Sentenza 20 marzo 2002
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art. 27 cod. proc. pen., per il caso di ordinanze cautelari emesse da giudice incompetente, opera anche nel caso in cui l'ordinanza sia stata emessa all'esito del giudizio di convalida del fermo o dell'arresto, cui abbia fatto seguito la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero che aveva chiesto la convalida e la misura cautelare a quello costituito presso il giudice territorialmente competente, indipendentemente dalla circostanza che l'emissione della suddetta ordinanza sia stata accompagnata o meno da formale declaratoria di incompetenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2002, n. 15144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15144 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 20/03/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - N. 1172
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 036766/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA EL N. IL 10/09/1973
avverso ORDINANZA del 11/07/2001 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maria Cristina Siotto
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Maria Iacoviello che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento dell'11/7/2001 il Tribunale di IA, decidendo in ordine all'appello presentato da IN SH avverso l'ordinanza con il quale il GIP aveva rigettato la richiesta di revoca della misura coercitiva per perdita di efficacia della stessa, ha rilevato: che in relazione al procedimento instaurato nei confronti dello straniero non era stata pronunciata alcuna declaratoria di incompetenza, avendo il P.M. autonomamente e solo dopo la convalida del fermo e l'adozione della misura custodiale da parte del GIP del Tribunale di BO, trasmesso gli atti per competenza alla Direzione Distrettuale Antimafia di IA, che in ragione di ciò doveva escludersi l'operatività dell'art. 27 C.P.P., che peraltro l'interessato avrebbe potuto far valere l'incompetenza del GIP del Tribunale di BO in sede di riesame avverso il provvedimento restrittivo rendendo così possibile la procedura di cui al citato art. 27; che pertanto l'appello doveva essere respinto. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato lamentando con il primo motivo violazione di legge ex art. 606 C.P.P. in relazione agli artt. 27 - 279 - 291 - 292 390 - 391 C.P.P. e l'inesistenza dell'ordinanza cautelare. In proposito il ricorrente ha rilevato come l'ordinanza custodiale del GIP del Tribunale di BO (unico titolo attualmente in esecuzione nei confronti di IN SH) non recasse alcun numero di iscrizione e fosse rubricata come "ordinanza di convalida del fermo ex art. 391 C.P.P." e contenesse "osservazioni" e "ordine" di rimanere lo straniero in stato di custodia presso la C.C. di BO, come pertanto trattavasi per tabulas di provvedimento inesistente.
Comunque, ove anche ritenuto esistente e valido il detto provvedimento, trattavasi di provvedimento con efficacia provvisoria perché pronunciato da Giudice funzionalmente competente per il giudizio di convalida del fermo ma incompetente ex art. 279 C.P.P. a conoscere del corrispondente procedimento, sicché non essendo stato adottato alcun provvedimento coercitivo da parte del Giudice naturale, la misura adottata era divenuta inefficace. La prima censura è manifestamente infondata considerato che per la "esistenza" e validità di un provvedimento pacificamente riconducibile al Giudice non rileva certo la mancata attribuzione del numero di ruolo presso l'ufficio del GIP ma solo il rispetto degli obblighi di indicazione previsti in via generale od in via specifica per ogni provvedimento giudiziario (nel caso di specie le indicazioni ex artt. 125, 391 comma 4, 292 C.P.P. correttamente inserite nel provvedimento censurato).
Appare, di contro, condivisibile la seconda censura avanzata in gravame.
Deve in proposito ricordarsi: che il provvedimento di fermo nei confronti di NAi Shkelquim, in relazione al quale si è svolta dinanzi al GIP del Tribunale di BO l'udienza di convalida, è stato adottato dal Procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale di IA dinanzi al quale pendeva il procedimento penale n. 7961/2000 R.G.N.R. - D.D.A., che a carico del IN non pendeva alcun altro procedimento presso gli Uffici Giudiziari di BO, che il GIP del Tribunale di BO ha proceduto all'udienza di convalida ed all'adozione delle misure conseguenti solo ai sensi dell'art. 390, comma 1, C.P.P.; che non è mai sorta questione alcuna circa la competenza dell'Autorità Giudiziaria di IA (unica Autorità procedente in relazione ai reati ascritti allo straniero), tant'è che immediatamente dopo l'udienza di convalida e l'adozione dei relativi provvedimenti gli atti sono stati trasmessi dal P.M. di BO (che non è mai stato titolare delle indagini) al P.M. di IA.
Ciò premesso, non può non trovare nella specie applicazione il principio stabilito da questa Corte a sezioni unite (cfr. sent, n. 17/99) secondo il quale "quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 C.P.P." nulla rilevando - attesa la portata del principio sopra richiamato - che nel caso sottoposto all'esame delle Sezioni Unite il Gip avesse pronunciato contestualmente alla misura coercitiva declaratoria di incompetenza, circostanza questa che non ha condizionato il principio di diritto stabilito.
Ed invero porre la declaratoria di incompetenza come discrimine per stabilire o meno l'efficacia provvisoria della misura coercitiva disposta a norma dell'art. 391, comma 5, C.P.P. si pone in contrasto con le argomentazioni in ragione delle quali si è stabilito il principio di diritto sopra richiamato nonché, soprattutto, con il diritto costituzionalmente garantito dell'imputato o dell'indagato di essere sottoposto al controllo giurisdizionale del suo giudice naturale non solo quando deve decidersi circa la sua responsabilità in ordine ad un fatto-reato ma anche quando deve applicarsi una misura largamente lesiva della libertà quale è la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Se si considera che la competenza è la misura della giurisdizione di ciascun giudice, che la competenza per territorio è in via generale stabilita in base al luogo del commesso reato, che la competenza funzionale del giudice indicato dall'art. 390, comma 1, C.P.P. è limitata al giudizio di convalida e non già, allorché egli sia diverso dal "giudice che procede", all'applicazione - ove ne sussistano le condizioni - delle misure coercitive che è attività demandatagli in via surrogatoria per ragioni di urgenza, deve convenirsi sull'efficacia provvisoria di tali misure e sulla necessità del successivo intervento del giudice cautelare naturale" individuato ex artt. 279 - 291, comma 1, C.P.P..
Del resto, che la dizione di cui all'art. 27 C.P.P. con il riferimento ad una declaratoria di incompetenza contestuale o successiva all'emissione di misure cautelari sia dizione alquanto impropria e comunque non rispondente allo scopo chiaramente perseguito dalla norma di imporre in siffatta delicata materia - applicazione di misure restrittive della libertà personale o della libera disponibilità di beni - l'intervento ed il controllo del giudice in effetti competente è stato più volte sottolineato da questa Corte, sia ritenendosi applicabile la disciplina della caducazione automatica anche quando non vi sia identità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara l'incompetenza (cfr. sez. 4^, sent. n. 2881/97; sez. 1^, sent. n. 4128/97 1 sia sottolineandosi la leggittimità e doverosità di un nuovo provvedimento custodiale qualora, convalidato il fermo ed emessa ordinanza applicativa di custodia cautelare da parte del GIP del luogo in cui il fermo è stato eseguito, gli atti pervengano senza che vi sia stata formale dichiarazione di incompetenza all'Autorità giudiziaria competente (cfr. sez. 1^, sent. n. 17272/2001). In conclusione, alla stregua del sopra indicato principio di diritto deve, in accoglimento del ricorso, dichiararsi l'inefficacia della misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente con provvedimento del 7/4/2001.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della misura cautelare disposta con provvedimento del GIP del Tribunale di BO in data 7/4/2001 nei confronti di NA SH ai sensi dell'art. 27 C.P.P.. Ordina la scarcerazione immediata del predetto se non detenuto per altra causa.
Si comunichi al P.G. in sede ai sensi dell'art. 626 C.P.P.. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002