Sentenza 13 giugno 2018
Massime • 1
In tema di riesame avverso una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, qualora l'istanza venga presentata, ex art. 582 cod. proc. pen., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e sia comunicata al tribunale territorialmente competente a mezzo "telefax" dall'ufficio ricevente, il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., inizia a decorrere dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente solo se l'ufficio ricevente abbia attestato, in maniera precisa ed espressa, la conformità all'originale della copia che si trasmette all'ufficio competente, ex art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., mentre, in mancanza di tale attestazione, il dies a quo va individuato nella data di ricezione dell'originale trasmesso per posta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2018, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2018 |
Testo completo
02853-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PIERO SAVANI Presidente - Sent. n. sez. 2025/2018 CC 13/06/2018- CLAUDIO CERRONI R.G.N. 15093/2018 GIOVANNI LIBERATI ANTONELLA DI STASI ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UL AN nato a [...] il [...] TT AB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2017 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avvocato ALBERINI RENATO, difensore di UL AN e TT AB, al termine del proprio intervento, si riporta al contenuto del ricorso. L'Avvocato RIPAMONTI MARCO, difensore di UL AN, conclude il proprio intervento chiedendo l'accoglimento del ricorso. M RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 novembre 2017 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 27 febbraio 2017 dal Gip dello stesso Tribunale, con la quale era stata disposta nei confronti di AN BI e LL IL, imputati per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 4 della legge n. 401 del 1989, la misura degli arresti domiciliari con prescrizioni.
2. Avverso l'ordinanza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di impugnazione, si censura la violazione dell'art. 309 - cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame ritenuto priva di efficacia l'ordinanza cautelare, nonostante il decorso dei termini previsti dalla disposizione predetta. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il dies a quo da cui calcolare i termini per la trasmissione degli atti dal PM al Tribunale risultava il 22 novembre 2017 - data in cui erano pervenuti al medesimo Tribunale via fax i ricorsi in questione, sottoscritti dal difensore il 21 novembre 2017 e depositati nella medesima data presso la cancelleria - e non il 30 penale del Tribunale di Venezia ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. novembre 2017, giorno in cui erano arrivati via posta gli originali dei ricorsi. A tale proposito, la difesa sostiene che l'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., consente, tra gli altri casi quando l'atto impugnato contenga disposizioni relative alla libertà personale, di effettuare la comunicazione con i mezzi tecnici ritenuti più idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che l'ha emesso attesta, in calce ad esso, di avere trasmesso il testo originale. Per questa ragione, i ricorrenti non condividono la motivazione del Tribunale, secondo cui la disposizione in esame trova operatività per la comunicazione degli atti del giudice ad altro giudice e in ogni caso la trasmissione via fax deve essere accompagnata da una specifica attestazione di cancelleria. La difesa sostiene che la ratio dell'art. 64, disp. att. cod. proc. pen. è quella per cui, in caso di comunicazione di copia di atti via fax da ufficio ad ufficio, la data di ricezione dell'impugnazione, ai fini del decorso dei termini di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., è quella in cui il fax contenente la copia dell'atto perviene alla cancelleria del tribunale del riesame competente. Quanto alla specifica attestazione di cancelleria richiesta dall'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., che il Tribunale del riesame ritiene mancante, la difesa sostiene che i ricorsi in questione, allegati in copia al presente ricorso, riportavano in calce il timbro del deposito e la sottoscrizione autografa del funzionario incaricato e che la copertina di fax contenente gli stessi, inviata il giorno successivo, aveva l'indicazione «Si trasmette per competenza. Segue originale via posta». A parere della difesa, tale indicazione soddisferebbe i requisiti previsti dall'art. 64 disp. att. cod. proc. pen. come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, perché, in caso contrario, si giungerebbe al paradosso secondo cui la 2 ли caducazione della misura per decorso del termine di legge discenderebbe dalla diligenza o precisione del singolo funzionario che trasmette l'istanza, con violazione delle garanzie fondamentali poste a tutela dell'individuo e dei canoni di rapidità e certezza cui si orienta il procedimento cautelare, come interpretate dalla Corte Costituzionale e come precisate dalla legge n. 47 del 2015. 2.2.-Con un secondo motivo di ricorso, si censura la violazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 401 del 1989, sul rilievo che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza del fumus relativo all'unico reato-fine contestato, ossia la raccolta abusiva in forma organizzata di giochi e scommesse, senza alcun elemento investigativo idoneo a provarne la sussistenza. La difesa rileva che tra i presupposti del reato in questione vi sarebbe la raccolta di giochi e scommesse mediante intermediazione, concetto, quest'ultimo, che non ricomprenderebbe la mera messa a disposizione di postazioni telematiche, a prescindere dalla tipologia dell'esercizio, ma richiederebbe elementi ulteriori, tra cui il pagamento di vincite, il rilascio di scontrini o la movimentazione di flussi di denaro verso uno o più operatori, come indicato dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Orbene, secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il fumus del reato contestato in assenza di qualsivoglia attività investigativa da cui potesse desumersi l'elemento dell intermediazione", essenziale per configurare il reato in esame. Parimenti non sussisterebbe prova alcuna dell'ulteriore presupposto previsto dalla disposizione in esame, ossia il requisito dell'organizzazione" - da intendersi come strutturazione dell'esercizio in forma di impresa con impiego di uomini, suddivisione di compiti e utilizzo di mezzi sia strumentali che finanziari - anch'esso non emerso in alcun modo nel caso di specie. Dagli elementi raccolti sembrerebbe, al contrario, che ogni esercizio fosse a sé stante, collegato al solo GO, che era l'unico soggetto consapevole del quadro generale dei rapporti. Tutto al più, secondo le prospettazioni difensive, i fatti contestati, stante l'assenza dei presupposti dell'intermediazione e dell'organizzazione, potrebbero essere ascritti nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 718 cod. pen., come del resto sostanzialmente affermato anche dal Tribunale del riesame che avrebbe descritto gli episodi come integranti gioco d'azzardo, collocandoli tuttavia erroneamente nell'alveo dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989. 2.4.- Con un terzo motivo di ricorso, si censura la violazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 146 del 2006, con riferimento all'aggravante della "transnazionalità", ritenuta sussistente dal Tribunale del riesame sulla base del fatto che, pur essendosi aperte le sale da gioco in Italia, parte della pianificazione, preparazione e direzione dell'attività si sarebbe svolta all'estero perché la piattaforma di giochi on line in uso a "VE" si trovava a Malta. Tale assunto sarebbe errato proprio per la mancanza 杁 di prove in ordine a specifiche condotte inerenti la pianificazione, preparazione e direzione della presunta attività criminale da parte di terzi soggetti o di terzi indagati, come dimostrato dalle ordinanze del Gip e del Tribunale del riesame, che avrebbero ritenuto integrata l'aggravante in questione facendo esclusivo riferimento alla collocazione geografica della piattaforma. Inoltre, secondo la difesa, il Tribunale del riesame non avrebbe considerato quanto argomentato dalla difesa in ordine al ruolo di VE, la quale, lungi dal gestire alcuna piattaforma, si sarebbe occupata della sola realizzazione di software di gioco, poi concessi in licenza d'uso a terzi soggetti giuridici, titolari di piattaforma di gioco, che si sarebbero occupati di assemblarli sulle proprie piattaforme, poi utilizzate in forza di ulteriore rapporto giuridico da diversi operatori impegnati a - raccogliere gioco a distanza. All'interno di questo quadro, alcuni operatori avrebbero disposto di una propria piattaforma, come GO MB, con cui VE avrebbe stipulato un regolare contratto relativo alla società controllata Winco s. r. I., munita di concessione per esercitare attività di gioco a distanza. Proprio da tale contratto, secondo la difesa, emergerebbe la natura dei rapporti di semplice fornitura dei software intercorrenti tra VE e i suoi clienti e la conseguente estraneità della società in questione rispetto all'attività degli operatori che, attraverso piattaforme proprie, si erano avvalsi dei software di VE. A sostegno della tesi evidenziata, la difesa osserva che anche il IO era caduto nel medesimo errore del Tribunale del riesame, avendo considerato VE quale operatore di raccolta del gioco abusivo e ne aveva persino disposto l'oscuramento del sito e l'inserimento nella lista dei siti non autorizzati presenti sul proprio portale istituzionale, per poi disporne, a seguito di ricorso al Tar e senza neppure attendere l'udienza di sospensiva, il deoscuramento in via di autotutela. Pertanto, il Tribunale del riesame non avrebbe correttamente analizzato la documentazione presentata, dalla quale emergeva con chiarezza l'estraneità di VE, mera fornitrice di software, rispetto all'attività di raccolta del gioco abusivo di GO. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1. Infondato è il primo motivo di doglianza, con cui si censura la violazione dell'art. 309 cod. proc. pen. Deve rilevarsi, infatti, che questa Corte ha da tempo chiarito che le parti private, attraverso i propri difensori, possono presentare l'atto di impugnazione avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari anche mediante deposito dell'atto nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso rispetto a quello in cui fu emesso il provvedimento (ex plurimis Sez. U, n. 11 del 18/06/1991; Sez. 2, n. 40202 del 22/11/2006). Deve pure osservarsi, tuttavia, che l'art. 64, disp. att. cod. proc. pen., prevede che la comunicazione tra gli uffici, qualora l'atto impugnato contenga M disposizioni concernenti la libertà personale, sia «eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149, 150 del codice» e che la trasmissione dell'atto risulta validamente effettuata, se il cancelliere attesta, in calce all'atto stesso, di aver trasmesso il testo originale. Sulla base dei principi predetti, questa Corte ha afferma che, in tema di riesame avverso un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, qualora l'istanza sia presentata ex art. 582 cod. proc. pen. mediante deposito in cancelleria del Tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e sia comunicata al Tribunale territorialmente competente a mezzo telefax dall'ufficio ricevente, il quale attesti l'intervenuta trasmissione dell'originale dell'atto, ex art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen, ai fini della decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., si ha riguardo al giorno in cui la richiesta a mezzo telefax perviene alla cancelleria del tribunale competente e non a quello successivo di ricezione dell'originale trasmesso per posta (ex plurimis Sez. 3, n. 19883 del 15/04/2014; Sez. 4, n. 18203 del 28/03/2014). Orbene, dagli atti allegati al presente ricorso si rileva che il cancelliere del tribunale di Venezia, presso cui gli imputati hanno depositato i ricorsi, non ha attestato che l'atto trasmesso al Tribunale del riesame di Firenze fosse copia corrispondente all'originale, non assolvendo, in tal modo, tutti gli adempimenti richiesti dalla giurisprudenza per far decorrere i termini di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. dal momento della recezione della copia telematica e non da quello del recepimento dell'originale via posta. Per ritenere assolti i dovuti adempimenti, infatti, non può ritenersi sufficiente la mera apposizione del timbro di cancelleria e la firma del funzionario procedente, ma è necessario riscontrare una precisa ed espressa attestazione di conformità all'originale della copia che si trasmette all'ufficio competente. Per questo motivo, bene ha fatto il Tribunale del riesame di Firenze a confermare la validità della misura cautelare disposta nei confronti degli imputati, individuando come dies a quo per la decorrenza dei termini di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., la data di ricezione degli originali via posta (30 novembre 2017) e non la data di recezione della copia inviata via fax (22 novembre 2017), stante l'assenza della dovuta attestazione. A tale proposito, è necessario rilevare che la devoluzione di una tale responsabilità al cancelliere procedente non integra violazione delle garanzie fondamentali dell'imputato, dal momento che il ricorso alla procedura semplificata prevista dall'art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. è facoltativo e alternativo rispetto all'iter ordinario di deposito dell'atto originale presso la cancelleria dell'ufficio competente a procedere ex art. 582, cod. proc. pen. Sicché è del tutto legittimo che le parti che scelgono di aderire alla procedura semplificata di cui all'art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., subiscano il rischio di incorrere nell'inerzia del singolo cancelliere incaricato a trasmettere l'atto, ben potendo le stesse ricorrere, in via alternativa, alla procedura ordinaria ex art. 582, cod. proc. pen., che non prevede alcun intervento di ausiliari del giudice. 3.2. - Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'insussistenza di gravità indiziaria rispetto ai reati contestati. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'ordinanza impugnata, individua puntualmente uno quadro probatorio idoneo a sostenere la misura cautelare. In particolare, dalle plurime intercettazioni telefoniche, nonché dalle ripetute osservazioni svolte dalla polizia giudiziaria, è emerso che gli imputati offrivano legalmente il servizio di gestione della piattaforma on line della MEDIALIVE consentendo di operare anche sul web, ma nel contempo sfruttavano illecitamente le potenzialità della piattaforma, consentendo ad altri soggetti, privi di autorizzazione e concessione A.A.M.S., di collegarvisi tramite dot.com, rendendo così praticabile l'esercizio del gioco d'azzardo su l'intero territorio nazionale. In particolare, dalle indagini è emerso pacificamente che l'indagato LL operava a stretto contatto con GO AL (imputato in separato procedimento), mettendo a disposizione di quest'ultimo il software che GO si preoccupava di commercializzare, percependo una percentuale dell'8%. LL, si occupa, inoltre, di verificare l'andamento delle sale da gioco (dislocate in tutta Italia) che sfruttavano illegalmente la piattaforma, chiedendo ai rispettivi titolari le ragioni degli scarsi incassi o di periodi meno floridi. Per quanto riguarda AN, le svariate telefonate (spesso provenienti dal territorio maltese) dimostrano in modo incontestabile che lo stesso contrattava con i gestori delle sale da gioco la fornitura di licenze e sovente consigliava a questi ultimi di prendere contatti con GO, con il quale collaborava nell'installazione del sistema informatico e nel controllo a distanza dello stesso. In particolare, forniva a GO le informazioni necessarie per cambiare le password degli operatori, per determinare la cassa iniziale di ogni sala e per effettuare i conti di tutti i locali, in modo da non far restare più alcuna traccia delle operazioni. Il materiale probatorio acquisito è dunque idoneo a dimostrare, non solo il coinvolgimento degli imputati nell'attività fraudolenta di cui si discute, ma anche la sussistenza di una rete organizzata di soggetti (fornitori, istallatori, gestori e fruitori) impegnati nell'attività illegale di raccolta abusiva in forma organizzata di giochi e scommesse, posta in essere mediante intermediazione e movimentazione economico-organizzativa tra tutti i soggetti facenti parte della filiera criminosa che, ciascuno con ruolo diverso e ben definito, reperivano clienti, mettevano a disposizione il software, installavano postazioni nelle sale da gioco, controllavano costantemente l'andamento delle singole attività e movimentavano i flussi di denaro provenienti dalle transazioni. Correttamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria e ha escluso che il fatto tanto articolato nelle sue modalità di- - potesse essere ricondotto organizzazione, realizzazione e movimentazione economica alla più lieve fattispecie di cui all'art. 718 cod. pen.
3.3. Parimenti infondato è l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 146 del 2006. A tale proposito, si rileva che, prescindendo da ulteriori approfondimenti circa le caratteristiche tecniche della piattaforma MEDIALIVE (aspetto che dovrà essere verificato in sede processuale di merito), risulta incontestabile che la stessa - strumento essenziale ed imprescindibile per garantire l'operatività dell'attività fraudolenta quale che fosse la sua effettiva funzione si trovava a Malta e che, come correttamente evidenziato dal - Tribunale del riesame, gli imputati (in particolare AN, le cui telefonate sono state intercettate da tale paese) si recavano regolarmente nell'isola per organizzare e gestire le transazioni con i fruitori nazionali, attraverso l'intermediazione di GO. Il materiale probatorio acquisito dimostra, pertanto, non solo che la piattaforma che consentiva l'operatività della rete criminale si trovava in territorio straniero, ma anche che, dal predetto territorio, gli imputati organizzavano e gestivano costantemente l'attività illecita, servendosi dell'intermediario che in Italia teneva i rapporti con i beneficiari nazionali, commercializzando con questi l'acquisto illecito del software e l'installazione delle postazioni. Così argomentando, il Tribunale ha correttamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità prevista dagli art. 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti tra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (ex plurimis Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016).
4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani Alessandro M. Andronio Am سلام DEPOSITATA IN CANCELL A 2.2 OF 2010 7 CAND EIL CA Luand