Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
Non integra il delitto di resistenza di cui all'art. 337 cod. proc. pen. la condotta ingiuriosa posta in essere, nei confronti di un pubblico ufficiale, quando essa non riveli alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio e risulti priva del nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate, ma rappresenti piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, da inquadrare nell'ipotesi di oltraggio già prevista dall'art. 341 cod. pen. e abrogata dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205. (Fattispecie in cui l'imputato, senza porre in essere alcun comportamento violento o minaccioso, si è limitato ad ingiuriare gli agenti operanti in occasione di un controllo sulla sua autovettura).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2008, n. 44976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44976 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/11/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1468
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 16589/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA CC, nato a [...] il [...];
contro la sentenza in data 22-1-2008 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Vincenzo Rotundo;
Udita la requisitoria del P.G., dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Serrao D'Aquino Pietro (in sost. dell'avv. Domenico Licastro), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1 - SA CC ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna a mesi sei di reclusione a lui inflitta in primo grado per il reato di cui all'art. 337 c.p., commesso in Gioia Tauro il 3-10-94. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 337 c.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto, sostenendo che la condotta da lui posta in essere non sarebbe stata finalizzata a impedire o ostacolare la attività degli agenti di P.S., ma avrebbe rappresentato la legittima reazione rispetto al comportamento petulante, ripetitivo, arrogante ed autoritario dei poliziotti (D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4). Con il secondo motivo eccepisce la avvenuta prescrizione del reato a lui ascritto.
Con l'ultimo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
2 - Il ricorso è fondato.
I giudici di merito, nelle due sentenze di primo e secondo grado, hanno dato una descrizione dei fatti tutto sommato omogenea. Agenti di Polizia, nell'effettuare un controllo sulla autovettura a bordo della quale si trovava SA CC, avevano chiesto al predetto di esibire i documenti, ma costui si era rifiutato, proferendo, in presenza di altre persone, "una serie di espressioni offensive" ("Mi avete rotto i coglioni! È la seconda o la terza volta che mi fermate durante la giornata. Io sono un onesto lavoratore"). Invitato a seguire i poliziotti in Commissariato, il SA "aveva continuato ad opporsi, pronunciando le ingiurie, fino a quando, dopo varie insistenze da parte degli operanti, si era posto alla guida della sua autovettura per raggiungere il Commissariato". Per questi fatti al SA erano stati contestati i reati di oltraggio e di resistenza a pubblico ufficiale. In primo grado l'imputato era stato prosciolto dal reato di cui all'art. 341 c.p. per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato. La condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p. era, invece, stata confermata anche dalla Corte di Appello, che aveva ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi di tale delitto, in quanto "la condotta posta in essere dall'imputato era funzionalmente diretta ad impedire lo svolgimento del controllo nei suoi confronti attraverso ripetute ingiurie, proferite alla presenza di terzi, dirette ad ostacolare le attività istituzionali dei poliziotti". In realtà dalla descrizione dei fatti effettuata nelle sentenze di merito emerge con chiarezza che nel caso di specie il SA non pose in essere alcun comportamento violento e/o aggressivo nei confronti degli agenti operanti, ma si limitò a ingiuriarli pesantemente senza per altro formulare nei loro confronti frasi minacciose.
Questa Corte ha già chiarito che quando il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non è diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma rappresenta solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta violenta non integra il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., ma - una volta abrogato il delitto di oltraggio di cui all'art. 341 cod. pen. - i più generali reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela (Sez. 6, Ordinanza n. 12188 del 03/02/2005, Rv. 231319, Frocione). È proprio quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l'imputato non solo non ha realizzato alcun reale comportamento di aggressione all'incolumità fisica dei pubblici ufficiali, ma non ha manifestato alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio. Nella fattispecie in esame inoltre manca un nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale. Ne deriva che la condotta esclusivamente ingiuriosa posta in essere non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma rappresenta piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale, da inquadrare integralmente nell'ipotesi di oltraggio già prevista dall'art. 341 cod. pen., abrogato dalla L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 18 (Sez. 6, Sentenza n. 37042 del 09/07/2003, Rv.
226798, Marino).
3 - Per le argomentazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non essere il fatto più previsto come reato.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2008