Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2005, n. 26379
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Sentenza 21 aprile 2005

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La possiblità per i comuni di esercitare in regime di privativa la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non esclude che le attività di smaltimento o di recupero esercitate debbano essere soggette alle autorizzazioni regionali previste dall'art. 28 del citato D.Lgs. n. 22, o alle procedure semplificate provinciali ex artt. 31, 32, 33 dello stesso decreto.

In tema di gestione dei rifiuti, le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette piazzole ecologiche o ecopiazzole, hanno natura di centri di stoccaggio ai sensi dell'art. 6, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che nelle stesse si effettuano attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive ex punto D15 dell'allegato B al citato decreto n. 22, o attività di recupero, consistente nella messa in riserva ex punto R13 dello stesso allegato B.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2005, n. 26379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26379
    Data del deposito : 21 aprile 2005

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