Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
Per lo straniero espulso dal territorio dello Stato e raggiunto dall'ordine del questore di lasciarlo entro il prescritto termine non costituisce giustificato motivo di trattenimento l'esigenza di partecipazione al giudizio di impugnativa del provvedimento prefettizio di espulsione attivato dinanzi al giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 49980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49980 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1060
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 32815/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di AS RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 24 febbraio 2009 dalla Corte di appello di Torino;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la condanna, alla pena di mesi otto di reclusione, di SA RA, responsabile di essersi (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter), senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Verbania - Cusio - Ossola il 4 aprile 2006 (e notificatogli in pari data) di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, reato accertato in Verbania il 13 aprile 2006.
Spiegava la Corte:
- che non costituiva giustificato motivo di trattenimento la circostanza che l'imputato avesse proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento prefettizio di espulsione;
- che, d'altra parte, in detto ultimo provvedimento era esplicitamente indicato che un eventuale ricorso non ne avrebbe sospeso l'efficacia;
- che il provvedimento di esecuzione del Questore, era adeguatamente motivato mediante l'attestazione "dell'impossibilità di eseguire la procedura di espulsione manu militari".
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione del menzionato art. 14, comma 5 ter.
Ribadisce che il giustificato motivo previsto da detta disposizione può ritenersi sussistente anche nell'ipotesi in cui lo straniero, mediante la proposizione di ricorso giurisdizionale, eserciti il proprio diritto di difendersi da un provvedimento incidente su una libertà costituzionalmente garantita.
2.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione della sentenza impugnata "su un argomento difensivo contenuto nell'atto di appello, seppur non trattato in maniera eccessivamente diffusa". La Corte non aveva, in particolare, tenuto in alcuna considerazione che all'atto di appello era stato allegato il provvedimento con il quale, in data 18 aprile 2006, il giudice di pace di Verbania aveva sospeso l'esecutività del provvedimento di espulsione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso (i due motivi possono essere congiuntamente trattati per la sostanziale identità della doglianza) non è meritevole di accoglimento. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. 1^ 26 febbraio 2008, p.m. in proc. Nikitin, RV 239270), in tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato, non integra il "giustificato motivo" la partecipazione dell'espellendo al giudizio dinanzi al giudice di pace instaurato con ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione. D'altra parte, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, prevede, in termini inequivocabili,
l'immediata esecutività del decreto di espulsione "anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato". Si aggiunga che il reato risulta commesso prima dell'adozione del provvedimento del Giudice di pace invocato dal ricorrente.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009