità della censura in questione. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Con il ricorso incidentale la AL BA denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 cc. e degli art.40 e 595 c.p.p. e sostiene che nessuna responsabilità poteva essere a lei ascritta essendo mancata la individuazione degli autori della diffamazione e quindi della consumazione del relativo reato presupposto per il risarcimento del danno. Tale ricorso con cui si impugna la statuizione del Tribunale attributiva del diritto al risarcimento nei confronti della società assicuratrice per violazione e falsa applicazione dell'art.2049 - individuando l'errore del Tribunale nell'aver riconosciuto il diritto stesso al danneggiato nonostante la mancata individuazione degli autori dell'illecito- va accolto sebbene per ragioni diverse da quelle predette. Il Tribunale, infatti, in relazione agli apprezzamenti negativi sulla condotta del ricorrente posti in essere da dipendenti non identificati dell'AL ha rilevato che gli stessi non possono non configurare un atteggiamento diffamatorio che in quanto tenuto da un dipendente della Compagnia è da riferirsi a quest'ultima essendo mancato un accertamento specifico delle responsabilità. La statuizione del Tribunale è erronea in quanto essa ricollega la responsabilità del datore di lavoro ex art.2049 cc. ad una sorta di responsabilità oggettiva che si attiva - come generalizzata garanzia risarcitoria- attraendo, in definitiva, nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro qualsiasi fatto illecito- comunque connesso- al contesto lavorativo ascrivibile ai lavoratori. Ciò stravolge il fondamento della norma in questione atteso che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, per l'affermazione della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso ai sensi dell'art.2049 cc. è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria fra l'illecito stesso ed il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno;
non può pertanto farsi carico al committente delle conseguenze di un fatto posto in essere dal preposto non durante l'espletamento delle incombenze demandategli e non al fine di adempiere ad esse ma al di fuori di esse (fra le molte: Cass. 14096/01, 6341/98, 6506/95, 2226/90;100/82). Nel caso di specie essendo il fatto illecito di cui è rimasto ignoto l'autore-, consistito nell'aver alcuni dipendenti della AL fatto circolare apprezzamenti negativi sull'operato del LE, va accertato in base al predetto principio di diritto se esso sia in qualche maniera, connesso con incombenze affidate a ai predetti dipędenti- come sarebbe avvenuto se la diffamazione avesse tratto origine dalla conoscenza di documenti relativi all'attività dell'agente, affidati agli stessi dal datore di lavoro;
o se esso ha solo trovato origine nell'ambiente lavorativo senza alcuna attinenza con incombenze affidate ai dipendenti. Ed infatti, una generica connessione, come si è detto, non è sufficiente per far sorgere, ai sensi dell'art. 2049 cc., la responsabilità del datore di lavoro. Il ricorso va quindi accolto, per le predette ragioni, la sentenza cassata in relazione ad esso e la causa va rimessa ad altro giudice che si atterrà al predetto principio di diritto.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Perugia. Roma 8 gennaio 2002 Il Consigliere es. Loscoda Sugte h Phill Il Presidente benew an laghrei IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 APR. 2002 oggi, IL CANCELLERE