Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8221 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8221/2026 Roma, li, 02/03/2026
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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-Presidente Sent. n. sez. 1820/2025
CC 24/11/2025 R.G.N. 29681/2025
NO VA
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- Relatore -
caso di
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
RA DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello sezione minorenni di Trieste;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chie- sto rigettarsi il ricorso;
letta la replica depositata dal difensore del ricorrente, avv. Fabio Valcanover, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2024 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava RA DA colpevole dei reati di getto di cose atte a imbrattare o molestare (uno sputo e dell'acqua) all'indirizzo di ED JO (art. 674 cod. pen.), in concorso con altri e in continuazione, con l'aggravante della finalità di discriminazione razziale (art. 604-ter cod. pen.), ed ancora di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità (art. 495 cod. pen.). Il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per l'età ritenuta prevalente sull'aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen. - e applicata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione, con
Firmato Da: NO VA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e305024-Firmato Da: NR NI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
sospensione condizionale della stessa.
I fatti, commessi a Trieste il 23 maggio 2021, erano consistiti in condotte offensive a sfondo razziale verso una ignota passante e, successivamente, in offese ai militari intervenuti e nell'indicazione di false generalità. Il giudice di primo grado ha valorizzato le ammissioni dell'imputato, le dichiarazioni della persona offesa e gli atti di polizia giudiziaria, nonché la relazione della direttrice della comunità ove il minore era collocato.
2. La difesa proponeva appello deducendo: (i) la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per perdono giudiziale ex art. 169 cod. pen., stante l'incensuratezza dell'imputato, la sua resipiscenza e le scuse rese in udienza;
(ii) la sussistenza dei presupposti per riaprire il percorso di messa alla prova, criticando la revoca disposta dal Giudice dell'udienza preliminare in data 19 marzo 2024 ai sensi dell'art. 29, co. 5, d.P.R. 448/1988. Con sentenza del 20 marzo 2025 la Corte d'appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado, reputando, da un lato, insussistenti i presupposti per il perdono giudiziale, dall'altro, preclusa la riammissione alla messa alla prova, sia per l'inadempimento agli impegni presi con la pregressa ammissione, da parte dell'imputato (che aveva abbandonato i percorsi di recupero presso il SerD e C.S.M., era risultato positivo all'uso di cannabinoidi e non aveva documentato le asserite condotte riparative), sia in ragione della sua scelta del giudizio abbreviato (ritenuta alternativa rispetto a quella della sospensione del processo).
3. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
3.1. Col primo deduce la violazione degli artt. 169 e 133 cod. pen., per omissione del necessario giudizio prognostico sulla futura astensione dal reato e mancato bilanciamento degli elementi favorevoli (incensuratezza, ammissioni rese, scuse portate alla vittima, condizioni di vita mutate); si richiama, tra l'altro, la preminente finalità rieducativa del processo minorile.
3.2. Col secondo motivo censura l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato precluderebbe, de jure, la sospensione del processo con messa alla prova, richiamando Corte cost. n. 125/1995 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, co. 4, d.P.R. 448/1988 «nella parte in cui esclude che si possano disporre la sospensione del processo e la messa alla prova nel caso abbia richiesto l'imputato il giudizio abbreviato».
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte,
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Firmato Da: NO VA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e305024-Firmato Da: NR NI Emesso Das: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
concludendo per il rigetto del ricorso.
Ha replicato il difensore dell'imputato con atto del 18 novembre 2025, argomentando in ordine alla fondatezza del ricorso, concludendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi di futuro buon comportamento dell'imputato non può fondarsi sul solo dato dell'incensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 45080 del 30/10/2008, P.g. in proc. Lucidi, Rv. 242337-01; Sez. 2, n. 19410 del 12/03/2019, Z., Rv. 276560-01) Il riconoscimento del beneficio, dunque, non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato connesso a determinati presupposti, ma è rimesso al pari della sospensione condizionale della pena - al potere discrezionale del giudice, il quale ha l'unico obbligo di indicare adeguatamente le ragioni della propria scelta evidenziando, in considerazione della ratio e della finalità dell'istituto, anche uno solo dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. o altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo dell'effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto. In definitiva, spetta al giudice di merito esprimere una prognosi sulla futura condotta del minorenne, valutando complessivamente personalità, modalità del fatto, intensità del dolo, condotta di vita e condizioni familiari e sociali. Il relativo apprezzamento è censurabile in sede di legittimità nei soli limiti dell'illogicità manifesta o della violazione di legge, non essendo consentita una nuova valutazione nel merito della richiesta, preclusa dai noti limiti del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01). Va, per chiarezza, aggiunto che (come già precisato da questa Corte) il diniego del perdono giudiziale contestuale alla concessione della sospensione condizionale non esprime alcuna contraddittorietà, trattandosi di istituti che comportano l'estinzione del reato secondo una diversa scansione diacronica - verificandosi, per il perdono giudiziale, al momento del passaggio in giudicato della sentenza e, per la sospensione condizionale della pena, all'esito dell'utile decorso
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Firmato Da: NO VA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e305024-Firmato Da: NR NI Emesso Das: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
del termine di legge così da consentire al giudice la scelta dello strumento più utile per consolidare nel minore sia le controspinte psicologiche al reato, sia le basi di un suo pieno recupero (Sez. 6, n. 16017 del 31/10/2013, dep. 2014, Rv. 259760-01). La Corte d'appello ha valutato anche il fatto che il RA fosse incensurato, ma ha ricordato ai fini della prognosi sulla futura condotta - altri indici negativi della personalità del minore, quali le modalità dell'azione (un atto di gratuita aggressione contro una ignota passante), l'intensità del dolo mostrato nella vicenda e, infine, la sua condotta di vita. Quanto a quest'ultimo aspetto, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione congrua e non illogica, degli elementi ostativi alla prognosi favorevole. Ha, in sintesi, evidenziato: la discontinuità del percorso di recupero;
il reiterato inadempimento agli impegni assunti in messa alla prova (abbandono SerD e CSM;
irreperibilità, anche telefonica;
uso di cannabinoidi); infine, l'assenza di riscontri documentali alle allegazioni difensive circa la manifestata volontà di recupero, quali il nuovo lavoro intrapreso dall'istante, l'assunta ripresa di frequentazione dell'assistente sociale dell'UEPE e del percorso presso il SerD. Alla luce di tanto, considerati l'intermittenza del percorso, l'impermeabilità mostrata in alcune fasi agli impegni assunti e l'assenza di prova di essersi affrancato da una dipendenza pluriennale da sostanze stupefacenti, la Corte ha individuato, come strumento più appropriato, non il perdono giudiziale, ma la sospensione condizionale della pena, che può comunque condurre all'estinzione del reato se il termine decorre utilmente. Si tratta di motivazione rispettosa dei parametri normativi e dei sopra richiamati principi che governano la materia, di cui la difesa sollecita, in sostanza, una rivisitazione nel merito non consentita in questa sede.
2. Il secondo motivo, con cui si censura il diniego della riammissione alla messa alla prova in ragione della scelta del rito abbreviato, è infondato. La Corte territoriale ha affermato che la scelta dell'imputato di procedere con giudizio abbreviato avrebbe determinato la «rinuncia all'autonoma impugnazione» della revoca della messa alla prova e, soprattutto, che, trattandosi di «istanze alternative>>, <<non vi è alcuno spazio per una riammissione alla messa alla prova». Tale affermazione si pone in contrasto, in effetti, con parte consistente della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con
Firmato Da: NO VA
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messa alla prova: tanto perché gli istituti hanno percorsi e finalità differenti, configurandosi la richiesta di messa alla prova quale causa di estinzione del reato, laddove la scelta del giudizio abbreviato è una mera opzione in relazione al rito con cui si celebra il processo (Sez. 3, n. 29622 del 15/02/2018, Rv. 273174; Sez. 4, n. 44888 del 18/09/2018, Rv. 274269; Sez. 4 n. 30983 del 20/02/2019, Rv. 276793; Sez. 6 n. 30774 del 13/10/2020, Rv. 279849; Sez. 5 n. 4259 del 06/12/2021, dep. 2022, Rv. 282739). Tuttavia, non occorre, in questa sede, prendere posizione anche in relazione alla tesi opposta (sostenuta, ad esempio, da Sez. 5, n. 9398 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272570; Sez. 6, del 28/3/2017, n. 22545, Rv. 269770; Sez. 4, n. 42469 del 03/07/2018, Rv.272930), che fa leva, tra l'altro, sull'assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro. Ciò in quanto, nel caso in esame, la Corte d'appello ha comunque, seppur sinteticamente, richiamato le precedenti violazioni commesse dal RA, per ritenere infondata nel merito la richiesta di riammissione e il relativo motivo di gravame: dando atto che lo stesso aveva "completamente disatteso, senza alcun giustificato motivo, entrambi gli obblighi che si era assunto (percorso presso il SerD e trattamento psicologico)", sicché era - a suo avviso - evidente che "sussistessero i presupposti per la revoca della i sospensione del processo per messa alla prova". Trattasi di motivazione certamente congrua, che ha considerato la personalità dell'imputato, come emergente non solo della gravità dei fatti commessi, ma anche e soprattutto del percorso seguito dopo di essi, pervenendo ad una valutazione comunque di merito, di correttezza della decisione presa dal giudice di primo grado: come tale anch'essa incensurabile in Cassazione, in base ai principi già richiamati.
3. La materia trattata, inerente minori, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52, comma 5, d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso, 24/11/2025 Il Consigliere estensore Luciano Cavallone
Il Presidente
CA NR VI LA
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Firmato Da: NO
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