Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche la disposizione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 231 del 2001 richiede, ai fini della configurabilità della violazione, la certezza e la rilevanza del profitto, ma non l'esatta quantificazione di esso, per cui la rilevante entità può essere legittimamente dedotta dalla natura e dal volume dell'attività di impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l'ente ha conseguito dall'attività illecita posta in essere siano specificamente individuati, né che se ne conoscano gli importi liquidati. Può pertanto essere ritenuto di rilevante entità il profitto della società per il fatto della sua partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pubblici avuto riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2005, n. 44992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44992 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 19/10/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1718
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 29331/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AN, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trento 7 giugno 2005.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Francesco SALZANO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trento 7 giugno 2005 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trento 19 maggio 2005 che aveva applicato alla Euromontaggi s.r.l., della quale era legale rappresentate, la misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. per un anno - AN LO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone - l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 13, lett. a) e art. 15 e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché costituisce indimostrata presunzione che la Società abbia concretamente tratto ingenti profitti (non meglio specificati) dall'assegnazione di appalti pubblici;
2. violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 13, lett. a), e art. 15 e difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché non sono stati indicati gli eventuali elementi ostativi alla possibilità di consentire la prosecuzione dell'attività della S.r.l. Euromontaggi mediante la nomina di un commissario ai sensi D.Lgs. cit., art. 15 pur sussistendo le condizioni legislativamente previste.
L'impugnazione è inammissibile.
Le sanzioni interdittive comminate dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 sono applicate agli enti responsabili per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, secondo il D.Lgs. citato, art. 13 citato, quando ricorra, tra le condizioni previste, quella che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e che il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze amministrative. La norma richiede la certezza e la rilevanza del profitto e non l'esatta quantificazione di esso, per cui la rilevante entità può essere legittimamente dedotta dalla natura e dal volume dell'attività d'impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l'ente ha conseguito dall'attività illecita posta in essere siano specificamente individuati, ne' che se ne conoscano gli importi liquidati. Pertanto, viene correttamente ritenuto di rilevante entità il profitto dell'ente per il fatto della sua partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pubblici, avuto riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda. Nella specie l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il requisito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, lett. a) in relazione alla posizione apicale del ricorrente, legale rappresentante dell'Euromontaggi s.r.l., e alla rilevante entità del profitto, che, per quanto allo stato non esattamente quantificabile, è da ritenersi, in relazione alla partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pubblici, sicuramente rilevante avuto riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda. Tale determinazione, benché eseguita su dati complessivamente dedotti dall'attività d'impresa svolta dall'ente, non può ritenersi frutto di una presunzione indimostrata, essendo invece il risultato di una valutazione globale di redditi sicuramente conseguiti dall'Euromontaggi s.r.l. nell'assunzione di appalti pubblici nell'esercizio della sua attività imprenditoriale. Pertanto i vizi dedotti con il primo motivo di ricorso appaiono manifestamente insussistenti.
Il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce un vizio di motivazione in ordine ad eventuali elementi ostativi alla possibilità di nominare un commissario ai sensi del D.Lgs. cit., art. 15 senza alcuna specificazione circa la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo predetto, lett. a) e b), comma 1, appare formulato genericamente, in contrasto con la disposizione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), la quale prescrive a pena d'inammissibilità che i motivi d'impugnazione devono contenere l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005