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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2023, n. 32308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32308 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DR BR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32308 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'obbligo di dimora, con divieto di allontanarsi in determinati orari- ha disposto l'obbligo di dimora nei confronti di ZI RA, siccome indiziato gravemente dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (capo 1) e dei correlati reati scopo (furto aggravato e in abitazione di cui ai capi 2,4,7,9,10) commessi in concorso con altri coindagati non ricorrenti, dall'agosto alla metà di dicembre 2021, ravvisando nei suoi confronti il pericolo di reiterazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avvocato Maria Lucia D'Anna, la quale svolge un unico motivo, che attinge la valutazione della attualità del periculum ravvisato dal Tribunale distrettuale. In particolare, si censura la valutazione del profilo dell'attualità, che richiede che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Il Tribunale si è limitato a valorizzare, genericamente, i precedenti, non specifici, dell'indagato, mentre non ha considerato che egli è oggi ristretto presso una comunità terapeutica in provincia di Cosenza, per cui la lontananza con gli indagati rende altamente improbabile la riorganizzazione dell'attività criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile., per manifesta infondatezza. 1.Come premesso, la censura difensiva si incentra sul profilo della attualità delle esigenze cautelari. Nel criticare le argomentazioni adoperate dal Tribunale, la difesa richiama la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che ha interpretato il requisito dell'attualità - inserito nell'art 274 lett c) cod. proc. pen. dalla legge 47/2015 - nel senso della necessaria prevedibilità di un'occasione prossima in capo all'indagato per compiere ulteriori delitti. In tal senso, da ultimo: Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674. 2.11 Collegio, tuttavia, si riconosce nel diverso filone giurisprudenziale, che sembra consolidarsi nelle più recenti pronunzie di questa Corte, secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,Rv. 282991, nonché, in senso conforme: Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020 , Rv. 279122; Sez. 2 , n. 5054 del 24/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280566). 3. Risulta, in particolare, condivisibile l'opzione interpretativa propugnata da quest'ultimo orientamento, laddove, nel prendere le distanze dalla precedente e diversa interpretazione, ha fatto riferimento alla condivisibile ragione che esula dai compiti del Giudice la valutazione 2 prognostica di future, prossime e favorevoli occasioni per delinquere, che, in sostanza, si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto, essendo, quindi, del tutto incerti;
il giudizio prognostico deve, invece, fondarsi unicamente sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e tenendo, altresì, conto della lontananza nel tempo dei fatti-reato per cui è emessa misura. 4. Tanto premesso in linea teorica, si osserva che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto leva sulla pluralità dei fatti contestati, caratterizzati da modalità insidiose ed allarmanti, e sulla biografia penale del ricorrente, connotata da condanne per fatti della stessa indole (furti, rapine, ricettazione), per evasione e da una pendenza per violazione della normativa in materia di stupefacenti, elementi che evidenziano - secondo la corretta valutazione del Giudice a quo - un chiaro pericolo di reiterazione criminosa, peraltro già ritenuto esistente pochi mesi prima, a fronte di un solo episodio di furto per il capo 11), e certamente ancora sussistente, considerata la molteplicità dei fatti e la contestazione del reato associativo 5. La circostanza per la quale l'indagato è ristretto presso una comunità terapeutica in provincia di Cosenza non può essere valutata in questa sede, in quanto afferente alla valutazione prettamente di merito in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ma può formare oggetto di istanza di revoca della misura. Invero, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, infatti, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017 Rv. 270463). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 06 giugno 2023 " Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32308 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'obbligo di dimora, con divieto di allontanarsi in determinati orari- ha disposto l'obbligo di dimora nei confronti di ZI RA, siccome indiziato gravemente dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (capo 1) e dei correlati reati scopo (furto aggravato e in abitazione di cui ai capi 2,4,7,9,10) commessi in concorso con altri coindagati non ricorrenti, dall'agosto alla metà di dicembre 2021, ravvisando nei suoi confronti il pericolo di reiterazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avvocato Maria Lucia D'Anna, la quale svolge un unico motivo, che attinge la valutazione della attualità del periculum ravvisato dal Tribunale distrettuale. In particolare, si censura la valutazione del profilo dell'attualità, che richiede che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Il Tribunale si è limitato a valorizzare, genericamente, i precedenti, non specifici, dell'indagato, mentre non ha considerato che egli è oggi ristretto presso una comunità terapeutica in provincia di Cosenza, per cui la lontananza con gli indagati rende altamente improbabile la riorganizzazione dell'attività criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile., per manifesta infondatezza. 1.Come premesso, la censura difensiva si incentra sul profilo della attualità delle esigenze cautelari. Nel criticare le argomentazioni adoperate dal Tribunale, la difesa richiama la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che ha interpretato il requisito dell'attualità - inserito nell'art 274 lett c) cod. proc. pen. dalla legge 47/2015 - nel senso della necessaria prevedibilità di un'occasione prossima in capo all'indagato per compiere ulteriori delitti. In tal senso, da ultimo: Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674. 2.11 Collegio, tuttavia, si riconosce nel diverso filone giurisprudenziale, che sembra consolidarsi nelle più recenti pronunzie di questa Corte, secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,Rv. 282991, nonché, in senso conforme: Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020 , Rv. 279122; Sez. 2 , n. 5054 del 24/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280566). 3. Risulta, in particolare, condivisibile l'opzione interpretativa propugnata da quest'ultimo orientamento, laddove, nel prendere le distanze dalla precedente e diversa interpretazione, ha fatto riferimento alla condivisibile ragione che esula dai compiti del Giudice la valutazione 2 prognostica di future, prossime e favorevoli occasioni per delinquere, che, in sostanza, si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto, essendo, quindi, del tutto incerti;
il giudizio prognostico deve, invece, fondarsi unicamente sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e tenendo, altresì, conto della lontananza nel tempo dei fatti-reato per cui è emessa misura. 4. Tanto premesso in linea teorica, si osserva che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto leva sulla pluralità dei fatti contestati, caratterizzati da modalità insidiose ed allarmanti, e sulla biografia penale del ricorrente, connotata da condanne per fatti della stessa indole (furti, rapine, ricettazione), per evasione e da una pendenza per violazione della normativa in materia di stupefacenti, elementi che evidenziano - secondo la corretta valutazione del Giudice a quo - un chiaro pericolo di reiterazione criminosa, peraltro già ritenuto esistente pochi mesi prima, a fronte di un solo episodio di furto per il capo 11), e certamente ancora sussistente, considerata la molteplicità dei fatti e la contestazione del reato associativo 5. La circostanza per la quale l'indagato è ristretto presso una comunità terapeutica in provincia di Cosenza non può essere valutata in questa sede, in quanto afferente alla valutazione prettamente di merito in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ma può formare oggetto di istanza di revoca della misura. Invero, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, infatti, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017 Rv. 270463). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 06 giugno 2023 " Il Consigliere estensore