Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2006, n. 34101
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Sentenza 23 maggio 2006

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In tema di occupazione del demanio marittimo, la disciplina che prevede la durata di sei anni della concessione ed il suo rinnovo automatico, introdotta dall'art. 1, comma secondo, D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993 n. 494, sostituito dalla legge 16 marzo 2001 n. 88, modificato dall'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, si riferisce esclusivamente alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con la conseguente non applicabilità alle concessioni di cantieri navali e scali d'alaggio.

Il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo, al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, è legittimo nella misura in cui la occupazione illecita lo sottrae alla fruizione pubblica, ma non può estendersi a parti dell'area demaniale non occupate e che pertanto permangono nell'uso pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2006, n. 34101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34101
    Data del deposito : 23 maggio 2006

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