Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, il criterio stabilito dall'art. 3 della legge n. 217 del 1990, secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio si basa sul reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, si riferisce solo ai soggetti che abbiano effettuato una regolare dichiarazione dei redditi e non a chi abbia omesso ogni dichiarazione. In tale ultima ipotesi i redditi, ai fini della valutazione di ammissibilità al patrocinio, possono essere accertati facendo ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ. tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 17430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17430 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 25/01/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 429
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N. 016336/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC GI N. IL 02/09/1958
avverso ORDINANZA del 02/03/2000 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 2 marzo 2000 la Corte di assise di appello di Palermo respingeva il reclamo proposto da CC IU avverso il provvedimento di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio per i non abbienti emesso il 17 dicembre 1999 dallo stesso giudice.
La corte territoriale affermava che l'interessato non risultava possedere i requisiti per l'ammissione al suddetto patrocinio, in quanto:
- pur non avendo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, era intestatario di tre autovetture;
- aveva dimorato nel corso della sua lunga latitanza in costosi alberghi;
- si era a lungo dedicato a lucrose attività quali il contrabbando di sigarette e il traffico di sostanze stupefacenti;
- era stato esecutore materiale di un sequestro di persona a scopo di estorsione che aveva fruttato la somma di quattro miliardi e ottocento milioni di lire;
- al momento dell'arresto era in possesso della somma di lire ventidue milioni settecento settantamila lire e di due motociclette;
- a seguito di perquisizioni effettuate nei confronti della sorella e del nipote si erano rinvenuti somme, in contanti e in libretti di deposito, di decine di milioni di lire;
- la madre del CC, pur disponendo soltanto di una pensione mensile di quattrocento trenta seimila lire e convivendo con la figlia, il genero e tre nipoti nessuno dei quali svolgeva attività lavorativa, manteneva un agiato tenore di vita;
tutti elementi sintomatici di disponibilità economiche, dirette o indirette, da parte del CC tali da non poterlo considerare come soggetto non abbiente.
2. Ricorre per cassazione il CC, il quale, con motivi redatti personalmente, deduce:
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 3 legge 30.7.1990 n. 217), asserendo che la non abbienza, la cui presenza comporta l'ammissione del richiedente al patrocinio per i non abbienti, va accertata soltanto in relazione al periodo di imposta dell'anno precedente la data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio e non già con riferimento a fatti antecedenti all'arresto, dell'interessato e nella specie, risalenti a oltre dieci anni;
nonché rilevando che, a detto fine, possono essere presi in considerazione i redditi dei familiari qualora conviventi con l'interessato: ipotesi insussistente nella specie atteso che l'istante da tempo era recluso nella casa circondariale di Spoleto;
b) violazione ed erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 6 legge 30.7.1990 n. 217), in quanto l'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti è stata decisa, contrariamente al c) disposto di legge, oltre sei mesi dopo la sua presentazione e non "..nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta..";
d) manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), osservando che l'indagine sul suo tenore di vita è stata riferita a circostanze anteriori di ben dieci anni all'arresto e non già a quelle attuali di soggetto detenuto. Nelle more dell'odierna udienza il difensore del CC depositava illustrava ulteriormente i motivi di ricorso sopra esposti.
3. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di gravame la Corte tiene a precisare che la regola di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 30.7.1990 n.217 ("..può essere ammesso al patrocinio.... chi è titolare di un reddito imponibile.... risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire.."), si riferisce al soggetto che abbia effettuato regolare dichiarazione dei redditi e non a colui che abbia omesso ogni dichiarazione.
In tale ipotesi, che è quella riguardante l'odierno ricorrente, i redditi, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'interessato al patrocinio per i non abbienti, possono essere accertati facendosi ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ. - come esplicitamente indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 30 marzo 1992 - tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsivoglia altro fatto di emersione della percezione, lecita o illecita, di redditi. Altrimenti opinandosi, infatti, si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra il soggetto che correttamente ha provveduto annualmente a dichiarare i propri redditi e quello che illegalmente ha eluso tale obbligo giuridico, privilegiando paradossalmente quest'ultimo nonostante il suo comportamento antigiuridico. Per l'ulteriore profilo riguardante l'asserita mancanza di rapporti di convivenza tra l'odierno ricorrente, da tempo detenuto a Spoleto, e quel familiari, abitanti a Palermo, indicati nell'ordinanza gravata è opportuno chiarire che, a prescindere che a norma dell'art. 43 del cod. civ. i concetti giuridici di domicilio o di residenza nulla hanno a che fare con quello di convivenza, deve intendersi per tale non la mera coabitazione tra soggetti legati da stretti vincoli familiari o affettivi, bensì il mantenimento di rapporti affettivi, economici e materiali, che non vengono recisi a cagione dello stato di detenzione o di allontanamento spaziale per qualsivoglia causa di uno dei soggetti di tale rapporto, di tal che è ipotizzabile uno stato di convivenza anche tra soggetti dimoranti in diverse località.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto nessuna sanzione processuale è prevista dalla legge 217/1990, o da altra disposizione normativa, per l'inosservanza del termine di "..dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza." entro il quale il giudice competente deve provvedere in merito all'istanza di ammissione al patrocinio per i non abbienti. Trattasi, infatti, di termine ordinatorio e non di termine perentorio, la cui inosservanza costituisce una mera irregolarità, in quanto tale non incidendo sulla legittimità del provvedimento, ma, se del caso, comportante possibili conseguenze di carattere disciplinare o penale.
Infine, l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente, sub specie di vizio della motivazione, mira a ottenere in questa sede una diversa valutazione, rispetto a quella fatta propria dai giudici del merito, degli elementi in atti dai quali è stata tratta presuntivamente la prova della abbienza del CC, così richiedendo a questa Corte di legittimità un giudizio sul fatto, non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. c.p.p.).
In proposito va precisato che a nulla rileva, al fini del thema probandum, che alcuni di detti elementi siano risalenti nel tempo, in quanto dagli stessi deriva la prova dell'attuale e non soltanto della trascorsa abbienza dell'odierno ricorrente, tanto più in assenza totale di circostanze fattuali contrarie al contenuto di detti elementi presuntivi che il CC avrebbe potuto sottoporre all'attenzione dei giudici del merito per minarne la valenza probatoria.
Per le suesposte ragioni il gravame deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2001