Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOM DE POP NO012 6 1/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORTES Oggetto APPALTO DI SEZIONE PRIMA CIVILE OPERE PUBBLICHE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21460/98 Presidente Dott. Pasquale REALE Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 2671 Dott. Laura MILANI Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep.418 MACIOCE Consigliere Ud. 13/10/2000 Dott. Luigi ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E NT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.
3.000 IMPRESA SACIS Srl, in persona del legale rappresentante # 31 GEN 2001 - IL CANCELLIERE pro tempore, domiciliata in ROMA VIALE 7elettivamente ANGELICO 971 l'avvocato GIANNINI L.. presso difesa dall'avvocato CIRIACO TORQUATO, rappresentata e giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
PER L'EDILIZIA A.T.E.R.P. AZIENDA TERRITORIALE RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA D] CATANZARO, CG408249 PROVINCIA DI CATANZARO, in ente subentrato all'I.A.C.P. 2000 Generale pro tempore, persona del Direttore 2 1808 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, ARTEP CL 773723 18-5-05 presso l'avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
' controricorrente - avversO la sentenza n. 588/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 31/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ciriaco Torquato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Mirigliani, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 La Impresa S.A.C.I.S. s.r.l con ricorso notifi- F all'A.T.E.R.P. della Provincia di Catanzaro (già cato I.A.C. P.) in data 28 novembre 1998, impugnava dinanzi a questa Corte la sentenza della Corte di appello di Ca- tanzaro depositata il 31 ottobre 1997. Nel ricorso esponeva che la Corte di appello, con tale sentenza, aveva riformato la precedente sen- tenza del Tribunale di Catanzaro depositata il 14 marzo 2 1996 - con la quale lo I.A.C.P. della Provincia di Ca- tanzaro era stato condannato al pagamento di lire 1.263.147.766 oltre interessi "per le causali di cui in motivazione" dichiarando "decaduta la S.A.C.I.S. dal- le domande di cui alle riserve 2,3,4,5,6,7,8,9, e 10 dell'atto introduttivo del giudizio" e aveva rigettato l'appello incidentale della S.A.C.I.S., confermando nel resto la sentenza del Tribunale. In fatto si limitava ad esporre altresì che il giudizio era stato intentato dalla S.A.C.I.S. "per non avere avuto corrisposte le somme aila stessa spettanti relativamente alle riserve poste e indicate per come riportato nell'atto di citazione", riserve che si erano "rese necessarie a seguito di un'accurata indagine tec- nico-economica e che erano e sono di rilevante interes- se economico". Esponeva altresì che avendo il Tribunale 11deciso 'come da sentenza appellata", lo IACP aveva pro- posto appello deducendo la mancata indicazione delle riserve econtestandole in parte nel merito, mentre es- sa ricorrente aveva proposto appello incidentale chie- dendo l'accoglimento della prima riserva. L'A.T.E.R.P. resiste con controricorso notifica- to il 28 dicembre 1998, con il quale eccepisce la inam- missibilità del ricorso per indeterminatezza del fatto e non intellegibilità dei motivi, non riconducibili a 3 Company depp T o Top IT AN EW RM quelli previsti dalla legge, eccezione nella quale in- siste con memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.M. n. 9816 del 1975 e dell'art. 10 della legge n. 513 del 1977, nonchè la violazione dell'art. 8 della legge n. 1179 del 1985 e dell'art. 5 del regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1895, n. 350. In proposito si deduce che la Corte di appello do- veva "accogliere l'appello incidentale e rigettare quello principale, stante le considerazioni già espres- se che, in diritto, si ripropongono". Si lamenta che unו"la sentenza impugnata si contraddice enormemente su punto decisivo della controversia confondendo il prezzo a forfait con la determinazione del prezzo base posto a forfait", nonchè in merito alle riserve inserite ed alla tempestività delle medesime". Si afferma al ri- guardo che "non può la p.a. stabilire e decidere un forfait senza agganci normativi e senza modi per proce- dere alla determinazione del forfait", cosicchè il man- cato rispetto della relativa normativa "inficia tutto 1' appalto", non essendo stato "affatto considerato il lavoro svolto per la realizzazione della superficie non residenziale". Cosicche la S.A.C.I.S. avrebbe "realizzato un'opera (le superfici esterne) senza rice- 4 alcun corrispettivo" nè alcun risarcimento dei vere danni. Si lamenta che la Corte di appello abbia posto alla base della decisione alcuni documenti (stralcio del libro di contabilità) non comunicati ad essa ricor- rente, deducendosi senza alcuna indicazione normativa a sostegno della doglianza, formulata del tutto apodit- ticamente e genericamente che "l'esibizione dei docu- menti inserendoli nel fascicolo senza contraddittorio è nulla". Si deduce ancora che le riserve "sono esistenti realmente inserite" e comunicate con atto di perchè diffida e che "se non coincide il numero con la riserva ma esiste la riserva ciò non implica che le riserve non esistano". In proposito si censurano le difese dello IACP ed il suo comportamento in sede stragiudiziale e nel corso del giudizio in relazione all'inserimento delle riserve nel registro di contabilità. Tutto ciò premesso, a sostegno del motivo si dedu- ce ancora che la consegna dei lavori era avvenuta il 9 aprile 1979, con termine per l'esecuzione dei lavori di 600 giorni lavorativi;
che i lavori furono sospesi per l'espletamento di una perizia di variante dal giugno al settembre 1981; che i lavori furono ultimati il 7 gen- naio 1982, prima dell'approvazione della perizia di va- 5 riante, "quando il libro di contabilità non poteva più essere utilizzato giusto regolamento opere pubbliche"; che il primo SAL è stato pagato il 22 agosto 1979 e il secondo il 5 novembre 1979. Si censurano nuovamente, in relazione а tali fatti, e ad altri ancora che si con- tinuano ad esporre nel corpo del motivo, il comporta- mento extraprocessuale, processuale e le difese dell'IACP nei gradi pregressi, in relazione alle risul- tanze di una CT, il cui contenuto e le cui conclusioni si danno per conosciute, € che si richiamano anche in concernente le opere re- relazione alla riserva n. 117 lative alla illuminazione esterna. Il motivo si conclude deducendosi che "per quanto infine riguarda la revisione prezzi, oltre ad essere stata regolarmente richiesta nell'atto introduttivo del giudizio (vedi indicazione analitica di revisione prez- zi su ogni somma richiesta), la medesima non inerisce alla tenutezza della revisione prezzi, bensì esclusiva- mente al quantum, essendo stata già liquidata in accon- to giusti atti allegati nel fascicolo". Con il secondo motivo, si deduce che la sentenza impugnata doveva comunque "accogliere l'appello inci- dentale proposto, stante ia enorme rilevanza economica della riserva n. 1" " tenuto conto che l'appalto era stato "dato per 7.426 mq, mentre sono stati realizzati 6 10.426 mq" e pertanto "non è possibile che non possa esistere un rimedio giuridico che dia la possibilità di ricevere non un utile, ma almeno un corrispettivo per i 3.000 mq realizzati in più e non previsti nei documenti contabili". Ciò premesso si fa riferimento al D.M. 3 ottobre superfici 1975, sostenendosi che in forza di esso le non residenziali debbono essere pagate al 60% e che i tecnici dell'IACP sarebbero incorsi in errore nel non tenere conto di ciò nella lettera di invito alla gara, in cui si parlava di soli 7000 mq, in relazione ai qua- li era stato stabilito il prezzo dell'appalto, senza tenere conto delle superfici non residenziali. Si dedu- ce che in tal modo non si sarebbe rispettato il crite- rio indicato nel bando di concorso e non si sarebbe ri- spettata la normativa "da seguire nell'individuare la superficie utile". Sarebbero state violate, pertanto, le regole della buona fede precontrattuale, mancherebbe la sinallagmaticità fra le prestazioni, e sarebbe man- cato il corrispettivo per i lavori eseguiti in più. Si lamenta, infine, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di statuire in relazione ai danni da li- quidare "in riferimento al corrispettivo dovuto" ed al ritardo eccessivo e ingiustificato nell'esecuzione del collaudo . 7 2 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., poichè non contiene nè un'esposizione dei fatti di causa idonea a rendere com- prensibile lo svolgimento del processo nei vari gra- di, con la compiuta indicazione del suo oggetto e delle questioni dibattute nel corso di essi così da rendere comprensibile il contenuto del ricorso stesso - né cen- sure specifiche ed argomentate, ovvero concretamente e specificamente riferibili alle motivazioni e statuizio- ni della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 366 c.p.c., infatti, il ri- corso deve contenere gli elementi indispensabili perchè questa Corte possa avere, senza dovere ricorrere ad al- tre fonti о atti del processo, una chiara e completa visione dell'oggetto del processo e dell'impugnazione proposta (da ultimo Cass. 17 aprile 2000, n. 4937; 21 magio 1999, n. 4916 27 novembre 1998, n. 12039). Inoltre, le censure debbono essere formulate me- diante un concreto riferimento alla motivazione della decisione impugnata, della quale debbono essere conte- state nel loro fondamento le singole rationes deciden- di, che debbono essero specificamente. individuate ed impugnate, con argomentazioni specifiche e correlate al loro contenuto, e cioè riferendo ad esse - e non formu- landoli in astratto i motivi di ricorso. 8 wing corpor ate HATWY 17-31752 VMRO MASON TODO MIO Oh Plant gumagan Ne deriva, in via di principio, che la mancanza di collegamento fra censure formulate e argomentazioni della sentenza impugnata, nonché di specificità e com- pletezza dei motivi, sotto l'aspetto dell'argomentata dimostrazione degli errori motivazionali 0 di diritto imputati alla sentenza impugnata, rende il ricorso per cassazione inammissibile (da ultimo Cass. 10 maggio 2000, n. 5924; 23 marzo 1999, n. 2750; 16 aprile 1999, n. 3805). Nel caso di specie il ricorso è stato formulato senza che dal suo contesto siano ricavabili in modo adeguato e compiuto i fatti di causa, rinviandosi alle esposizioni in fatto contenute nell'atto di citazione e nella motivazione della sentenza di primo grado;
la do- glianza proposta con il profilo del primo motivo atti- nente alla regolarità della acquisizione al processo della documentazione posta a base della decisione impu- gnata è stata formulata in modo generico ed è immotiva- ta;
B i rimanenti profili del primo motivo € il secondo consistono in contestazioni non riferite alla motiva- zione della sentenza, COST da non essere rapportabili, sulla base dell'esame del ricorso, alle sue rationes decidendi. Ne conseque, ai sensi dei principi sopra richiama- ti, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi- 9 le, con la condanna del ricorrente alle spese del giu- dizio di cassazione, che si liquidano nella misura di duecentoventimila lire quindici milioni per onorari e per spese vive.
P.Q.M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ri corrente Impresa S.A.C.I.S. s.r.l., nei confronti 2000 dell'A.T.E.R.P. della Provincia di Catanzaro alle spese 310000 شفر del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di duecentoventimila lire quindici milioni per onorari e per spese vive. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2000, nella came- ra di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Reale Francesco Felicetti прий Мои IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Mar i Nuzzo 30 GEN. 2001 Ogal. IL CANCE: LIERE Agenzia delle Entrate Mark Di Nuzzo Ufficio di Roma 2 .03.11 Iscritto a ruolo Art. n. 10