Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10611 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
ette P REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE106 1 1/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E Oggetto Multo de utura впреми Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9768/96 Presidente PREDEN Dott. Roberto 12045/96 LUCENTINI Dott. Giuliano Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron. 23829 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 3611 Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere Ud.20/03/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE MORRONE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti L.3.0000'3' AGO. 2001 DOMENICO MILLELIRE 7, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE RODOLFO GIOMMINI, che la difende, giusta delega in NCELLERIA atti;
ricorrente
contro
GA ASSUNTA;
intimata e sul 2° ricorso n° 12045/96 proposto da: GA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2001 CIRO MENOTTI 4, presso lo studio dell'avvocato 545 FERDINANDO ALBISINNI, che la difende, giusta delega in 3 atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MORRONE MARIA;
intimata avverso la sentenza n. 2688/95 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 19/07/95 e depositata il 07/09/95 (R.G. 3716/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 20/03/01 dal Battista PETTI;
udito l'Avvocato Ferdinando ALBISINNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. dei primi 2 motivi con assorbimento del 3° del ricorso principale;
assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione SU LO, nella veste di loca- trice, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la con- duttrice MA RR, e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 35.397.885 quale maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod.civ. per aver segui- tato ad occupare e ad utilizzare i locali destinati ad uso commerciale, in via Cipro 81, Roma, malgrado 2 L l'ordinanza di sfratto per la finita locazione alla da- ta del 31 ottobre 1985. In via gradata chiedeva che la medesima somma venisse attribuita a titolo di indebito arricchimento. La RR eccepiva di non aver ricevuto alcuna in- dennità per l'avviamento e di essere legittimata alla ritenzione dell'immobile; chiedeva il rigetto della do- manda. Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 10 maggio 1998, accoglieva per quanto di ragione la domanda della locatrice, e condannava la conduttrice a pagare, a ti- tolo di risarcimento del danno la somma di lire 21.374.886 comprensiva di rivalutazione e interessi al- la data della decisione, compensando le spese di lite. La decisione era appellata dalla conduttrice che ne chiedeva la riforma, anche sotto il profilo dello ius superveniens (D.L. 1988 n. 351 convertito in legge 1989 n. 61); resisteva la controparte che spiegava appello incidentale. Con sentenza del 7 settembre 1995 la Corte di ap- pello di Roma così decideva: -rigetta l'appello principale ed accoglie quello incidentale e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna la conduttrice RR a pagare alla ON la somma di lire 32.204.393 oltre interessi le- 3 gali sulla medesima dalla data della sentenza di primo grado al saldo, nonché interessi legali sulla somma di lire 10.829.508 dal di della domanda alla data della sentenza di primo grado;
-condanna la conduttrice alle spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorrono: a. con ricorso principale la RR, affidato a tre motivi di censura;
b. con ricorso incidentale condizionato la LO, affidato a due censure. Con ordinanza 8 luglio 1998 questa sezione trasmet- teva il ricorso al Primo presidente, stante un contra- sto di orientamenti giurisprudenziali, per l'eventuale assegnazione alle S.Unite. Le Sezioni Unite, in data 15 novembre 2000 n. 1177 componevano il conflitto interpretativo, e gli atti erano rimessi alla sezione per il giudizio. La LO ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono stati previamente riuniti per ragio- ni di connessione. Il ricorso principale merita accoglimento per il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, mentre ri- sulta inammissibile e infondato il ricorso incidentale, per le seguenti considerazioni. Precede l'esame del ricorso principale. A. Esame del ricorso principale. I primi due motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Nel primo motivo si deduce l'error iuris per la violazione dell'art. 34 terzo comma e dell'art. 69 ot- tavo comma della legge 1978 n. 392; la tesi è che il conduttore aveva esercitato legittimamente il diritto di ritenzione sulla res, in attesa della corresponsione dell'indennità di avviamento. Ed infatti l'immobile venne rilasciato il giorno stesso in cui tale indennità fu corrisposta. Con il secondo motivo si deduce l'error iuris per il concesso risarcimento dei danni, sotto il consequen- ziale profilo della legittimità della ritenzione. Su entrambe le censure la controparte deduce l'inammissibilità, sul rilievo che i giudici del merito hanno fondato la condanna al risarcimento non sul fatto della lecita ritenzione, ma sul fatto della utilizza- zione economica della res, anche se il conduttore se- guitava a corrispondere i canoni convenzionali. Si oppone così un giudicato interno per la ratio decidendi non impugnata. In senso contrario si osserva che nell'atto di ap- pello (3 novembre 1993) il RR aveva dedotto la violazione dell'art. 34 della legge di equo canone in relazione all'art. 1591 cod.civ. sul rilievo di non aver mai ricevuto prima del 15 settembre 1990 (giorno della riconsegna dei locali) alcuna valida offerta rea- le. Aveva poi contestato i criteri di liquidazione del danno anche alla luce del D.L. 1998 n. 551 e successiva legge di conversione 1989 n. 61. Pertanto il devolutum in appello concerneva il fon- damento della pretesa risarcitoria ed il quantum di li- quidazione, e la Corte di appello ha statuito in senso sfavorevole alle tesi del conduttore. Tanto precisato, in ordine alla res controversa, questa Corte ritiene di dover condividere la recente decisione delle S.U. civili (sent. n. 1177/2000 del 15 novembre 2000) peraltro sopravvenuta al ricorso ma pri- ma della sua deliberazione. Le S.U. hanno statuito il seguente principio (che si adatta alla fattispecie in esame) "nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, di- sciplinate dagli articoli 27 e 34 della legge 27 luglio 1998 n. 32 e, in regime transitorio, dagli articoli 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in pagamento attesa di ricevere dal locatore il obbli- dell'indennità per l'avviamento a lui dovuta, gato al pagamento del corrispettivo convenuto, ma sol di questo". In tal senso devono essere accolti i primi due mo- tivi, ed il giudice del rinvio, nell'attenersi al prin- cipio di diritto come sopra formulato dovrà considera- in relazione alle contrapposte pretese se tale se- re, condo adempimento sia stato rispettato o meno dal con- duttore. Resta così assorbito il terzo motivo della valuta- zione del danno in violazione dello ius superveniens (D.L. 1988 n. 551 e legge di conversione 1989 n. 61). B. Esame del ricorso incidentale condizionato. Il ricorso incidentale condizionato è in parte inammissibile ed in parte infondato. L'infondatezza è per il primo profilo di censura, dove si lamenta che i primi giudici avrebbero dovuto esaminare anche la questione dell'indebito arricchimen- to (art. 2041) per effetto dell'illegittima ritenzione. Il profilo è stato dedotto in sede di appello inci- dentale (v. conclusioni precisate) ma è stato ritenuto assorbito in relazione al concesso maggior risarcimen- to. Ora, dovendosi accogliere, per la regolamentazione 7 del disputatum, il principio di diritto delle S.U., ap- pare evidente che il devolutum non concerne l'azione di indebito arricchimento, ma il mantenimento dell'obbligo del conduttore, finchè dura la detenzione della res lo- cata, a corrispondere un corrispettivo pari al canone convenzionale. Tale soluzione esclude che al conduttore possa essere imputata, in tale situazione, una respon- sabilità risarcitoria, a qualsiasi titolo, o un indebi- to arricchimento. Il motivo è inammissibile in relazione alla pretesa violazione delle norme sull'offerta reale in relazione alla indennità di avviamento. Tale profilo non risulta dedotto nell'appello incidentale della locatrice e dun- que pone una questione nuova, non deducibile in questa sede. Non sussiste pertanto né violazione di legge né omessa motivazione del giudice di appello sul punto. In relazione al rigetto del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, con le precisazioni date, il giudice del rinvio, nell'attenersi ai principi di diritto come sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, co- sì rinviandosi ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
8 Riunisce i ricorsi, accoglie il primo e secondo mo- tivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo;
rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte 250.000 di appello di Roma. 60000 109T Roma, 20 marzo 2001. 000 456т TOT. 310 J.f. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Beth দ IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 2 AGO. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 3. FFR 2003 4 an. 5929 versate € 160,10 CENTOSESSANTA/10 (euro. p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa MA Grazia PI FILIPPO) Responsabile Servizio/M/Gludiziari (Dr. M. RACC CHINO 9