Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2026, n. 10407
CASS
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Legittimazione all'azione sindacale ex art. 28 Stat. lav.

    La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la legittimazione all'azione dell'organismo sindacale locale.

  • Rigettato
    Condotta antisindacale per adozione di atto regolamentare

    La Corte territoriale ha ritenuto che non potesse essere ravvisata una condotta antisindacale legittimante l'azione ex art. 28 Stat. lav. nell'adozione di un atto regolamentare che, ove anche illegittimo, troverebbe adeguata sanzione solo attraverso la disapplicazione da parte del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Lesione concreta delle prerogative sindacali

    La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stata specificata la concreta lesione delle prerogative sindacali derivante dall'applicazione della predetta norma regolamentare.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 28 Stat. lav.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'impugnazione coglie nel segno nel contestare l'argomentazione della Corte territoriale circa la mancata o tardiva indicazione del pregiudizio derivante all'esercizio dell'attività sindacale, poiché la lesività è insita nella deduzione del diritto alla permanenza nel proprio ufficio del rappresentante sindacale. Ha inoltre affermato che l'impossibilità di disapplicazione dell'atto regolamentare non è coerente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 Stat. lav.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'impugnazione coglie nel segno nel contestare l'argomentazione della Corte territoriale circa la mancata o tardiva indicazione del pregiudizio derivante all'esercizio dell'attività sindacale, poiché la lesività è insita nella deduzione del diritto alla permanenza nel proprio ufficio del rappresentante sindacale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la disposizione regolamentare in questione non integra la denunciata condotta antisindacale perché, lungi dal porsi in contrasto con l'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, risponde ad obiettivi di tutela della libertà sindacale, prevenendo conflitti di interesse tra l'amministrazione e i lavoratori.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2026, n. 10407
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10407
    Data del deposito : 20 aprile 2026

    Testo completo