Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2005, n. 44992
CASS
Sentenza 19 ottobre 2005

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In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche la disposizione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 231 del 2001 richiede, ai fini della configurabilità della violazione, la certezza e la rilevanza del profitto, ma non l'esatta quantificazione di esso, per cui la rilevante entità può essere legittimamente dedotta dalla natura e dal volume dell'attività di impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l'ente ha conseguito dall'attività illecita posta in essere siano specificamente individuati, né che se ne conoscano gli importi liquidati. Può pertanto essere ritenuto di rilevante entità il profitto della società per il fatto della sua partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pubblici avuto riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2005, n. 44992
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44992
    Data del deposito : 19 ottobre 2005

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