Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 2
In tema di gestione dei rifiuti, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di "culpa in eligendo".
In tema di gestione dei rifiuti, in caso di conferimento a terzi non autorizzati allo smaltimento, la circostanza che questi ultimi abbiano eseguito le relative operazioni in modo non conforme alle prescrizioni di legge non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41, comma secondo, cod. pen., in quanto il comportamento del soggetto conferente (nella specie, non aver controllato che i terzi fossero autorizzati allo smaltimento) non esclude il nesso causale, ponendosi come condizione necessaria ed antecedente rispetto all'evento ex art. 41, comma primo, cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Gestione non autorizzata di rifiuti. Caratteristiche e limiti della delega e del conferimento dell’incarico a terziFrancesco · https://www.osservatorio-231.it/ · 2 marzo 2020
Con sentenza n. 47822/2019, depositata in data 25.11.2019, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra delega di funzioni e conferimento dell'incarico a terzi affrontando il caso di un datore di lavoro ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, comma 3 per avere falsamente attestato, in qualità di legale rappresentante di una società operante nel settore dell'imprenditoria edile, l'avvenuto corretto smaltimento del materiale prodotto dall'attività di scavo. Nel dettaglio, l'imputato indicava falsamente “nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio indirizzata all'ARPA ed ai Comuni interessati, redatta ai sensi del D.L. n. 69 del 2003, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2007, n. 6101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6101 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 19/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 03153
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 023104/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA CO, N. IL 23/05/1958;
avverso SENTENZA del 19/02/2007 TRIBUNALE di ALESSANDRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. ROSSI Emilia, Sost. Proc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 19 febbraio 2007, il Tribunale di Alessandria ha ritenuto ST AR responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto accertato in punto di fatto che l'imputato avesse consegnato un notevole numero di macchine fotocopiatrici, provenienti dalla sua attività commerciale, a due extracomunitari per lo smaltimento;
costoro, dopo essersi recati in un centro di raccolta che aveva rifiutato il materiale, hanno scaricato le fotocopiatrici allo interno del Parco fluviale del Po.
In diritto, il Giudice ha concluso che della contravvenzione dovesse rispondere l'attuale imputato per colpa consistente nello avere affidato il materiale a soggetti non abilitati per l'attività di trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che è stato violato il principio contenuto nell'art. 521 c.p.p., perché la contestazione faceva riferimento ad una personale attività di abbandono dei rifiuti, mentre è stato condannato per una fattispecie diversa e per culpa in eligendo;
- che aveva fornito tutte le corrette informazioni ai suoi incaricati per smaltire regolarmente i rifiuti e la scelta di abbandonare gli stessi è frutto di una personale decisione degli esecutori;
- che la condotta autonoma degli autori materiali del reato interrompe il nesso causale tra l'evento ed il comportamento dello imputato non rispettoso delle norme sullo affidamento dei rifiuti;
- che non è motivata la concessione della sospensione condizionale della pena al posto dello indulto e la mancata applicazione della non menzione della condanna.
In merito alla prima censura, si rileva come, per verificare l'osservanza del principio di necessaria correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza, non è sufficiente compiere un confronto tra l'imputazione ed il reato ritenuto dal Giudice, ma occorre tenere conto della possibilità che ha avuto l'interessato di concretamente difendersi in ordine a tutte le circostanze del fatto. Pertanto, non si verifica alcuna immutazione non consentita dall'art.521 c.p.p. quando l'accusa venga precisata, o integrata, con le risultanze degli interrogatori, di altre emergenze processuali oppure (come è avvenuto nel caso concreto) quando il fatto, pur parzialmente diverso da quello contestato nel capo di incolpazione, sia stato prospettato dalla stessa difesa quale elemento a favore dello imputato (Cass. Sez. 5 sentenze 40538/2004, 33077/2003; Sez. 3, 9.10.07; Sez. 2 sentenza 11082/2000). Tanto premesso, è appena il caso di ricordare come un soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento sia gravato dall'obbligo di accertarsi che le stesse siano affidabili, munite delle necessari e autorizzazioni e competenze per l'espletamento dello incarico;
questa doverosa cautela in eligendo non è stata osservata nella ipotesi in esame come, apertamente e correttamente, ammette lo stesso imputato.
Costui si difende riportandosi alla previsione dell'art. 41 c.p., comma 2, ed asserendo che la autonoma decisione illecita dei trasportatori sia stata in grado di interrompere il nesso eziologico tra la sua condotta, pur incauta, e l'evento.
La tesi difensiva non è condivisibile dal momento che nella serie causale non ha interferito un fatto sopravvenuto, assolutamente anormale ed eccezionale, e di tale incisività da essere da solo sufficiente alla produzione dell'evento.
Il comportamento dell'imputato non ha avuto un ruolo meramente occasionale, ma si è posto come condizione necessaria ed antecedente rispetto all'evento in concreto verificatosi.
È quindi, applicabile al caso la diversa regola inserita nell'art.41 c.p., comma 1, perché l'imputato con la sua condotta colposa
(mancato controllo sulla affidabilità delle persone delegate allo smaltimento dei rifiuti) ha posto in essere una condizione della catena causale senza la quale l'evento, prevedibile e non dovuto a fattori imponderabili, non si sarebbe verificato.
Relativamente alla mancata concessione della non menzione della condanna, si rileva come l'imputato non avesse chiesto il beneficio nelle conclusioni dibattimentali;
pertanto, non può lamentarsi del mancato esercizio, da parte del Giudice di merito, di un potere discrezionale che non aveva sollecitato.
Per quanto concerne la sospensione condizionale della pena, si osserva come l'imputato non sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante alla sua eliminazione ed alla sua sostituzione con l'indulto i il Giudice ha applicato una possibile causa estintiva del reato che si pone in termini più favorevoli per il reo rispetto allo indulto che è causa estintiva solo della pena.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008