Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA POIOLO ITALIANO040 1 3 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE doni illecito extrocontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 4777/98 Cron. 8548 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Consigliere 1331 Rep. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI - Ud. 18/10/00 DURANTE Consigliere Dott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MANZO Rel. Consigliere Dott. Gianfranco Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE- per diritti L. 6000 21 MAR. 2001 SE NTENZA il IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: AD SA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SAPORITO LIRE 3000 CANCELLERIA VITTORIO con studio in 80135 NAPOLI VIA S.TERESA DEGLI SCALZI 8, giusta delega in atti;
CB220661 - ricorrente CB220562
contro
NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARACCIOLO,2000 1643 difeso dall'avvocato GIUSEPPE TODISCO, giusta delega -1- in atti;
controricorrente nonchè
contro
EG AS;
intimato avverso la sentenza n. 56/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 17/12/97 e depositata il 12/01/98 (R.G. 1026/96) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Vittorio SAPORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso tranne per il cap. a) per cui chiede l'accoglimento p.q.r. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nel maggio 1990, AT NO e GE NO convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Norditalia S.p.a. e AL SS. Esponevano che nell'aprile del 1989 l'autovettura bordo della quale si trovavano, condotta dal a primo e di proprietà della seconda, era stata da tergo dalla un'altra urtata violentemente autovettura guidata dal SS, di proprietà dello stesso e assicurata presso la Norditalia S.p.a. In conseguenza dell'incidente, il NO aveva riportato danni alla persona ed anche l'autovettura aveva riportato danni. Concludevano, quindi, chiedendo il risarcimento di tali danni. Si costituiva la società assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, con sentenza del 21 febbraio dichiarava l'esclusiva responsabilità del 1996, SS nella causazione del sinistro e condannava la Norditalia S.p.a. al pagamento in favore di GE NO della somma di lire 1.000.000 e in favore di AT NO della somma di lire 51.000.000. Compensava le spese per 3 r un quarto e poneva la quota residua a carico della Norditalia S.p.a. AT NO proponeva appello, lamentando: l'errata liquidazione del danno relativo all'incidenza dei postumi sulla capacità di guadagno;
l'incongruità della determinazione dell'invalidità temporanea e del danno biologico;
l'erroneità del rigetto della richiesta di interessi sugli interessi;
la compensazione parziale delle spese di causa e l'entità di quelle liquidate. Chiedeva quindi la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di lire 294.660.000 per danno da invalidità permanente, di lire 24.163.000 a titolo di danno biologico, nonché degli interessi sugli interessi e delle spese di causa maggiorate e senza alcuna compensazione. Si costituiva la Norditalia S.p.a. che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12 gennaio 1998 rigettava l'appello, con condanna dell'appellante alle spese del grado. haAvverso questa sentenza il NO proposto ricorso affidato ad un unico, articolato 4 r motivo, illustrato da memoria. La Norditalia Asssicurazioni S.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso. Come risulta dalla stessa epigrafe del controricorso, la procura speciale è stata rilasciata "in calce alla copia del ricorso 24.3.1998”. Questa Corte ha costantemente affermato che inammissibile 11 controricorso qualora la è procura speciale al difensore del resistente risulti rilasciata in calce alla copia del ricorso notificato e solo richiamata nell'epigrafe del controricorso, anzichè essere apposta in calce o a margine del controricorso medesimo, in quanto difetta la prova certa che la procura sia stata rilasciata in epoca anteriore о coeva alla notificazione del 'atto (Cass. 1 dicembre 1998, n. 27 gennaio 1998, 788; n. 17 dicembre 12187; 4679; S.U. 5 1999, n. 14220; 12 aprile 2000, n. giugno 2000, n. 405). un unico motivo di ricorso, articolatoCon però in una pluralità di doglianze, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli 5 R artt. 2043, 2056, 1223 c.c., 4 del d.l. n. 857 del 1976, conv. in legge n. 39 del 1977, del r.d. n. ' 196 c.p.c., 1283 C.C. e 91 1403 del 1922 motivazione della c.p.c., nonché il vizio di sentenza impugnata. singole doglianze, non chiaramente definite e proposte in modo ripetitivo, possono così riassumersi: a) il danno era stato liquidato, con motivazione insufficiente e contraddittoria, tenendo conto di sull'attività lavorativa pari al 10%, postumi quanto ritenuto dal consulente tecnico, secondo la percentuale da riconoscersi era mentre superiore;
b) in ogni caso la diminuita capacità lavorativa del 10%, riconosciuta dal CTU, incideva sulla capacità di guadagno in una percentuale superiore al 50%; "l'unica prova di tale assunto (era) quella fornita dalla certificazione della denunzia dei redditi del 1988 (lire 45.476.000) e del 1990 (lire 21.313.000) e, cioè, dell'anno precedente e successivo all'incidente", con una differenza di oltre 24 milioni"; c) conseguentemente il risarcimento doveva essere liquidato, avendo riguardo all'età, con la formula 6 r (45.000.000x13, 185x50) e, quindi, complessivamente nella misura di lire 294.660.000; d) “ai fini della valutazione e della liquidazione del danno, in base al disposto dell'art. 4 della legge n. 39 del 1977, bisogna tener conto solo del reddito dichiarato ai fini IRPEF, аindipendentemente dai fattori che concorrono formarlo, sia esso lavoro autonomo о rendite di altro genere"; e) l'invalidità temporanea doveva essere liquidata nella somma di lize 24.163.000, in luogo della somma di lire 8.000.000, per motivi analoghi а quelli esposti per l'invalidità permanente;
f) il danno biologico riconosciuto pari al 5% ma, in realtà, superiore - si sarebbe dovuto lire 27.911.000,nell'importo di liquidare scaturente dalla formula (45.000.000x13, 185x5): 100 e non in quello di lire 3.300.000; g) la corte d'appello doveva accogliere ex art. 1283 la richiesta degli interessi sugli interessi;
h) le spese dovevano essere liquidate "maggiorate e senza semicompensazioni". Il ricorso è infondato. in termini Va innanzi tutto osservato, che il ricorrente deduce il vizio di generali, 7 r violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, mentre, in realtà richiede, inammissibilmente in questa sede, un riesame del merito della causa. Ciò premesso, per quanto concerne la liquidazione dell'invalidità permanente, la censura (riassunta sotto le lett. a-d) riguarda principalmente l'entità postumi residuati sulla capacità di lavoro. La Corte di merito, valutazione delsul punto la confermando Tribunale, ha ritenuto che, avuto riguardo all'esito della CTU, i postumi residuati, consistenti in "nevrosi ansiosa post traumatica”, incidevano sulla capacità lavorativa in misura pari al 10%. A fronte della valutazione di merito della Corte, il ricorrente contrappone la propria, sostenendo che la percentuale non era del 10%, ma la diminuita era superiore;
che, comunque, capacità lavorativa del 10% riconosciuta dal CTU incideva sulla capacità di guadagno in una percentuale superiore al 50%. E' evidente, per quanto sopra riportato, che la censura è rivolta, inammissibilmente in questa sede di legittimità, al convincimento stesso del 8 r giudice di merito espresso in modo non conforme alle aspettative. Non si ravvisa, inoltre, alcun chiaramente e vizio di motivazione, essendo ratio decidendi immediatamente comprensibile la contraddittorietà о adottata e non ravvisandosi lacune logiche nel ragionamento della Corte di merito. In particolare, poi, per quanto concerne la pretesa di vedersi riconoscere una diminuita capacità di guadagno del 50%, sulla base prova della flessione reddituale dell' "unica" risultante dallo scarto tra la dichiarazione dei redditi del 1988 € quella del 1990, osserva la ha ritenuto cheCorte che la sentenza impugnata mancava la prova del nesso eziologico tra la lesione e la flessione reddituale. Sul punto non sono state svolte specifiche doglianze, cosicché, anche per tale aspetto, perde di consistenza la censura più sopra riassunta. d), ilCome riportato sotto la lett. ricorrente ha dedotto che il reddito da prendere a base a norma dell'art. 4 del d.l. n. 857 del 1976, dev'essere quello conv. in legge n. 39 del 1997 indipendentemente dai dichiarato ai fini IRPEF, fattori che concorrono a formarlo, sia esso lavoro 9 و autonomo o rendite di altro genere”. Il ricorrente si rivolge evidentemente al rilievo contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui le denunzie dei redditi erano incomplete, non essendo stati allegati i quadri relativi ai fabbricati e ai terreni che concorrono a formare la base imponibile. Anche tale doglianza è priva di fondamento. Innanzi tutto, priva della dovuta specificità in quanto non precisa se e quali conseguenze avrebbe avuto sui conteggi il rilievo da parte della Corte d'appello. In ogni caso, come risulta dall'art. 4 del d.l. n.857 del 1976, il reddito netto è quello di lavoro, poiché la norma disciplina la prova dell'incidenza dell'inabilità о dell'invalidità lavoro comunque permanente proprio sul(reddito di qualificabile>>. ilNella memoria difensiva ex art. 378, ricorrente allega un errore nella liquidazione del danno, pur muovendo dalla valutazione dell'incidenza del 10% sulla capacità lavorativa. Rileva infatti che avuto riguardo alla formula (45.476.000x10x13,185):100, la liquidazione del danno doveva essere di lire 10 r 59.960.106 "per il solo danno permanente al momento dell'incidente che rappresenta circa il triplo di lire 23.300.000 liquidati dai giudici di prime e seconde cure". è stata prospettata per la La doglianza prima volta nella memoria difensiva, la cui funzione è unicamente quella di illustrare i motivi già proposti. Nel ricorso infatti non si lamentava alcun errore di calcolo nel senso indicato, ma si censurava la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva preso a base del calcolo la percentuale del 10% in luogo di quella del 50%. Neppure sufficiente a farè ritenere proposto il motivo in questione nel ricorso, il generico richiamo in questo alla la somma di lire 31.000.000 circostanza che riconosciuta dal giudice di merito era frutto di "calcoli errati, incomprensibili e non analitici". In ogni caso, la questione dell'errore di calcolo non era contenuta nei motivi d'appello, con la che la questione posta per la prima conseguenza volta in cassazione sarebbe comunque inammissibile, non potendosi prospettare per la prima volta in sede di legittimità nuove questioni di diritto temi di contestazione diversi da r م ا quelli dedotti nel giudizio di merito (v. per es. Cass. 13 luglio 1996, n. 6356; 12 febbraio 1998, n. 1496; 19 maggio 1999, n. 4852). Relativamente all'inabilità temporanea il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, tal quale a quelladeducendo con argomentazione svolta in appello che "in base alle considerazioni esposte ed alle norme richiamate e non applicate....il Tribunale e, quindi la Corte d'appello, avrebbero dovuto liquidare al NO, al posto di lire 8.000.000 (lire 5.300.0900 circa al momento del sinistro), l'importo richiesto di lire 24.163.000 scaturente dalla differenza tra il reddito del 1988 (lire 45.476.000) e quello del 1990 (lire 21.313.000) e che rappresenta la sola prova del mancato guadagno a tale titolo". Anche tale censura non può essere accolta. Innanzi tutto, ancora una volta, si richiede, Corte, inammissibilmente, una a questa nuova liquidazione valutazione del merito e una nuova del risarcimento per 1'inabilità temporanea. Inoltre, non si indica, con la dovuta specificità, qual è la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte di merito, 12 لا liquidando la cifra indicata. Infine, non si comprende non si comprende in base a quale sistema di calcolo il ricorrente è pervenuto alla cifra indicata, particolarmente se si tiene conto che si discute di trenta giorni di inabilità totale e di sessanta giorni di inabilità parziale che il e maggior reddito goduto dal ricorrente nell'intero arco dell'anno è stato di lire 45.476.000. La doglianza, poi, relativa alla durata oltre ad essere dell'inabilità temporanea, apodittica, si rivolge direttamente e inammissibilmente al convincimento espresso dal giudice di merito. E' infondata anche la deduzione relativa alla liquidazione del danno biologico. La Corte, infatti, confermando la liquidazione già operata tribunale ha fatto riferimento alla natura, dal lesioni, all'età del entità e durata delle altre circostanze del casoNO e alle concreto. E' state pertanto adottato un criterio equitativo di liquidazione del danno biologico (Cass. 11 agosto 1997, n. 7459; 16 settembre 1996, n. 8287; 28 novembre 1995, n. 12301), effettuando necessaria personalizzazione sulla base deila criteri indicati. 13 r Anche la doglianza relativa alla mancata liquidazione ex art. 1283 degli interessi sugli interessi è priva di fondamento. Non spiegato in perché sarebbe dovuto l'anatocismoalcun modo e non è censurata la sentenza d'appello sullo specifico punto della non spettanza degli interessi sugli interessi, avuto riguardo alla sentenza delle S.U. n. 1712 del 1995, relativa appunto alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi nell'illecito extracontrattuale. E' del pari priva di fondamento la prospettazione relativa alle spese. La censura "La Corte d'appello doveva del seguente tenore: liquidare...ex art. 91 c.p.c., le spese e competenze legali maggiorate e senza semicompensazione, atteso che non vi fu nessuna seria offerta da parte della Norditalia prima e nel corso del giudizio, e quella pseudo offerta informale, non era né liquida né esigibile ma proposta pochi giorni prima della decisione della causa con pale se intento di ottenere vantaggi nella liquidazione delle competenze legali”. La censura rivolta alla sentenza impugnata è comprensibile dal momento che la Corte non 14 r d'appello non ha compensato in alcuna misura le spese, ponendole anzi а carico del NO. Probabilmente il motivo, nelle intenzioni, voleva censurare il rigetto da parte della Corte d'appello del motivo relativo alle spese da parte del giudice di primo grado. Ma pur volendo interpretare in tal modo il ricorso, il motivo è infondato, poiché non si deduce specificamente perché le spese e le competenze dovevano essere maggiorate e non si considera che la compensazione delle spese, parziale о tale, sulla base dei giusti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Per quanto detto il ricorso va rigettato. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, in rilevata inammissibilità del conseguenza della controricorso.
P.Q.M.
nulla per le spese La Corte rigetta il ricorso;
del giudizio di cassazione. A W Così deciso il 18 ottobre 2000 O R I % 4 D IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. 2 . N 3 E Viênis fuvaДига 0 A G E 0 R T DEL T фиго A N .E E AGENZIA DELLE ENTRAY FFN 2003. Registrate in IL CANCELLIERE C1 120,43 253.9 Giovanni Giambattista (euro. CENTOSE TANCA 143 al n. 10. li Resport Depositata in Cancelleria Oggi, li 21 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 0 0 .0 0 5 2 80000 0 0 1 000 T: 33 TO