Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, avverso il provvedimento del giudice Delle indagini preliminari nella parte non concernente la imposizione del vincolo cautelare in quanto tale, ma unicamente le modalità di attuazione dello stesso, non può essere esperito procedimento di riesame, ma solo ricorso per Cassazione. (Fattispecie relativa a decisione del Tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento cautelare di sequestro di due pontili galleggianti con accessori corpi morti, catene, passerelle ecc., aveva annullato parte delle disposizioni attuative del provvedimento stesso, ritenendole esorbitanti dalla funzione della misura cautelare. La Cassazione, su ricorso del PM, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio l'ordinanza del riesame).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 25/01/2000
1. Dott. P. Marini Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N. 484
3. " A. Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " A. Nappi " N. 21288/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PM e da US E+
avverso ord.za 29.4.99 trib. La Spezia
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. Veneziano che ha concluso per l'ann.to cr uditi i difensori Avv. De Ferrari e Giangarè
Motivi della decisione
Il gip della Pretura di La Spezia disponeva il sequestro preventivo di due pontili galleggianti, con gli accessori corpi morti di ancoraggio, catene, passerelle, ecc. in località Terrizzo dell'isola Palmaria di Porto Venere, in relazione ai reati di cui agli art. 20, lett. c) l. n. 47/85 e 1161 c. nav. Il tribunale, in sede di riesame,
confermava la cautela, annullando peraltro il provvedimento limitatamente al disposto sgombero dei pontili e degli accessori, in quanto esorbitante dalla funzione della specifica misura cautelare. Ricorre contro tale statuizione il PM, che denuncia la parziale abnormità dell'ordinanza, esulante dagli schemi decisori dell'art.324 cpp. Ricorrono avverso l'ordinanza di riesame gli indagati, responsabili del Consorzio AS , denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:
- il tribunale ha eluso il problema se l'autorizzazione loro rilasciata fosse sostanzialmente da equiparare ad una concessione, pur esente da oneri;
- dalla lettura del provvedimento non è dato comprendere se sia stato escluso o meno il "fumus" della contravvenzione al codice della navigazione;
- le S.U. della SC, con sent. 8.4.91, n. 3659, hanno stabilito che se il Sindaco si avvale di poteri repressivi in materia urbanistica in ipotesi di realizzazione di un pontile galleggiante per imbarcazioni da diporto da parte di un privato concessionario del demanio marittimo, agisce in carenza di potere, onde l'opposizione al provvedimento va proposta non davanti al g.a., ma all'a.g.o. - In sede di procedimento incidentale il giudice deve accertare se si evidenzi "ictu oculi" la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, mentre il tribunale si è sottratto a tale valutazione. - Fondata è la doglianza del PM.
Avverso il provvedimento del giudice che non concerna l'imposizione del vincolo cautelare, ma unicamente le modalità di attuazione e di esecuzione di esso, può essere sperimentato ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, 6^ c. cpp, e non il riesame e ex art. 322 cpp (v., in tema di sequestro conservativo, cass. sez. VI, 4.2.94, n. 3197, Chamonal, riguardante questione relativa alla custodia). La rimozione dei pontili e dei relativi accessori costituisce strumento volto ad assicurare il conseguimento dello scopo della cautela reale, impedendo modifiche e dispersioni.
Pertanto, essa esula non già della cognizione del procedimento di riesame.
Donde l'illegittimità dell'annullamento in proposito disposto dal tribunale nella specifica sede.
- Fondate sono pure le ragioni di censura formulate dagli indagati. Ed infatti il tribunale postula la sostanziale illegittimità dell'autorizzazione a costoro rilasciata, con argomentazione inficiata dal dubbio. Da un canto si riconosce che il "nomen" autorizzazione sia stato utilizzato consapevolmente, nel pesupposto di una "invasività" edilizia ed urbanistica dell'opera inferiore a quella reale, dall'altro si sostiene che anche se la procedura seguita nella specie fosse la stessa di quella richiesta per la concessione, nondimeno i parametri di giudizio sono stati meno rigorosi, "sicché i risultati del medesimo procedimento potrebbe essere diversi qualora il Comune dovesse emettere una concessione". Nei limiti della peculiarità del procedimento incidentale in questione, il tribunale dovrà chiarire se l'opera realizzata sia difforme (o più "invasiva") rispetto a quella autorizzata, se necessiti di concessione e se a tale provvedimento possa essere equiparato quello autorizzatorio rilasciato dall'autorità comunale. Non diversamente, il tribunale dovrà specificare, sciogliendo il dubbio irrisolto, se ritenga sussistere il "fumus" dell'illecito contravvenzionale ex art. 1161 c. nav.
L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio.
P.T.M.
Annulla l'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di La Spezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000