Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10158 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' D POP O ITALIAN10 15 8 01 REPUBBLICA ITALIAN LAC RIL SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavorɔ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G.N. 3778/99 Consigliere Cron.22766 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Dott. ID VIDIRI Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 22/05/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: UN EP, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e 2001 2457 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 484/98 del Tribunale di BARI, depositata il 21/02/98 R.G.N. 1852/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 4 maggio 1989, IU NO esponeva che era dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato in servizio presso l'Ufficio Ragioneria del Compartimento di Bari, quale addetto alla liquidazione e revisione dei ruoli paga. Tale attività consisteva nell'amministrare mensilmente 260 posizioni contabili. In realtà, però, a causa di una cronica carenza di personale, incombeva su ciascun liquidatore l'onere di amministrare mensilmente ben 440 posizioni la contabili. Per le 180 posizioni, eccedenti مادGuisto Vide franchigia, veniva corrisposta una somma unitaria per ciascuna posizione esaminata. Tale sistema retributivo si risolveva in una inammissibile discriminazione rispetto agli altri lavoratori che svolgevano lavoro straordinario e che a tale titolo venivano retribuiti atteso che lo stesso Ente aveva fissato in 33 minuti necessario per l'espletamento delleil tempo operazioni relative alla tenuta di una singola posizione contabile e che quindi durante l'orario ordinario di lavoro ciascun liquidatore poteva far fronte soltanto al carico di lavoro costituente la franchigia. Il sistema retributivo era strutturato, quindi, nel senso che se il liquidatore completava tante posizioni quante se ne ottenevano dividendo 1 l'orario normale di lavoro per i 33 minuti assunti come necessari alla redazione di una posizione, nulla competeva al liquidatore a titolo di cottimo, mentre se quest'ultimo completava ulteriori posizioni, queste andavano retribuite come se i 33 minuti previsti per stati lavorati in orario ogni posizione fossero prescindere dall'effettivo straordinario, a svolgimento di lavoro straordinario. I liquidatori avevano, pertanto, diritto di percepire un compenso corrispondente al lavoro straordinario prestato per un tempo pari al prodotto fra il numero delle posizioni elaborate eccedenti il numero base e i minuti standard previsti per l'elaborazione di ID ciascuna posizione contabile. In base alle stesse circolari dell'ente i compensi di cottimo misti andavano adeguati alle variazioni delle retribuzioni disposte dal d.p.r. 1188/77 e dalle leggi 7/1978, 42/1979 e, precisamente, il compenso di cottimo andava adeguato alle variazioni del compenso per il lavoro straordinario. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che la condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato venisse condannato al pagamento, in proprio favore, a titolo di compenso per lavoro straordinario, alla complessiva somma di lire 8.289.826 oltre accessori. 2 Costituitosi il contraddittorio, il Pretore di Bari con sentenza del 28 giugno 1995 rigettava il ricorso. Su gravame della parte soccombente, il Tribunale di Bari con sentenza del 21 febbraio 1998 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che la diversità delle modalità di retribuzione per il lavoro a cottimo e per il lavoro straordinario portava ad escludere che le variazioni nel tempo dei criteri di misura della retribuzione a cottimo dovessero, in linea generale, seguire lo stesso andamento delle variazioni delle GuileViole retribuzioni per il lavoro straordinario. Aggiungeva poi che, per effetto dell'art. 35 della legge n. 34/1970 e dell'art. 5 del d.p.r. n. 1188/1977, veniva devoluto al Direttore Generale dell'Ente ogni determinazione in materia di cottimo;
ed, in effetti, sino alla stipulazione del primo contratto collettivo il Direttore Generale, con successive circolari, aveva provveduto ad emanare le norme per l'esecuzione del lavoro a cottimo, ivi comprese quelle relative alle tariffe.La circostanza che per effetto del d.p.r. n. 1188/1977 il Direttore Generale dovesse sentire le Organizzazioni sindacali portava, per il ruolo stesso assegnato ai sindacati, a far presumere sino a prova - 3 contraria, però nella specie non addotta che il suddetto Direttore avesse modificato o sostituito le tariffe di cottimo in ragione di effettivi mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro. Nè per andare in contrario avviso poteva valere il riferimento alla circolare del Direttore del Servizio indirizzata alle divisioni di ragioneria, perchè detta emanata nel 1958, e cioè in un epoca in circolare cui le tariffe di cottimo erano agganciate alle aliquote dello straordinario, aveva solo lo scopo di specificare i criteri per il calcolo del compenso di cottimo, cioè il numero delle posizioni contabili Vidue liquidate o revisionate oltre quelle costituenti la c.d. franchigia. Detta circolare non poteva, invece, valere come riconoscimento della fondatezza della domanda del ricorrente, e cioè come riconoscimento dell'avvenuta prestazione da parte del dipendente del lavoro prestato oltre l'orario normale in quanto le differenze salariali si riferivano ad un periodo di circa venti anni successivo alla data della circolare stessa. Aggiungeva ancora il Tribunale che nella fattispecie in esame non poteva parlarsi neanche di un uso normativo mancando per la configurabilità di tale uso l'elemento oggettivo (data da una costante ed uniforme ripetizione del comportamento) e 4 tenuto nella l'elemento soggettivo (comportamento convinzione della sua doverosità). Nè per finire, concludeva il Tribunale, poteva rivendicarsi la fondatezza della richiesta del dipendente sulla base del superamento dell'orario normale di lavoro atteso che detta circostanza non era stata neanche allegata dal NO. Il rigore con cui il lavoratore è tenuto l'avvenuta prestazione di lavoro a dimostrare straordinario e la misura della stessa rendevano non percorribile neanche la via dell'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice ex art. 421 c.p.c. Guilo Video Avverso tale sentenza IU NO propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato, società di Trasporti e Servizi, che ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE NOCon il primo motivo del ricorso IU denunzia violazione dell'art. 2101 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n. 5 c.p.c.). In particolare sostiene che è stato costretto ad un continuo superlavoro per potere svolgere, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro, un numero sempre 5 maggiore di prestazioni. Dal momento che le tariffe di cottimo dei ferrovieri erano agganciate alle aliquote retributive dello straordinario e che dal 28 giugno 1985 tale sistema era stato soppresso, occorreva verificare la legittimità della soppressione di tale criterio retributivo, che aveva determinato una modificazione delle tariffe di cottimo in senso peggiorativo per il lavoratore, pur non essendosi ridotte (anzi aggravate) le condizioni di esecuzione del lavoro. ID Vicker Con il secondo motivo di ricorso il BU deduce violazione dell'art. 2101 c.c. e dell'art. 2729 c.c. nonchè dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere derogato l'art. 2101 c.c. dall'art. 35 della 1. 34/1970 e dall'art. 5 del d.p.r. 1188/77 dettati per lo specifico rapporto di lavoro dei ferrovieri, mentre dal citato art. 2101 C.C. non era dato riscontrare alcuna facoltà di deroga e dalle altre normative non era ugualmente consentito ricavare che al direttore generale fosse stato devoluto il potere di derogare all'art. 2101 c.c. Con il terzo motivo il NO deduce omessa violazione su altro punto decisivo della controversia affermando che la circolare presa in esame dal Tribunale era 6 stata erroneamente valutata perchè essa aveva valore di riconoscimento della fondatezza del diritto per avere considerato le posizioni lavorate oltre la franchigia come prestate fuori dell'orario normale dal momento che era stato calcolato che questo potesse assorbire le sole 260 posizioni della franchigia. Con il quarto motivo il BU lamentando ancora violazione dell'art. 36 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonchè omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno rivalutare la retribuzione alla stregua سلاماQuito Vid della norma costituzionale stante l'evidente squilibrio tra retribuzione e quantità di lavoro rispetto al'originario rapporto costituito dalla cosiddetta franchigia. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente adduce violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 3, c.p.c. e dell'art. 2298 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonchè omessa motivazione(art. 360 n. 5 c.p.c.). Sostiene a tale riguardo che la procura al difensore nella fattispecie in esame era stata data dal Capo ufficio legale dell'Area territoriale (al quale il legale rappresentante aveva conferito procura per la rappresentanza processuale di tutte le cause di detta Area) mentre doveva essere data direttamente dal legale rappresentante e non da altri che, a loro volta, potevano essere investiti del potere rappresentantivo solo dal Consiglio di Amministrazione e non dal legale rappresentante, avendo costui avuto dal Consiglio di amministrazione solo la facoltà di farsi sostituire in singoli giudizi dai suoi procuratori speciali, mentre il legale rappresentante aveva conferito procura alle liti per tutti i giudizi in cui era parte la società nell'ambito dell'Area territoriale (comprendente più Guillo Vidus Regioni). Quest'ultimo motivo, da esaminarsi prima degli altri per evidenti ragioni di antecedenza logica, va rigettato perchè privo di fondamento. Questa Corte di Cassazione, dopo avere premesso che nel terzo comma dell'art. 75 c.p.c. si disciplina il modo col quale si fanno valere in giudizio i diritti delle persone giuridiche ° nei loro confronti, ha chiarito che lo strumento del quale il e' l'attribuzione della legislatore si serve legittimazione processuale a coloro che, secondo la legge e lo statuto della persona giuridica, hanno il potere di agire in suo nome in campo sostanziale. La rappresentativi processuali serie poteridei potere di stare in giudizio) viene (scilicet, il 8 attribuita, così, a coloro che gia' nel campo sostanziale rappresentano la persona giuridica. Questo e' il significato della formula secondo la quale "le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge о dello statuto", di guisa che ne resta preclusa qualsiasi possibilità di conferimento della legittimazione dalla titolarità di poteri processuale separata campo sostanziale, alla quale rappresentativi in potrebbe fornire supporto neanche un atto di non Guila Tidur autonomia negoziale concretatosi in una esplicita previsione statutaria in tal senso, stante la nullità che la inficierebbe, per il suo contrasto con norma attinente all'ordine pubblico imperativa, processuale (cfr. in tali esatti termini Cass., Sez. Un., 8 maggio 1998 n. 4666). La stessa Corte ha poi precisato (in una fattispecie in cui ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso della s.p.a. Ferrovie dello Stato, sottoscritto da avvocati nominati da procuratori speciali cui l'amministratore delegato della società aveva conferito il potere di rappresentare la medesima "in tutti i giudizi" in cui fosse parte, all'uopo attribuendo a detti procuratori "tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale") che si può pervenire alla 9 individuazione dei poteri sostanziali delegati anche in via indiretta e/o in relazione alla natura dei rapporti, ben essendo ipotizzabile un assetto organizzativo che preveda la preposizione institoria di alcuni procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi la caratteristica comune di essere oggetto della controversia (così ancora Cass., Sez. Un., 8 maggio 1998 n. 4666 cit.). Alla luce di tali principi deve escludersi che nel contrariamente a quanto sostenuto incaso di specie processuale per più giudizi importasse l'invalidità шloloba ricorso la devoluzione della rappresentanza della procura, stante - come si è visto - la possibilità che detta rappresentanza interessi una pluralità di rapporti caratterizzantesi per riguardare un settore dell'azienda e per fare capo ad un organo preposto a detto settore. I restanti motivi da esaminarsi congiuntamente, per importare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse sul piano logico-giuridico, vanno anche essi rigettati perchè infondati. In ragione dei diversi profili di censura contenuti in ricorso, è il caso di ricordare che, in linea di principio, la esistenza di un sistema di 10 retribuzione a cottimo non esclude che, nel caso di superamento dell'orario normale, al lavoratore debba essere corrisposta la maggiorazione per il lavoro straordinario sul compenso commisurato al risultato della lavorazione (tra le più recenti decisioni, Cass. 7 febbraio 1997 n. 1162); questo non può però che, qualora sia stato convenutosignificare un certo risultato nell'orario normale, il risultato comporti il diritto superamento di quel alla retribuzione come straordinario: ne deriva che se, come nella specie, sia stata convenzionalmente considerata come prestazione normale (c.d. The tou franchigia) un certo risultato, con la previsione di un compenso a parte per quella parte di risultato eccedente la il fatto che franchigia, parte viene a cadere "statisticamente" questa fuori dell'orario normale non significa che, se resa entro l'orario normale, debba essere compensata come lavoro straordinario. In questi sensi la giurisprudenza della Corte, con specifico riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato addetti alla liquidazione e/o revisione delle competenze spettanti al personale e retribuiti con il sistema del cottimo misto, è assolutamente non controversa (cfr. in questi esatti termini Cass. 27 11 ottobre 1997 n. 10569 cui adde Cass. 17 marzo 1994 n. 2565; Cass. 28 aprile 1994 n.4093; Cass. 7 luglio 1994 n. 648; Cass. 27 ottobre 1994 n. 8823; Cass. 24 febbraio 1997 n. 1681). In particolare, come si è detto, il ricorrente ha richiamato,a sostegno delle sue ragioni,l'art. 36 Cost., per sollecitare l'adeguamento del compenso in questione, ma detto richiamo appare nel caso di specie erroneo perché, come ha osservato questa Corte, proprio in relazione ad una fattispecie ID VA simile a quella in esame, l'adeguamento della retribuzione al precetto costituzionale presuppone la valutazione circa il difetto di proporzionalità e di sufficienza della stessa rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, dovendosi perciò prendere in considerazione l'importo complessivo del trattamento economico corrisposto e non già le singole componenti dello stesso, con la conseguenza che non può ravvisarsi la violazione del precetto per il solo fatto che un singolo elemento retributivo non sia stato aumentato nel tempo secondo una percentuale rapportata ad altri emolumenti, come nella specie, il compenso per il lavoro straordinario(cfr. sul punto 12 Cass. 27 ottobre 1997 n. 19569 cit.). Va poi evidenziato come nel caso di specie non sia stato addotto in alcun modo nè in alcun modo provato che il ricorrente ha svolto la sua attività oltre l'orario normale sicchè la sua pretesa non può trovare accoglimento neanche sotto tale profilo. Per concludere sul punto, va osservato che ogni valutazione sull'adeguatezza della retribuzione e sulla sua rispondenza ai canoni della norma costituzionale non è comunque consentita in questa sede di legittimità atteso che configura un Guilo Vide passaggio obbligato di tale valutazione l'esame di elementi che, oltre a non essere stati specificati in ricorso in violazione del principio renderebbero dell'autosufficienza del ricorso stesso- necessari anche accertamenti di merito non consentiti nel giudizio di cassazione. Per quanto attiene poi a quei motivi di censura che hanno come presupposto l'adeguamento automatico, ad opera delle circolari della Direzione aziendale, del corrispettivo del compenso per il cottimo alle legislativamente disposte pervariazioni lo straordinario va rilevato che, in violazione del principio della autosufficienza del ricorso, non esiste alcun riferimento alle suddette circolari ed 13 ai contenuti delle stesse, ancorchè è proprio in relazione ad esse che si articolano i concetti di automatismo dell'adeguamento, di uso aziendale vincolante e di standard del sistema retributivo di cui si deduce l'immodificabilità. Nè può sottacersi che le indicate censure alle argomentazioni della sentenza del Tribunale di Bari non sono adeguatamente supportate dai necessari riferimenti a motivi di illogicità, erroneità ed inesattezza, O da ermeneutica di norme legali о di violazioni contrattuale, essendosi il ricorrente limitato ad Guilo Pok e esporre una propria tesi di parte senza contestare sentenza impugnata nella parte in cui con la motivazione, congrua, priva di salti logici e del escluso tutto corretta sul piano giuridico, ha qualsiasi efficacia nel caso in esame alla circolare del 1958, negandole qualsiasi valore confessorio, nonchè nella parte in cui la sentenza stessa ha escluso, oltre all'esistenza di un uso normativo, anche la presenza di una prassi aziendale vincolante, capace di legittimare la fondatezza della domanda del NO. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte il ricorso va, dunque, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra 14 le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 maggio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Fan amla uf.Тамаш IL PRESIDENTE quito IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2001 25 LUG Z IL CANCELLIERE ✓ KERE oggi.. I D , O T I O R D A A T S Y S 0 S O 1 N A P ) . O T C K R A S D I E A T O N T E S T I E G M P C 15