Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso l'avvocato FRANCESCO CERASI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO DE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI PARMA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 422/00 del Tribunale di PARMA, depositata il 06/06/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/10/2003 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Giorgio Tedesco impugna per cassazione la sentenza che ne ha respinto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di L. 502.300 per eccesso di velocità rilevato a mezzo di autovelox. Propone due motivi d'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 200 e 201 codice della strada, in relazione all'art. 384 del regolamento, lamentando che illegittimamente gli agenti accertatori avessero omesso la contestazione immediata dell'illecito amministrativo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che il giudice del merito si sia limitato a recepire la giustificazione offerta dall'autorità amministrativa con riferimento al presunto impegno degli agenti accertatori in altra contemporanea contestazione, peraltro rimasto privo di gualsiasi prova e comunque illegittimo se risoltosi nell'abbandono dell'autovelox incustodito. Il ricorso è infondato, perché nella giurisprudenza di questa Corte è ormai indiscusso che "non costituisce obbligo imprescindibile dei verbalizzanti procedere alla contestazione immediata della contravvenzione nel caso in cui, ai sensi dell'art. 384 lett. e) reg. esse, l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo (accertamento a mezzo "autovelox" della violazione dei limiti di velocità)" (Cass., sez. 1^, 28 agosto 2001, n. 11293, m. 549096). Infatti "l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica, 'di massima', i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, contempla alla lett. e), non solo il caso dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia 'nell'impossibilita'' di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari"; sicché "tale impossibilità, che sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox che procede all'accertamento dell'infrazione, non può essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo dell'astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione in termini di impiego di uomini e mezzi" (Cass., sez. 3^, 5 novembre 1999, n. 12330, m. 530919, Casa., sez. 1^, 21 febbraio 2001, n. 2494, m. 544004, Cass., sez. 1^, 29 marzo 2001, n. 4571, m. 545287, Cass., sez. 1^, 25 maggio 2001, n. 7103, m. 546972).
D'altro canto, è sufficiente che sia plausibile la giustificazione della mancata contestazione immediata, non richiedendosi una prova rigorosa al riguardo.
Il ricorso va pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004