Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8221
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti per il perdono giudiziale

    La Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per il perdono giudiziale, valutando negativamente la condotta di vita del minore, l'intensità del dolo e le modalità dell'azione, e preferendo la sospensione condizionale della pena come strumento più appropriato. La Cassazione ha confermato la valutazione di merito della Corte d'appello, ritenendo la motivazione congrua e non illogica.

  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti per la messa alla prova

    La Corte d'appello ha ritenuto preclusa la riammissione alla messa alla prova sia per l'inadempimento agli impegni presi dall'imputato, sia per la scelta del giudizio abbreviato. La Cassazione, pur riconoscendo la contrarietà di tale affermazione con parte della giurisprudenza, ha confermato il rigetto nel merito, ritenendo congrua la motivazione della Corte d'appello riguardo all'inadempimento dell'imputato agli obblighi assunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8221
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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