CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2026, n. 10407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10407 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
Rel. SENTENZA sul ricorso 24679-2024 proposto da: UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI RIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO PISTILLI;
- ricorrente -
contro PROVINCIA DI RIETI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA CONTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2853/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/09/2024 R.G.N. 41/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
Oggetto ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO R.G.N. 24679/2024 Cron. Rep. Ud. 17/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10407 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 20/04/2026 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AR LE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MASSIMO PISTILLI;
udito l'avvocato LUCA CONTI. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 20 settembre 2024 la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Rieti e rigettava il ricorso ex art. 28 Stat. lav., proposto dalla UIL Federazione Poteri Locali (F.P.L.) Rieti nei confronti della Provincia di Rieti, avente ad oggetto la declaratoria di antisindacalità della condotta dell’Ente consistita nell’avvenuta assegnazione, a far data dal 27.4.2022, del dipendente nominato componente della RSU dal I Settore – Ufficio Trattamento Giuridico del Personale - all’Ufficio Polizia Locale Provinciale, per l’incompatibilità con il ruolo di rappresentante sindacale derivante dalla previsione recata dal capitolo 4 ( Misure generali per la prevenzione del rischio) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 che, al paragrafo 6, imponeva al dirigente di trasferire ad altro settore il dipendente eletto nella R.S.U. assegnato ad un ufficio «che tratta della gestione giuridica e/o economica del personale e/o che tratta dei procedimenti disciplinari». 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto sussistente la legittimazione all’azione dell’organismo locale dell’associazione sindacale istante ma nel merito infondata l’azione promossa perché, da un lato, non poteva essere ravvisata una condotta antisindacale legittimante l’azione ex art. 28 Stat. lav., nell’adozione di un atto 3 regolamentare che, ove anche illegittimo, come sostenuto dall’associazione sindacale istante per contrasto con l’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, troverebbe adeguata sanzione solo attraverso la disapplicazione da parte del giudice ordinario ove fungesse da atto presupposto in una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo;
dall’altro non era stata specificata la concreta lesione delle prerogative sindacali derivante dall’applicazione della predetta norma regolamentare, anche a prescindere dalla sua legittimità. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la UIL FLP Rieti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Provincia di Rieti. 4. Il Pubblico Ministero ha depositato la requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Associazione sindacale ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 28 Stat. lav., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per avere ritenuto non devoluta alla cognizione del giudice ordinario l’azione per la repressione della condotta antisindacale involgente la declaratoria di nullità di una disposizione recata da un atto regolamentare. 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 Stat. lav., l’Associazione sindacale ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’avere questa erroneamente ritenuto che non fosse stata tempestivamente allegata la lesione in concreto subita quale effetto dell’applicazione della norma regolamentare, risultando, invece, 4 la lesione medesima insita nella domanda proposta, essendo stata individuata la condotta antisindacale nell’illegittimità della disposizione regolamentare che amplia rispetto alle previsioni di legge le ipotesi di incompatibilità tra esercizio di funzioni pubbliche e rappresentanza sindacale. 3. Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 16572001, la ricorrente deduce la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendo ritenersi il carattere tassativo delle incompatibilità previste dalla norma legale invocata. 4. Venendo all’esame degli esposti motivi è a dirsi come l’impugnazione proposta colga nel segno nel momento in cui contesta l’argomentazione, sulla quale la Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda dell’Associazione sindacale ricorrente, circa la mancata o comunque tardiva indicazione da parte della medesima del pregiudizio derivante all’esercizio dell’attività sindacale dall’applicazione della norma regolamentare di cui si chiede l’annullamento, perché, seguendo la prospettazione del ricorso e salvo quanto poi si dirà sulla fondatezza del rilievo, la lesività è insita nella deduzione del diritto alla permanenza nel proprio ufficio del rappresentante sindacale, non svolgente funzioni direttive. 5. D’altro canto l’affermata impossibilità di disapplicazione dell’atto regolamentare non è coerente con l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte già prima della c.d. privatizzazione del pubblico impiego e, quindi, della devoluzione ad opera dell’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 della giurisdizione in materia di controversie per la repressione della condotta antisindacale, secondo cui le situazioni giuridiche delle associazioni sindacali in quanto diritti soggettivi perfetti sono tutelabili davanti al giudice ordinario ed è irrilevante il fatto che 5 il comportamento lesivo addebitato all'ente pubblico si sostanzi in un formale provvedimento o invece si traduca in una qualsiasi condotta materiale o in qualsiasi fatto che, per la sua intrinseca essenza o per il suo modo di essere e di manifestarsi, sia tale da assumere carattere antisindacale o che l'ordine di cessazione della condotta antisindacale, emesso dal Giudice ordinario, comporti l'imposizione alla pubblica amministrazione di un facere o di un pati. Sviluppando i richiamati principi si è con chiarezza affermato che «non vi è più spazio per la tesi secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale sia chiesta la rimozione dei provvedimenti lesivi che pure investono la sfera dei singoli lavoratori» ( cfr. per tutte Cass. S.U. n. 10064/2006 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). La circostanza, quindi, che la condotta antisindacale sarebbe stata attuata mediante l’adozione di un atto regolamentare non è di per sé preclusiva all’esperimento dell’azione dinanzi al giudice ordinario, il quale, conseguentemente, può esercitare tutti i poteri che l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 gli riconosce. 6. Tuttavia, si deve rilevare, evidenziando l’infondatezza del terzo motivo, che l’invocata previsione regolamentare non integra la denunciata condotta antisindacale, il che comporta la conferma del pronunciamento di rigetto della domanda dell’Associazione sindacale ricorrente resa dalla Corte territoriale, se pure con una diversa motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. Il rigetto si fonda sul rilievo per cui la disposizione in questione, lungi dal porsi in contrasto con quella di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, in cui l’obbligo di astensione è posto a tutela della pubblica amministrazione, a garanzia dell’imparzialità della sua 6 azione, risponde ad obiettivi di tutela della stessa libertà sindacale, che sarebbe limitata nei casi in cui il rappresentante sindacale venisse assegnato, anche se non con funzioni direttive, ad un ufficio competente all’adozione di atti inerenti alla gestione del personale, potenzialmente implicanti un conflitto fra l’interesse dell’amministrazione, che il dipendente è tenuto a perseguire in adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego, e quello dei lavoratori, alla cui realizzazione l’attività sindacale è finalizzata. Non è un caso che il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 4.12.2007, preveda all’art. 20, comma 3, il divieto di assegnare il dirigente sindacale, al rientro dal distacco o dall’aspettativa, a mansioni che facciano sorgere conflitti di interesse con l’attività sindacale svolta. Dalla disposizione, seppure non applicabile alla fattispecie, si trae, evidentemente, conferma del principio generale di cui si è detto, ossia della finalizzazione della prevenzione di conflitti alla tutela della stessa attività sindacale, che il rappresentante deve essere libero di svolgere senza condizionamenti e senza essere limitato dagli obblighi derivanti dal rapporto di impiego. Il ricorso va dunque rigettato con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in relazione alla novità e complessità della questione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le parti le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.2.2026. Il Consigliere estensore La Presidente Nicola De Marinis SA Di OL 7
- ricorrente -
contro PROVINCIA DI RIETI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA CONTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2853/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/09/2024 R.G.N. 41/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
Oggetto ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO R.G.N. 24679/2024 Cron. Rep. Ud. 17/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10407 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 20/04/2026 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AR LE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MASSIMO PISTILLI;
udito l'avvocato LUCA CONTI. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 20 settembre 2024 la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Rieti e rigettava il ricorso ex art. 28 Stat. lav., proposto dalla UIL Federazione Poteri Locali (F.P.L.) Rieti nei confronti della Provincia di Rieti, avente ad oggetto la declaratoria di antisindacalità della condotta dell’Ente consistita nell’avvenuta assegnazione, a far data dal 27.4.2022, del dipendente nominato componente della RSU dal I Settore – Ufficio Trattamento Giuridico del Personale - all’Ufficio Polizia Locale Provinciale, per l’incompatibilità con il ruolo di rappresentante sindacale derivante dalla previsione recata dal capitolo 4 ( Misure generali per la prevenzione del rischio) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 che, al paragrafo 6, imponeva al dirigente di trasferire ad altro settore il dipendente eletto nella R.S.U. assegnato ad un ufficio «che tratta della gestione giuridica e/o economica del personale e/o che tratta dei procedimenti disciplinari». 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto sussistente la legittimazione all’azione dell’organismo locale dell’associazione sindacale istante ma nel merito infondata l’azione promossa perché, da un lato, non poteva essere ravvisata una condotta antisindacale legittimante l’azione ex art. 28 Stat. lav., nell’adozione di un atto 3 regolamentare che, ove anche illegittimo, come sostenuto dall’associazione sindacale istante per contrasto con l’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, troverebbe adeguata sanzione solo attraverso la disapplicazione da parte del giudice ordinario ove fungesse da atto presupposto in una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo;
dall’altro non era stata specificata la concreta lesione delle prerogative sindacali derivante dall’applicazione della predetta norma regolamentare, anche a prescindere dalla sua legittimità. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la UIL FLP Rieti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Provincia di Rieti. 4. Il Pubblico Ministero ha depositato la requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Associazione sindacale ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 28 Stat. lav., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per avere ritenuto non devoluta alla cognizione del giudice ordinario l’azione per la repressione della condotta antisindacale involgente la declaratoria di nullità di una disposizione recata da un atto regolamentare. 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 Stat. lav., l’Associazione sindacale ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’avere questa erroneamente ritenuto che non fosse stata tempestivamente allegata la lesione in concreto subita quale effetto dell’applicazione della norma regolamentare, risultando, invece, 4 la lesione medesima insita nella domanda proposta, essendo stata individuata la condotta antisindacale nell’illegittimità della disposizione regolamentare che amplia rispetto alle previsioni di legge le ipotesi di incompatibilità tra esercizio di funzioni pubbliche e rappresentanza sindacale. 3. Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 16572001, la ricorrente deduce la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendo ritenersi il carattere tassativo delle incompatibilità previste dalla norma legale invocata. 4. Venendo all’esame degli esposti motivi è a dirsi come l’impugnazione proposta colga nel segno nel momento in cui contesta l’argomentazione, sulla quale la Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda dell’Associazione sindacale ricorrente, circa la mancata o comunque tardiva indicazione da parte della medesima del pregiudizio derivante all’esercizio dell’attività sindacale dall’applicazione della norma regolamentare di cui si chiede l’annullamento, perché, seguendo la prospettazione del ricorso e salvo quanto poi si dirà sulla fondatezza del rilievo, la lesività è insita nella deduzione del diritto alla permanenza nel proprio ufficio del rappresentante sindacale, non svolgente funzioni direttive. 5. D’altro canto l’affermata impossibilità di disapplicazione dell’atto regolamentare non è coerente con l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte già prima della c.d. privatizzazione del pubblico impiego e, quindi, della devoluzione ad opera dell’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 della giurisdizione in materia di controversie per la repressione della condotta antisindacale, secondo cui le situazioni giuridiche delle associazioni sindacali in quanto diritti soggettivi perfetti sono tutelabili davanti al giudice ordinario ed è irrilevante il fatto che 5 il comportamento lesivo addebitato all'ente pubblico si sostanzi in un formale provvedimento o invece si traduca in una qualsiasi condotta materiale o in qualsiasi fatto che, per la sua intrinseca essenza o per il suo modo di essere e di manifestarsi, sia tale da assumere carattere antisindacale o che l'ordine di cessazione della condotta antisindacale, emesso dal Giudice ordinario, comporti l'imposizione alla pubblica amministrazione di un facere o di un pati. Sviluppando i richiamati principi si è con chiarezza affermato che «non vi è più spazio per la tesi secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale sia chiesta la rimozione dei provvedimenti lesivi che pure investono la sfera dei singoli lavoratori» ( cfr. per tutte Cass. S.U. n. 10064/2006 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). La circostanza, quindi, che la condotta antisindacale sarebbe stata attuata mediante l’adozione di un atto regolamentare non è di per sé preclusiva all’esperimento dell’azione dinanzi al giudice ordinario, il quale, conseguentemente, può esercitare tutti i poteri che l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 gli riconosce. 6. Tuttavia, si deve rilevare, evidenziando l’infondatezza del terzo motivo, che l’invocata previsione regolamentare non integra la denunciata condotta antisindacale, il che comporta la conferma del pronunciamento di rigetto della domanda dell’Associazione sindacale ricorrente resa dalla Corte territoriale, se pure con una diversa motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. Il rigetto si fonda sul rilievo per cui la disposizione in questione, lungi dal porsi in contrasto con quella di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, in cui l’obbligo di astensione è posto a tutela della pubblica amministrazione, a garanzia dell’imparzialità della sua 6 azione, risponde ad obiettivi di tutela della stessa libertà sindacale, che sarebbe limitata nei casi in cui il rappresentante sindacale venisse assegnato, anche se non con funzioni direttive, ad un ufficio competente all’adozione di atti inerenti alla gestione del personale, potenzialmente implicanti un conflitto fra l’interesse dell’amministrazione, che il dipendente è tenuto a perseguire in adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego, e quello dei lavoratori, alla cui realizzazione l’attività sindacale è finalizzata. Non è un caso che il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 4.12.2007, preveda all’art. 20, comma 3, il divieto di assegnare il dirigente sindacale, al rientro dal distacco o dall’aspettativa, a mansioni che facciano sorgere conflitti di interesse con l’attività sindacale svolta. Dalla disposizione, seppure non applicabile alla fattispecie, si trae, evidentemente, conferma del principio generale di cui si è detto, ossia della finalizzazione della prevenzione di conflitti alla tutela della stessa attività sindacale, che il rappresentante deve essere libero di svolgere senza condizionamenti e senza essere limitato dagli obblighi derivanti dal rapporto di impiego. Il ricorso va dunque rigettato con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in relazione alla novità e complessità della questione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le parti le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.2.2026. Il Consigliere estensore La Presidente Nicola De Marinis SA Di OL 7