Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E ZION 86 ISTRA 9 /1 /4 . N EG 6 - 2 O R B IA .R . .P DA L R L D A A L TE . T E A REPUBBLICA ITALIAN 3 2 / 03 B D U ESEN A I IB T S N 1 E R 3 I S T 1 I R . A E N T A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 14549/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. 729 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rel. Consigliere Dott. Nino FICO Rep. - Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI Ud.24/05/02 Consigliere Dott. Francesco TIRELLI C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI C SSAZIONE SENTENZA CAMPON CIVILE sul ricorso proposto da: 65364 N. MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO ATTI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GSI ITALIA GEN DE SERVICE INFORMATIQUE SPA;
intimato - avverso la sentenza n. 331/98 della Commissione depositata il tributaria regionale di MILANO,2002 2369 07/07/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/05/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con verbale di assemblea straordinaria la GSI Italia Generale De Service Informatique S.p.A. ha deliberato la copertura delle perdite sociali di complessive lire 744.023.516 e la ricostituzione del capitale sociale nell'originario importo di lire 200.000.000 mediante annullamento dell'intero capitale sociale e versamento nelle casse sociali dell'importo di lire 744,023.516. In sede di registrazione l'atto ha scontato la tassa fissa di registro. Successivamente l'Ufficio, con avviso di liquidazione notificato il 20.6.1994, ha richiesto l'imposta di registro nella misura dell'1% sull'ammontare dell'importo eccedente l'originario capitale sociale. La società ha impugnato l'avviso e la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto il ricorso. la La contribuente ha appellato la sentenza e Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello. Avverso quest'ultima decisione il Ministero della Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: violazione e falsa applicazione dell'art.4 della tariffa allegata al D.P.R. n.131/86, nonché omessa e contraddittoria motivazione sul punto. L'intimata non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in tema di imposta di registro su atti di società, in virtù dell'art.4, nota II, della Tariffa allegata al D.P.R. n.131/86, i conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, quale che sia il loro ammontare (e quindi anche qualora il conferimento, a causa della corrispondente perdita, sono soggetti ecceda l'importo dell'originario capitale sociale) non all'imposta di registro quando siano necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione, senza che detta norma agevolativa si ponga in contrasto con gli artt.4, 7 e 12 della direttiva CEE 69 335 del 17 luglio 1969 (Cass.7959/96; 994/01; 10233/01 ed altre). L'amministrazione ricorrente non ha addotto elementi che inducano ad una diversa considerazione della questione e pertanto il ricorso proposto va rigettato per manifesta infondatezza. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 24.05,2002 05/2002 Rom Стив очит il presidente il cons. est. The Lice sa IL CANCELLIERE C1 NA AS Areable DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 NA AS Oggi ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. MATERIA TRIBUTARIA