Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo del bene demaniale, disposto al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, derivante non solo dall'insistenza di manufatti sulle predette aree, ma anche dalla attività ad essi connesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2001, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 18/01/2001
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 186
Dott. GIOVANNI GOGGI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 4080/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ND TO, n. a Saponara (ME) il 28/5/1942
Avverso la ordinanza in data 21 ottobre/29 novembre 1999 del Tribunale di Messina Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso limitatamente ai mq. 72 risultati appartenenti al demanio marittimo e, quanto al resto, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e del decreto di sequestro preventivo. FATTO
Con ordinanza in data 21 ottobre/29 novembre 1999, il Tribunale di Messina, adito ex art. 309 c.p.p., giudicando in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riesame proposta da ND TO avverso il decreto in data 9 ottobre 1998 con il quale il Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Messina disponeva il sequestro preventivo di un'area demaniale di mq. 420 sita in zona Falcata, in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav. e 633, 639.bis c.p. (accertati in Messina il 10 settembre
1998), in quanto area occupata abusivamente dal Sindoni che ivi esercitava la propria attività di lavorazione del marmo. Una prima ordinanza del Tribunale del riesame, in data 5 novembre 1998, era stata annullata, con rinvio, dalla Corte di cassazione con sentenza in data 4 maggio 1999. Riteneva la Suprema Corte che il Tribunale non aveva definito la questione - della appartenenza e del regime dominicale dell'area (pubblica o privata) ovvero del titolo di possesso di essa.
Nella nuova ordinanza, il Tribunale osservava che, anche sulla base delle ulteriori emergenze confluite nel procedimento attraverso le allegazioni difensive, doveva ritenersi accertato che l'area oggetto del sequestro apparteneva pr la massima parte al demanio comunale, fatta eccezione per 72 mq. ricadenti in zona demaniale marittima. Ne derivava la conferma del fumus degli addebiti contestati, sia pure con le precisazioni in punto di fatto sopra indicate. Quanto alla tesi dell'indagato circa l'intervenuta usucapione dell'area, rilevava il Tribunale che tutti i beni demaniali, appartenenti sia al demanio naturale sia a quello accidentale, sono per legge inalienabili e quindi non usucapibili, in mancanza di previa sdemanializzazione.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Sindoni, a mezzo del difensore, il quale rileva, in punto di fatto, che il Sindoni ha usucapito, per possesso ultraquarantennale ininterrotto e pacifico, documentato in atti, l'area interessata dal sequestro preventivo. Rileva inoltre il ricorrente che dalla documentazione in atti risultava che solo mq. 72 della particella 193 ricadevano nel demanio marittimo, mentre la restante area costituiva territorio comunale, e che l'area occupata dal Sindoni nelle particelle 195 e 192 riguardava esclusivamente il territorio comunale.
Ciò premesso, il ricorrente denuncia, con un primo motivo, la violazione degli artt. 110 e 546 comma 3 c.p.p., rilevando la nullità della ordinanza per difetto di sottoscrizione nei primo due fogli dei tre su cui è stata redatta.
Con un secondo motivo, denuncia la violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di adeguarsi ai principi fissati nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione nonché il difetto dei presupposti del sequestro (manifesta sussistenza del reato, insussistenza del fumus e del periculum).
Rileva il ricorrente, quanto all'area di mq. 72 assertivamente ricadente nel demanio marittimo, che il Tribunale non aveva assolto al dovere di motivare, come impostogli dalla sentenza di annullamento della Suprema Corte, circa la riconducibilità dell'area al demanio naturale, in ragione della concreta assegnazione di essa all'uso pubblico, limitandosi ad affermare la sua astratta riconducibilità al demanio marittimo. E al riguardo costituiva circostanza significativa, che non avrebbe dovuto essere trascurata dal giudice di rinvio, che solo dopo 44 anni di ininterrotto e pacifico possesso dell'area da parte del Sindoni la pubblica amministrazione aveva preteso la corresponsione del canone e la restituzione dell'area. Quanto all'asserito demanio comunale, anche relativamente a esso il Tribunale si era rifugiato nell'apodittica e astratta affermazione del carattere di demanialità delle relative aree, senza offrirne dimostrazione, sottraendosi al dovere di motivazione impostogli dalla Suprema Corte. In particolare, non si erano tratte le dovute conseguenze dal fatto che la riconducibilità dell'area al demanio accidentale derivava solo dalla progettata realizzazione di una strada comunale, la quale peraltro non solo non era stata costruita, ma non poteva nemmeno esserlo, dato che vi ostava materialmente la presenza dei poderosi bastioni della c.d. Cittadella che ne impediva il percorso. L'area doveva dunque considerarsi rientrare nel patrimonio disponibile del comune, e, in quanto tale, era stata legittimamente usucapita.
In linea subordinata, si deduce che le aree, trattandosi in ipotesi di beni demaniali, non erano sottoponibili a sequestro, in quanto un simile provvedimento è incompatibile con la loro destinazione ad uso pubblico.
Con memoria presentata in prossimità della udienza, il ricorrente ha comunicato che in data 11 gennaio 2000 la Sez. III della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la parallela ordinanza del Tribunale di Messina con la quale era stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo. Dal testo della sentenza, allegata alla memoria, si desume che anche in questa occasione la Suprema Corte ha rilevato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in punto di determinazione dell'appartenenza dell'area e del suo regime dominicale.
DIRITTO
Il ricorso, al limite della ammissibilità, appare infondato. La prima censura è manifestamente infondata, in quanto nessuna norma impone, tantomeno a pena di nullità, l'apposizione della sottoscrizione da parte dell'estensore (e del presidente del collegio) su ciascun foglio del provvedimento giurisdizionale, sia esso sentenza, ordinanza o decreto.
Quanto al secondo motivo, giova osservare che il Tribunale, diversamente dalle altre occasioni, non si è affatto sottratto al dovere di motivare in punto di appartenenza e del regime dominicale di essa, come impostogli dalla menzionata sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte.
Nella ordinanza impugnata, come già precisato in fatto, si afferma, sulla base di specifiche risultanze documentali, che l'area oggetto del sequestro apparteneva per la massima parte al demanio comunale, fatta eccezione per 72 mq. ricadenti in zona demaniale marittima. Da ciò la sussistenza del fumus degli apprezzamenti di fatto, non censurabili, in quanto adeguatamente e logicamente motivati, dal giudice di merito.
Stante la natura demaniale dell'area, non importa se statale o comunale, è poi, perfettamente corretta in jure l'affermazione della non usucapibilità della stessa, a norma dell'art. 823 c.c. Al riguardo va confermato, sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità, che, come rilevato dal Tribunale il fenomeno della sdemanializzazione (che renderebbe possibile la usucapione del bene) deve risultare da un provvedimento formale ovvero, in mancanza, da atti o comportamenti univoci e concludenti dell'ente proprietario incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico (cfr. Sez. un. Civ., n. 849 del 1962; Sez. II civ., n. 1987 del 1985; Sez. II civ., n. 3125 del 1975; Sez. II civ., n. 1553 del 1973; Sez. III civ., n. 2146 del 1969). Nella specie, il giudice di merito ha accertato la insussistenza di tali presupposti, osservando ineccepibilmente che la mancata realizzazione a tutt'oggi della strada comunale non implica di per sè una rinuncia definitiva del Comune alla attuazione di tale progetto. D'altro canto, i rilievi del ricorrente circa impedimenti insormontabili alla realizzazione della strada (esistenza dei bastioni della c.d. Cittadella) costituiscono valutazioni di fatto non prospettabili in questa sede. Circa, infine, il rilievo della non sequestrabilità di aree demaniali, deve osservarsi che, in realtà, con il sequestro delle aree in questione si è inteso impedire, del tutto legittimamente, il protrarsi della illecita occupazione di suolo pubblico, derivante non solo dalla insistenza di manufatti sulle predette aree, ma anche dalla attività artigianale ad essi connessa. Deve precisarsi che non interferisce con la presente statuizione il principio di diritto contenuto nella sentenza citata dal ricorrente (Sez. III pen., c.c. 27 gennaio 1994, Filippone), secondo cui il sequestro deve essere limitato in termini tali da non impedire l'uso pubblico del bene demaniale, sicché di norma deve essere limitato agli immobili e alle strutture e non alle aree in quanto tali.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001