Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7391 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
I T T RI E I E N D O N I E O Z I I A L Z R L Aula A T R O S I A B IP G A E R D R 0739 1 /03 UBBLICA ITALIANA OGGETTO: Eccessiva durata A E A U Prova del dan- T A Q N T E E T IN NOME DEJ IA E S G E R G E T O A CORTE SUP A S M SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAGGIO Presidente R.G.N.20942/02. Dott. Antonio Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron. 16421. ADAMO Consigliere Dott. Mario 1948 DI PALMA Rep.Consigliere Dott. Salvatore Ud.
7.4.03 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso proposto da: AG SA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Adige, n. 43, presso l'avv. Giulio Di Gio ia, che la rappresenta e difende per procura a mar- gine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del mi- nistro in carica, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente 896 2003 1 avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma pubblicato il 13 febbraio 2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19 settembre 2001 Te resa RA conveniva in giudizio dinanzi alla Cor te d'Appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l'equa riparazione del danno non pa- trimoniale sofferto per l'eccessiva durata del pro- cesso da essa promosso dinanzi al Pretore di Bene- vento al fine di sentir accertare il suo diritto alla percezione dell'indennità giornaliera di ma- ternità, processo conclusosi dopo quasi sei anni con una pronuncia di rigetto per difetto di prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordina- to. Con decreto del 21 gennaio - 13 febbraio 2002 la corte d'appello rigettava il ricorso. Osservava la corte che il tempo occorso per definire il processo non aveva ecceduto se non di 2 alcuni mesi la durata ragionevole e che tale durata andava poi rapportata all'esito del giudizio stes- So, risoltosi con la totale soccombenza della ri- corrente, così da rendere non apprezzabile il danno morale connesSO con l'incertezza circa la sussi- stenza di un preteso diritto. Contro il decreto ricorre per cassazione Tere- sa RA con due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dell'art. 2956 cod. civ. in relazione al- l'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che, qualora come nella specie risulti superato il termi ne della ragionevole durata del processo con riferi mento ai parametri indicati dalla legge, il danno non patrimoniale dedotto in giudizio avrebbe dovuto trovare riconoscimento ed essere liquidato equita- tivamente, essendo l'equa riparazione riconosciuta dalla legge unicamente in dipendenza del protrarsi del processo oltre il limite della ragionevolezza. La censura non merita accoglimento poiché que- sta Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla 3 questione (Cass. 8 agosto 2002, n. 11987, e succes- siva giurisprudenza conforme) ed ha escluso che l'indennizzo introdotto dalla legge n. 89 del 2001 possa considerarsi come conseguenza automatica del l'ingiustificata durata del processo, trattandosi della riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione di un diritto che trova la sua tutela non già nelle previsioni di norme costituzionali o ad esse equiparate, bensì in una legge ordinaria che richiede la prova della sussistenza di un danno in concreto ai fini del riconoscimento dell'equa ri parazione richiesta dal ricorrente il quale è per- ciò tenuto, nell'ipotesi di danno non patrimoniale, ad allegare e provare circostanze di rilievo tale + che possa desumersene, in presenza dei requisiti ri chiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la produ zione di un danno indennizzabile in dipendenza del la lesione di un diritto suscettibile non già di ri sarcimento ma pur sempre di riparazione in assenza di una lesione diretta della sfera patrimoniale del soggetto leso, presunzioni che il decreto impugnato ha escluso potersi trarre dagli elementi di fatti acquisiti al processo. Col secondo motivo viene dedotto il vizio di o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione 4 su un punto decisivo della controversia in quanto la sentenza impugnata, dopo aver accertato la sussi stenza del diritto all'equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dalla ri- corrente, avrebbe inopinatamente respinto la doman- da di equa riparazione in considerazione dell'esito negativo del giudizio, pervenendo ad una statuizio- ne in aperto contrasto con le argomentazioni prece- dentemente addotte di modo che non sarebbe consenti ta l'identificazione del procedimento logico posto a base della pronuncia. Premesso che non può dubitarsi dell'ammissibi- lità della censura in quanto il ricorso per cassa- zione previsto dall'art. 3, co. 6, della legge n. 89 del 2001, è il ricorso ordinario esteso alla cen sura dei vizi di motivazione e non il ricorso stra ordinario limitato alla denuncia del vizio di viola zione di legge (Cass. 19 novembre 2002, n. 16256), essa è destituita di fondamento in quanto si rivol- ge contro un'affermazione contenuta nella motiva- zione che non costituisce punto decisivo della con- troversia in quanto - pur non potendo escludersi un profilo di insufficienza della motivazione del de- creto impugnato che, dopo aver dato atto del supe- ramento. del termine della ragionevole durata del processo, esclude la sussistenza di ogni danno non patrimoniale valorizzando la circostanza che la ri- -corrente era rimasta soccombente in quel processo resta tuttavia insuperabile la ragione fondamenta- le, già presa in considerazione nell'esame del mo- tivo che precede, che esclude ogni automatismo ri- sarcitorio in mancanza della prova, sia pur presun- tiva, del pregiudizio dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata. In conclusione perciò, il ricorso non può tro- vare accoglimento e deve essere respinto. La spese giudiziali restano interamente com- pensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la com- pensazione totale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ila, Vitrone ALFUNZIUL CANCELLIERE (Dr. Filomen CORTE SUPREMA CASSAZN Si attesta la registrazione presso l'Agenz CORTE SUPREMA IN CAGGATIONE delle Entrate di Roma 2 il 13-5-2004 Prima Sezione Civila Serie 4 al n. 14661 versate € 129.11 apposta in calce alla copia autentica Depositato in Cancelleria (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) il 1.4 MAG 2003 AN JE NC ) IL CANCELLIERE C1 Roberto Ricc