Sentenza 22 aprile 2014
Massime • 1
Integra il reato di acquisto di monete falsificate, al fine di metterle in circolazione, la ricezione di banconote contraffatte in lire italiane, non aventi più corso legale dal 28 febbraio 2002, pur dopo la "prescrizione" a favore dell'Erario dei biglietti e delle monete relativi a tale valuta ancora in circolazione, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 201 del 2011 (conv. in legge n. 214 del 2011), atteso che quest'ultima disposizione pone una norma extrapenale non integratrice del precetto penale, che non concorre a determinarne il contenuto, ed è quindi estranea all'area di applicazione dei principi posti in materia di successione di leggi penali dall'art. 2, secondo comma, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 39813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39813 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 22/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1249
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 45563/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RO N. IL 27/11/1972;
avverso la sentenza n. 12083/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 14/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14 giugno 2013 la Corte d' Appello di Torino confermava la sentenza del 14 giugno 2005 del Tribunale di Novara, in composizione monocratica, con la quale UC MA era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 455 c.p., per aver acquistato banconote false del taglio da L. 10.000, per un importo complessivo di L. 3,000.000. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidato a due motivi:
2.1. con il primo motivo ha invocato l'immediata declaratoria di cui all'art. 129 c.p.p., perché il fatto non costituisce più reato, per mancanza della qualità di moneta avente corso legale della L. dal 7 dicembre 2011. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che è stato a lui contestato il reato di cui all'art. 455 c.p., per l'acquisto di banconote false dell'importo di L. 3.000.000, ma con l'introduzione dell'euro, la lira ha cessato di avere corso legale il 28.2.2002 e, comunque, il D.L. n. 201 del 2011, art. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, ha sancito che le banconote, i biglietti e le monete in L. ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata, sicché dal 7 dicembre 2011 dette banconote e monete, non potendo più essere cambiate, non hanno valore legale;
ai fini della punibilità del reato di cui all'art. 455 c.p., per "moneta avente corso legale nello Stato o fuori", secondo la formula dell'art. 453 c.p., n. 1, deve intendersi la moneta cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria;
che, dunque il reato di cui all'art. 455 c.p., con riferimento alle lire, non è più configurabile, mancando appunto la qualità di moneta a corso legale e, pertanto, non costituisce più reato, con conseguente applicazione dell'art. 129 c.p.p.;
2.2. con il secondo motivo ha dedotto la mancanza e illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), atteso: che a fronte delle doglianze svolte con l'appello, vertenti sulla credibilità di testi interessati e, soprattutto sulla carenza di riscontri oggettivi alle deposizioni accusatorie, la Corte d'Appello di Torino non ha in realtà dato risposta e non ha giustificato esaurientemente le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la penale responsabilità del ricorrente;
che se è pur vero che le dichiarazioni rese da imputati dello stesso reato, o di reati connessi e interprobatoriamente collegati, debbono essere "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", per contro non è sufficiente un riscontro generalizzato, ancorché effettivo, ma è necessario che ogni fatto risulti adeguatamente confermato;
che le dichiarazioni accusatorie del collaborante di giustizia Garofalo Salvatore nei confronti del ricorrente hanno trovato riscontro solamente in quanto sostenuto dal MU, ma non sono state confortate dalle indagini svolte, non emergendo alcunché dalle intercettazioni telefoniche ed il denaro oggetto dell'imputazione non è mai stato trovato;
che la contradditorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata emerge, in particolare, laddove viene evidenziata l'irrilevanza, in relazione all'episodio oggetto di giudizio, del mancato sequestro di banconote contraffatte, spiegabile con i tempi in cui era avvenuto l'acquisto, ben anteriori all'epoca in cui si erano svolte le indagini, ma ciò non fa venir meno l'obbligo di dimostrare l'esistenza delle banconote di cui si contestata la falsità e di provarne la falsità; la carenza motivazionale della sentenza impugnata, inoltre, si ravvisa nel fatto che la Corte di merito si è limitata a giustificare la conferma della pena in primo grado, sostenendo che essa sia congrua a causa della gravita della condotta attribuita all'imputato, senza tuttavia dar conto del ragionamento sotteso a tale convincimento, pur a fronte delle richieste dell'imputato di concessione delle attenuanti generiche, o dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, che ben poteva essere riconosciuta, atteso che se l'acquisto di banconote fosse realmente avvenuto, certamente avrebbe comportato il pagamento di un corrispettivo da parte dell'imputato, con lucro dunque di gran lunga inferiore all'importo nominativo delle banconote. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che la condotta a lui ascritta non risulta oggi punibile, non costituendo più reato l'"acquisto" di banconote in lire italiane, al fine di metterle in circolazione, è infondato. Il ricorrente in sostanza sostiene che -sebbene dopo il 1 marzo 2002, data in cui è stato definitivamente introdotto l'euro nel nostro sistema monetario, debba comunque ritenersi integrato il reato di cui all'art. 455 c.p., atteso che per "moneta avente corso legale nello Stato o fuori", secondo la formula dell'art. 453 c.p., n. 1, deve intendersi quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria e tale carattere la lira indirettamente ha conservato, in ragione della legale possibilità, per un periodo decennale, della sua conversione nella nuova valuta riconosciuta dall'ordinamento (Sez. 5^, n. 34695 del 06/06/2003)- tuttavia, dal 7 dicembre 2011 essendo cessata, con il D.L. n. 201 del 2011, art. 26, qualsiasi funzione di mezzo di pagamento da parte della lira, il reato ascritto all'imputato non è punibile.
All'uopo il ricorrente senza esplicitare i termini del suo ragionamento in sostanza invoca il disposto di cui all'art. 2 c.p., comma 2, che, tuttavia, non si ritiene trovi applicazione nella fattispecie in esame.
1.2. Già questa Corte, analizzando un caso di spendita di banconote in lire italiane contraffatte, al fine della messa in circolazione, (Sez. 5^, n. 8671 del 12/02/2008), ancora nella vigenza del regime di conversione della lira in euro, ha evidenziato che sussistono "molte valide ragioni che si oppongono ad un' interpretazione dell'art. 2 c.p. nel senso indicato", anche con il ricorso in esame. Volendo
meglio esplicitare i termini del ragionamento ostativo all'applicabilità dell'art. 2 c.p., comma 2, alla fattispecie in esame, si osserva innanzitutto che la vicenda oggetto di giudizio va inquadrata in una successione di norme extrapenali, che non ha implicato una modifica della disposizione sanzionatoria penale, ma che implica una variazione della rilevanza penale del fatto, con decorrenza dalla legge che ha sancito la "prescrizione" della lira italiana.
1.3. Questa Corte si è più volte interrogata sugli effetti che in genere può determinare sul trattamento penale la modificazione di una norma extrapenale (nel senso di norma esterna alla fattispecie penale, che potrebbe anche essere una norma penale), cui quella penale faccia in qualche modo riferimento, e se tale modificazione si risolva sempre in un fenomeno di successione di leggi penali ai sensi dell'art. 2 c.p.. Con la sentenza 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano, le S.U. di questa Corte hanno affermato: che per individuare il campo di applicazione dell'art. 2 c.p., comma 2, non ci si può limitare a considerare se il fatto, punito in base alla legge anteriore, sia punito, o meno, anche in base a quella posteriore, perciò non può escludersi che un fatto, divenuto non punibile per la legge extrapenale posteriore, rimanga punibile per la legge anteriore, vigente al momento della sua commissione;
che l'indagine sugli effetti penali della successione di leggi extrapenali va condotta facendo riferimento alla fattispecie astratta e non al fatto concreto, sicché non basta riconoscere che oggi il fatto commesso dall'imputato non costituirebbe più reato, ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la norma extrapenale modificata svolga, in collegamento con la disposizione incriminatrice, un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo questa rimasta letteralmente immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrapenale sia cambiata e in parte non sia più prevista come reato;
che in tale ultimo caso ci si trova in presenza di un'abolitio criminis parziale, analoga a quella che si verifica quando è la stessa disposizione penale ad essere modificata con l'esclusione di una porzione di fattispecie che prima ne faceva parte (si pensi ad esempio alle modificazioni subite dal reato di abuso d'ufficio o da quello di false comunicazioni sociali); che la successione avvenuta tra norme extrapenali non incide invece sulla fattispecie astratta, ma comporta più semplicemente un caso in cui in concreto il reato non è più configurabile, quando rispetto alla norma incriminatrice la modificazione della norma extrapenale comporta solo una nuova e diversa situazione di fatto.
1.4. In altre parole, nel caso in esame, occorre stabilire se l'intervenuta "prescrizione" della lira italiana abbia inciso sulla fattispecie dell'art. 455 c.p., con effetto retroattivo, ovvero abbia solo dato luogo a una modificazione della situazione di fatto, che ha reso non più illecita la detenzione di banconote in lire contraffatte e tale ultima ipotesi è quella che si ritiene più aderente al caso di specie.
1.5. Nell' ambito della fattispecie penale, le norme extrapenali non svolgono tutte la stessa funzione e perciò occorre operare, come detto, una distinzione tra le norme integratrici della fattispecie penale e quelle che tali non possono essere considerate (Sez. U, n. 2451 del 2008, Magera), sicché la modifica di un elemento normativo di natura extrapenale assume effetto retroattivo, solo se il medesimo integri la fattispecie penale, in tal modo venendo a partecipare della natura di questa (Sez. 3^, 11/01/2011, n. 15481). È una distinzione alla quale si ricorre anche nell'applicazione dell'art. 47 c.p., comma 3, per decidere se un errore su una legge diversa da quella penale escluda o meno la punibilità: nell'art. 47 c.p., il legislatore ha riconosciuto l'esistenza di leggi diverse da quelle penali, alle quali ha ricollegato un diverso trattamento dell'errore, e non è arbitrario pensare che anche agli effetti dell'art. 2 c.p., le leggi diverse da quelle penali possano avere trattamenti diversi. È da aggiungere che la retroattività, mentre per le norme penali di favore rappresenta la regola (art. 2 c.p., commi 2, 3 e 4), anche se può subire deroghe (Corte cost, 23 novembre 2006, n. 393), per le norme diverse da quelle penali costituisce un'eccezione (art. 11 disposizioni sulla legge in generale), sicché una nuova legge extrapenale, con effetti favorevoli per l'imputato, può avere, di regola, un effetto retroattivo solo se integra la fattispecie penale, venendo a partecipare della sua natura, come avviene nel caso delle disposizioni definitorie, se la disposizione extrapenale può sostituire idealmente la parte della disposizione penale che la richiama (cfr. S.U., n. 2451 del 16/1/2008, P.G. in proc. Magera, Rv. 238197). Oltre che rispetto alle norme integratrici di quelle penali, l'art. 2 c.p. può trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento, ma per l'assetto giuridico che realizzano, come può accadere per le norme penali richiamate dalla norma incriminatrice (e da considerare perciò alla stregua di norme extrapenali, nel senso di norme esterne a quella penale descrittiva del reato) (cfr. S.U., n. 2451 del 16/1/2008, P.G. in proc. Magera, Rv. 238197).
1.6. Nel caso in esame è da escludere che il D.L. n. 201 del 2011, art. 26, conv. in L 22 dicembre 2011, n. 214 - che ha fatto venir meno anticipatamente la possibilità della conversione delle lire in euro, sancendo la prescrizione delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora in circolazione - costituisca una norma integratrice della fattispecie penale, non avendo funzione definitoria e non sostituendo idealmente la parte della disposizione penale che la richiama, rimanendo il reato tipizzato unicamente dalle norme penali di cui all'art. 455 c.p. e art. 453 c.p., n.
1. Il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico di "valenza" della lira, ha determinato solo una diversità del fatto e non certamente della fattispecie.
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato ripropone in buona parte le medesime censure di cui all'atto di appello è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Ed invero, la Corte di merito nel condividere la decisione di primo grado ha indicato esattamente gli elementi sui quali ha fondato il giudizio di responsabilità del UC e precisamente: le dichiarazioni accusatorie MU PA, separatamente giudicato, il quale ha riferito di aver ceduto al UC all'interno della pizzeria di quest'ultimo le banconote contraffatte da L. 10.000 per un totale di L. 3.000.000, ricevendone in cambio buoni pasto e le dichiarazioni accusatorie rese in dibattimento, nelle forme dell'art. 197 bis c.p.p., dal collaboratore di giustizia Garofalo Francesco, il quale ha riferito di aver assistito a tale episodio descritto negli stessi termini del MU.
Il giudice d'appello, quindi, nel riportarsi alla valutazione di implicita attendibilità dei chiamanti operata dal primo giudice, nonché a quella che le due chiamate in correità, fra loro autonome e sufficientemente circostanziate, ha evidenziato come esse costituissero reciproco riscontro l'una dell'altra e pertanto consentissero di ritenere provato il fatto, richiamando correttamente all'uopo i principi, ripetutamente espressi da questa Corte, secondo cui la chiamata in correità o in reità non può di per sè sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purché totalmente autonome, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1^, 20/10/2006, n. 1263). Il ragionamento del giudice d'appello si presenta completo e scevro dai profili di illogicità denunciati dal ricorrente facendo corretta applicazione dei principi giuridici che governano la valutazione delle chiamate in correità e dei riscontri ad esse.
2.1 Non ricorre poi il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata richiamato la valutazione del primo giudice, atteso che al giudice di appello, che confermi la sentenza di primo grado, è consentito di motivare "per relationem" con riferimento a tale pronuncia, quando le censure formulate contro quest'ultima non presentino elementi diversi da quelli già vagliati, onde tale giudice non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni replicate dall'appellante nei motivi di gravame e sulle quali già si sia soffermato il primo giudice con argomentazioni reputate esatte ed esenti da vizi logici. In tali casi, il ricorso per cassazione, per quanto esteso o articolato, rischia di colorarsi dell'attributo della "genericità" se i motivi di impugnazione si esprimono nella reiterazione di quelli già dedotti con l'appello (e in quella fase respinti) ovvero in critiche esclusivamente incentrate sulla valutazione del materiale istruttorie e sull'apprezzamento delle emergenze processuali congruamente svolti nella decisione impugnata, nel rispetto delle regole di ermeneutica probatoria e con ragionamenti che forniscano piena contezza del percorso logico- giuridico da cui è scaturito il convincimento espresso nella decisione impugnata ( Sez. VI, 23/05/2007, n. 38066).
2.2. Neppure ricorre il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, argomentato in base al fatto che l'imputato ha riportato successivamente ai fatti condanna per fatti di non trascurabile gravita (falsa testimonianza, calunnia e falsità materiale in atti pubblici) e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, giustificata con l'assenza di un lucro di speciale tenuità per l'agente.
Giova in proposito richiamare il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3^, 27/01/2012, n. 19639) elementi questi che in concreto sono stati esclusi dal giudice di merito. Per quanto concerne, poi, l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, invocata dal ricorrente basti richiamare il principio affermato da questa Corte secondo cui la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, non è applicabile ai reati contro la fede pubblica e specificamente al reato di spendita di monete falsificate (Sez. 5^, 15/05/2013, n. 23812).
3. Il ricorso va, dunque, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014