Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Costituisce provvedimento abnorme la sentenza pronunciata dal Presidente del Tribunale, nella veste di giudice monocratico ma al di fuori del dibattimento, che abbia dichiarato estinto per prescrizione il reato già oggetto di una precedente sentenza pretorile di condanna, non ancora divenuta irrevocabile per l'omissione dei prescritti avvisi alle parti,(sia pure a distanza di quasi due anni dalla sua pronuncia) esulando il provvedimento dall'intero sistema dell'ordinamento processuale vigente, in quanto solo il giudice dell'impugnazione, e non quello che ha pronunciato la sentenza, può valutare la precedente decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 17482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17482 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 21/03/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 2163
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 037557/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE di APPELLO di MILANOnei confronti di:
1) HM ND N. IL 03/02/1969
avverso SENTENZA del 31/05/2000 TRIBUNALE di LODI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio MELONI, il quale chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
OSSERVA:
1. Con sentenza extradibattimentale emessa il 31 maggio 2000 il Presidente del Tribunale di Lodi, asseritamente quale giudice monocratico, dichiarava, a norma degli artt. 129 e 157 c.p.p., estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 651 c.p. (commesso il 26 settembre 1994), per il quale HM DI era stata condannata dal Pretore di Lodi con sentenza in data 18 giugno 1998 non ancora divenuta irrevocabile, poiché non erano decorsi i termini di una sua eventuale impugnazione anche per l'omissione dei prescritti avvisi alle parti.
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Colle di appello di Milano, il quale deduce violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p.), rilevando l'abnormità della pronuncia impugnata, in quanto il giudice di primo grado, spogliatosi del processo dopo l'emissione della sentenza, ha sostanzialmente riformato una pronuncia emessa da lui stesso: compito spettante, se del caso, a quello dell'impugnazione.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, il giudice che ha emesso una sentenza non ha più alcuna competenza a valutare, per qualsivoglia motivo, la decisione adottata, spettando tale compito a quello dell'impugnazione, qualora la medesima, come nella specie, sia ancora esperibile ovvero sia stata di già esperita.
Tale regola, derivante dal principi generali che regolamentano la gerarchia processuale dei giudizi (nemo judex in causa propria), va applicata anche nella ipotesi dell'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. sopravvenuta successivamente all'emissione della sentenza di primo grado, atteso che l'obbligo della sua immediata declaratoria, anche d'ufficio, non prescinde dal succitato principio inerente alla diversa competenza tra il giudice che emana una sentenza e quello cui è demandato il giudizio di impugnazione della stessa.
Ne discende che una pronuncia, come quella oggetto dell'odierno gravame, deve essere qualificata come abnorme, esulando da ogni schema previsto dall'ordinamento processuale vigente, di tal che deve essere espulsa dall'ordinamento giuridico mediante il suo annullamento senza rinvio a norma dell'art. 620 lett. d) c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2001