Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere, è irrilevante che, alla data di esecutività della sentenza nazionale che riconosce la sentenza straniera, la pena da espiare sia estinta secondo l'ordinamento italiano, in quanto ciò che rileva ai fini del riconoscimento è la non prescrizione della pena secondo l'ordinamento straniero al momento della richiesta di riconoscimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2016, n. 29622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29622 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
: 29 6 2 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 859 - Presidente - GIOVANNI CONTI : REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.43047/2014 CARLO CITTERIO ANNA PETRUZZELLIS EMANUELE DI SALVO ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS VE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/05/2014 della CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PGM. Fraticelli per il rifetto;
Udit i difensor Avv.; 43047/14 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26.5-12.6.2014 la Corte d'appello di Venezia ai sensi degli artt. 731 ss. c.p.p. ha deliberato il riconoscimento in Italia della sentenza, emessa il 22.5.2006 dal Tribunale albanese di Lushnja e in giudicato il 17.6.2009, che condannava il cittadino italiano LI CA alla pena di tre anni di reclusione, per reato di omicidio colposo (fatto del 17.10.2003). Ciò, per l'esecuzione della pena in Italia e ai sensi dell'art. 12 comma 1 n. 1 cod.pen. (come richiesto dal procuratore generale distrettuale il 25.10.2011. La vicenda che ha dato luogo al processo e alla condanna è quella di una partita di caccia, cui partecipava CA insieme con tale KL BI, in occasione della quale un colpo di fucile aveva colpito il figlio del proprietario del terreno dove i due stavano cacciando.
1.1 Il riconoscimento è stato deliberato anche ai fini civili, previa riunione della corrispondente istanza, che era stata proposta ex art. 732 c.p.p. nell'interesse degli eredi della vittima, DA Abdurrahmani.
1.2 Risulta da sentenza e ricorso che nel processo svoltosi in Albania il CA era stato condannato in primo grado, assolto in appello (grado di impugnazione attivato dal difensore di fiducia all'uopo nominato da CA) e quindi nuovamente condannato nel successivo grado di giudizio davanti alla Corte suprema albanese, cui aveva partecipato il medesimo difensore di fiducia.
1.2 Sul ricorso di AS il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per il rigetto. La difesa dell'odierno ricorrente ha quindi depositato memoria e motivi nuovi il 30.06.2015, anche a sostegno di quelli originari.
2. Dieci sono i motivi proposti nell'interesse di LI CA dal difensore:
2.1 Violazione del principio di immutabilità del giudice, applicabile anche in questa procedura camerale, perché vi era stato un mutamento del collegio tra la prima udienza (del 26.1.12: dottori Sartea, Giuliano, Marini), quando la causa era да १ 43047/14 RG 2 stata discussa con la presentazione delle conclusioni delle parti, la seconda (del 27.3.14 che era stata rinviata per problemi di notificazione) e la terza (26.5.14: dottori Napolitano, Giuliano, Medici), quando i due procedimenti (per il riconoscimento ai fini penali e civili) erano stati riuniti ed era intervenuta la decisione;
secondo il ricorrente il secondo collegio non aveva quindi assistito alla prima discussione. Il motivo è ripreso nei motivi nuovi con data 23.6.2015. 2.2 (L'esposizione di questo motivo, formalmente nell'atto di ricorso enunciato come quarto, viene anticipata per l'evidente connessione al precedente) Vizi alternativi della motivazione della sentenza in relazione al contenuto dell'ordinanza interlocutoria 26.1.12 (che aveva richiesto copia degli atti di citazione dell'imputato, delle sue nomine difensive e di eventuali elezioni di domicilio per le notificazioni degli atti processuali albanesi, nonostante la presenza in atti Su produzione difensiva dei verbali degli interrogatori 18.10.13 e 1.9.15, questo svoltosi in Italia su pertinente richiesta di rogatoria ma ciò che conta è l'invio ufficiale e le deduzioni difensive sulle già conosciute nomine fiduciarie), che aveva ritenuto evidentemente il materiale disponibile insufficiente a dar conto della positiva citazione;
né i documenti inviati dalla procura albanese avrebbero modificato i termini contenutistici del fascicolo rispetto al momento dell'ordinanza 26.1.12 (quanto all'informazione della fissazione del giudizio di appello). 2.3 (Enunciato come secondo motivo nell'esposizione del ricorrente) Violazione dell'art. 733 lett. c) e d) c.p.p., in relazione alle critiche che la sentenza d'appello aveva fatto alla manipolazione delle prove nelle indagini e nel primo giudizio (motivo pure ripreso nei motivi nuovi). 2.4 (Terzo motivo originario) Violazione dell'art. 733 lett. c) c.p.p., della Costituzione, delle norme Cedu e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, perché (tema pure ripreso nei motivi nuovi) la Corte d'appello avrebbe preso atto della mancata prova di una citazione a giudizio personale dell'imputato, in particolare nel giudizio di primo grado, superandola con una irrituale nozione di conoscenza sostanziale della pendenza del processo attraverso l'opera del difensore pur fiduciario: la norma e i principi del giusto processo, invece, pretenderebbero inequivocamente la citazione personale, da intendersi come diritto autonomo e aggiuntivo, non alternativo, a quello dell'assistenza di un difensore;
sotto questo profilo dovrebbe considerarsi irrilevante la mancata dichiarazione o elezione del domicilio nel procedimento albanese, anche in occasione della nomina del difensore дя 43047/14 RG 3 fiduciario, rilevando invece l'elezione di domicilio presso la propria abitazione che era stata formulata nel corso della procedura di interrogatorio per rogatoria, svoltasi in Italia: AS avrebbe pertanto giustamente atteso la notifica della citazione per il primo grado di giudizio in Italia, senza che possano rilevare in malam partem le norme nazionali ex art. 169 e 157.8-bis cod. proc. pen., anche per i difficoltosi rapporti con il difensore albanese;
2.5 Vizi alternativi della motivazione e violazione di legge in relazione alla celebrazione del processo albanese in contumacia. Tutta la documentazione relativa al 2005 si riferirebbe a convocazioni per interrogatorio in fase istruttoria;
le nomine difensive sarebbero state fatte per mera precauzione quando ancora non era scontato per il giudizio l'esito delle indagini;
secondo il ricorrente, "nelle 2 nomine sono stati conferiti ampi poteri all'avvocato ma nei limiti dell'attività difensiva, non vi è stata alcuna elezione di domicilio" da parte dell'imputato, che aveva ribadito l'indirizzo di residenza in Italia;
tutte le comunicazioni al difensore (pur fiduciario) da parte delle autorità albanesi sarebbero irrilevanti, anche quelle relative alla trattazione del processo in appello di cui le stesse nomine fiduciarie danno atto (ma "su richiesta del difensore"); in ogni caso non ci sarebbe prova della citazione nel successivo giudizio di cassazione, pur avendo il ricorrente appreso dell'impugnazione della sentenza assolutoria;
la missiva 11.5.09 in atti sarebbe inutilizzabile perché in lingua albanese e senza documentazione di effettiva ricezione del ricorrente: mancherebbe comunque prova delle citazioni al difensore nello specifico interesse dell'imputato e la prova dei problemi relazionali con il difensore sarebbe implicita nella lontananza e nella propria non conoscenza della lingua albanese;
2.6 Vizi alternativi della motivazione quanto alla affermata non conoscenza della disciplina processuale albanese da parte della Corte d'appello.
2.7 Violazione dell'art. 735 cod. proc. pen. e vizi alternativi della motivazione perché sarebbe stato applicato il principio della continuazione della pena di cui all'art. 10 Conv. 21.3.1983 ed a fronte di pena iniqua in relazione al fatto. 2.8 (Motivo nono nell'esposizione del ricorso) Violazione di legge perché il mancato inizio dell'esecuzione in Albania non avrebbe consentito l'applicazione del principio convenzionale della continuazione. 43047/14 RG 4 2.9 (Originario motivo ottavo) Violazione di legge perché l'art. 12 cod. pen. non avrebbe potuto essere applicato, mancando un trattato bilaterale di estradizione ed essendo sul punto irrilevante la Convenzione europea;
la richiesta del procuratore generale distrettuale avrebbe in ogni caso riguardato la sola esecuzione ai fini della Convenzione del 21.3.1983. 2.10 Violazione dell'art. 172 cod. pen. perché in base all'art. 68 cod. pen. albanese la pena in Albania sarebbe prescritta essendo decorsi cinque anni dal giudicato, del 17.6.2009. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
1.1 Il motivo sub 2.1 è manifestamente infondato. Certamente il principio di immutabilità del Giudice rileva anche nei procedimenti camerali partecipati, ma nel nostro caso all'udienza del 26.1.2012 il procedimento, dopo la discussione, è stato rinviato a nuovo ruolo, per la disposta integrazione istruttoria. All'udienza del 26.5.2014 il procedimento è stato trattato ex novo, con assoluta autonomia rispetto all'attività svolta da precedente collegio (cui il nuovo collegio non era vincolato), nuova trattazione e nuova presentazione delle conclusioni delle parti;
né il ricorrente ha specificamente dedotto di avere sollecitato, o eccepito, al nuovo collegio alcunché in ordine all'iniziativa del precedente collegio. Vi è stata pertanto una evidente soluzione di continuità della trattazione, con il suo nuovo inizio e l'esaustiva e discrezionale attività delle parti davanti al Collegio che ha poi deliberato la sentenza impugnata.
1.2 Anche il motivo sub 2.2 é manifestamente infondato per le ragioni prima indicate: in concreto, il Collegio che ha rinnovato il giudizio e deliberato in esito al pieno contraddittorio tra le parti non era in alcun modo vincolato ad apprezzamenti, tantomeno impliciti, del precedente Collegio: ciò che solo rileva è che abbia operato un autonomo ed esaustivo apprezzamento di merito di quanto in atti, e giudicato sufficiente per la decisione, dandone ampio conto nella motivazione che ha spiegato i singoli punti della propria decisione. дя 43047/14 RG 5 1.3 Il motivo sub 2.3 è al tempo stesso generico e manifestamente infondato. Da un lato il ricorrente ripercorre la critica che la sentenza albanese d'appello, assolutoria, muove alla valutazione delle prove contenute nella sentenza albanese di condanna in primo grado, ma non si confronta con le ragioni della successiva riforma con conferma della condanna di primo grado. Dall'altro, il titolo giurisdizionale conclusivo di condanna è, per sé e secondo le norme convenzionali, idoneo a costituire il presupposto formale della richiesta consegna, mancando alcuna competenza del Giudice nazionale dell'esecuzione al sindacato di merito dei contenuti delle decisioni dei successivi gradi del giudizio albanese.
1.4 I motivi sub 2.4 e 2.5 debbono essere trattati congiuntamente e sono infondati. La Corte veneta ha ben spiegato (e alcune affermazioni del medesimo ricorso lo confermano pienamente) che CA è stato sempre assolutamente a conoscenza dell'imputazione, della trattazione processuale e della sua evoluzione, la sua mancata fisica partecipazione dovendo essere attribuita a scelta personale e comunque ad evidente colpa. E' stato interrogato sui fatti per rogatoria in Italia;
ha nominato difensore fiducia con rinnovo del mandato in coerenza all'andamento ed all'esito delle diverse fasi processuali;
il suo difensore è sempre stato presente ed ha svolto efficace difesa nei vari gradi proprio in adesione al rapporto fiduciario ed ai mandati ricevuti (tra l'altro ottenendo una provvisoria assoluzione nel giudizio di appello), con costante informazione dell'interessato. La nomina del difensore per il giudizio d'appello è intervenuta nella piena conoscenza della prima condanna e delle date di udienza (sicchè, è opportuno osservare, ogni censura su eventuali irregolarità del primo giudizio avrebbero dovuto esser poste nel secondo grado del giudizio di merito albanese, del quale si era avuta piena e dettagliata contezza, con pertinente efficace attivazione difensiva). Le riferite difficoltà relazionali sono assertive e irrilevanti, rispetto al dato documentato della conoscenza di imputazione e specifico sviluppo processuale, rispetto al quale ogni carenza appare dovuta (e in realtà risulta in tal senso spiegata pure in alcuni passi dell'articolato atto di impugnazione) ad un'ingiustificata colpevole incuria personale. Il che assorbe anche le deduzioni dei motivi aggiunti sul punto.
1.5 Il motivo sub 2.6 è fondato, ma in concreto irrilevante perché non determinante ad imporre decisione diversa, alla luce delle complessive ragioni per le quali la Corte veneta ha spiegato la ricorrenza di una sostanziale certa consapevole conoscenza, da parte di CA, dell'imputazione e della pendenza processuale con i suoi sviluppi. E, come detto, ogni censura in rito pertinente S 43047/14 RG 6 eventuali violazioni della disciplina processuale albanese avrebbe dovuto essere proposta nel corso del processo albanese.
1.6 I motivi sub 7 ed 8 sono manifestamente infondati e al tempo stesso diversi da quelli consentiti. La Corte d'appello ha riconosciuto per l'esecuzione una pena (corrispondente a quella applicata dalla sentenza di condanna albanese) del tutto legittima e coerente, anche per l'ordinamento nazionale, al titolo di reato per cui è intervenuta la condanna ed alla fattispecie concreta per cui tale deliberazione è intervenuta;
il motivo si risolve in preclusa censura di merito.
1.7 Il motivo sub 9 è, nei termini in cui risulta concretamente formulato, manifestamente infondato. L'esistenza di una Convenzione di estradizione cui i due Stati aderiscono è per sé condizione legittimante il riconoscimento ai sensi dell'art. 12 cod. pen. (comma 2 di tale norma). E la richiesta originaria del procuratore generale ha espressamente richiamato entrambi i titoli, essendo stata di "riconoscimento della predetta sentenza agli effetti dell'esecuzione della pena in Italia e dell'art. 12 comma 1, nn.1 del codice penale" (atto del 25 ottobre 2011, nel fascicolo).
1.8 Il motivo sub 10 è infondato. In risposta a specifica richiesta informativa proposta dalla Corte, il Governo albanese ha comunicato due sentenze dell'autorità giudiziaria albanese che, in data 3.04.2015 e 7.07.2015 e rigettando proprio la pertinente specifica sollecitazione procedimentale dell'odierno ricorrente, hanno univocamente escluso essere operativa nel caso di specie la prescrizione della pena disciplinata dall'art. 68 cod. pen.. I Giudici albanesi hanno giudicato e spiegato che l'attivazione della richiesta di riconoscimento della sentenza di condanna per l'esecuzione esaurisse la fase di competenza albanese a tal fine, con ciò rendendo improponibile ogni ulteriore questione sulla prescrizione della pena secondo la legislazione di quel Paese. Si tratta di interpretazione della disciplina penale sostanziale straniera che, legittimamente formata secondo le regole processuali di quello Stato, risulta insindacabile. Per completezza va aggiunto che a nulla rileva che alla data di esecutività della sentenza nazionale che riconosce la sentenza straniera la pena da espiare sia estinta secondo il nostro ordinamento, perché nel caso del riconoscimento ciò che rileva è solo la non prescrizione della pena secondo l'ordinamento straniero al до 43047/14 RG 7 momento della richiesta di riconoscimento. Il riferimento alla disciplina nazionale per l'esecuzione della pena attiene alle modalità dell'esecuzione, non più all'eventualità della stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.06.2016 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Giovanni Conti, Carlo Citterio яемы Cantiter DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Salvage PYPUCCI