Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2018, n. 2853
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Sentenza 13 giugno 2018

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In tema di riesame avverso una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, qualora l'istanza venga presentata, ex art. 582 cod. proc. pen., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e sia comunicata al tribunale territorialmente competente a mezzo "telefax" dall'ufficio ricevente, il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., inizia a decorrere dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente solo se l'ufficio ricevente abbia attestato, in maniera precisa ed espressa, la conformità all'originale della copia che si trasmette all'ufficio competente, ex art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., mentre, in mancanza di tale attestazione, il dies a quo va individuato nella data di ricezione dell'originale trasmesso per posta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2018, n. 2853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2853
    Data del deposito : 13 giugno 2018

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