Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0-3417 /03 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SU SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.6230/0:L Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO SABATINI Cons. Rel. Cron.7819 Dott. Francesco Consigliere Rep. 964 Dott. Antonio SEGRETO Ud. 20.11.02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da ON LA elettivamente domiciliata in OM piazza Adriana n. 8 ' presso l'avv. Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza ' che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI in 1.c.a. in persona del commissario liquidatore avv. Gregorio ' elettivamente domiciliata in OM via Iannotta ' Cicerone n. 8 presso l'avv. Giovambattista Sgromo ▼ che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
çantroricarpente - و ل 2254 nonché NS ENZO intimato avversO la sentenza della Corte d'appello di OM n. 163 del 20 gennaio 2000 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
udito l'avv. B. F. Levato per delega della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Giovambattista Sgromo per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di OM provvedendo sulla domanda ' risarcimento del danno da sinistro stradale di avanzata con atto di citazione del 9 novembre 1988 da CA ON nei confronti di NZ EL e della Compagnia Tirrena di Assicurazioni J dopo con sentenza non definitiva del 17 ottobre avere 1990 affermato la 9.responsabilità esclusiva del 2 convenuto punto della decisione sul quale in ' difetto di impugnazione , si è formato il giudicato con sentenza definitiva del 10 marzo 1995 liquidò il danno nella misura ritenuta di giustizia . In parziale riforma di tale decisione , impugnata in via principale dalla compagnia assicuratrice ed in via incidentale anche dalla ON con la . pronuncia ora gravata la Corte di Appello ha liquidato il danno residuo in lire 87.044.000 così ridotta la maggior somma di lire 102.539.000 stabilita invece in primo grado , ed ha compensato le spese del giudizio di appello Per quanto ancora interessa la Corte ' relativamente alla liquidazione del danno biologico effettuata in primo grado e ritenuta dalla F compagnia e dalla ON rispettivamente eccessiva e riduttiva , ha adottato in luogo del criterio del i triplo della pensione sociale ' applicato dalla sentenza impugnata , quello del valore punto sulla base della tabella stilata dal talché Tribunale di OM per il 1999 ed in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del fatto e della entità dei postumi ( 15% + 10% per danno ha le estetico ritenuto particolarmente rilevante ) ' 3 liquidato il danno in lire 102.794.000 Ha confermato invece l'ammontare del danno morale in lire 50.000.000 che ha rivalutato in lire 55.000.000 tenuto conto dell'illiceità del fatto dell'entità del danno estetico e delle operazioni ancora necessarie per ottenere la riduzione delle cicatrici alla gamba . così come ha ' confermato nella somma rivalutata di lire 19.250.000 il rimborso dovuto per le spese mediche sostenute . Dal totale di lire 177.044.000 la Corte ha quindi detratto la somma rivalutata già erogata dalla F determinando il compagnia di assicurazione residuo dovuto nelle anzidette lire 87.044.000 Per la cassazione di tale decisione la ON ha proposto ricorso affidato a due motivi , cui la , resiste con controricorsocompagnia Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dall'EL La ricorrente ha depositato memoria con la quale ha eccepito l'inammissibilità del controricorso • MOTIVI DELLA DECISIONE stato anche notificato1. Il ricorso all'Assitalia per conto dell'I.n.a. gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della 4 ' che però dalla strada - ed allo stesso I.n.a. sentenza impugnata non risultano essere stati parti del giudizio di appello talché nei ' F confronti di detti soggetti F esso inammissibile E' parimenti inammissibile come la ricorrente ha a ragione eccepito - il controricorso giacché la relativa procura a margine è stata conferita , 11 per il legale rappresentante 11 da soggetto che ha provato di essere a tanto abilitato , che non per di più ha sottoscritto l'atto con firma illeggibile che non ne consente l'identificazione ed il cui nominativo non è comunque specificato indicando invece l'epigrafe del controricorso il nome del legale rappresentante non sottoscrittore : donde la nullità della procura stessa e l'inammissibilità del controricorso ( Cass. sez. un. n. 1167/94 e conforme giurisprudenza successiva ) 2 . La Corte territoriale ha liquidato il danno biologico in lire 102.794.000 con il criterio del sulla base della tabella del Ivalore punto Tribunale di OM per il 1999 e considerati l'età dei postumi , ed ha confermato in lire 50.000.000 , le dell'infortunata al momento del fatto e l'entità 5 rivalutate in lire 55.000.000 , la liquidazione del danno morale . Tali punti della decisione sono investiti dal primo motivo del ricorso con il quale la ricorrente ' con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 deduce c.p.c. la violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1223 1226 e , 1227 stesso codice , e dell'art. 112 c.p.c. nonché vizi di motivazione , ed a sostegno di esso afferma che la Corte territoriale pur avendo legittimamente applicato il criterio anzidetto ha ' però omesso come avrebbe dovuto di personalizzare il danno ed al riguardo richiama oltre che l'entità del quadro clinico e gli interventi chirurgici resisi necessari - la propria attività di medico chirurgo ortopedico rimasta compromessa dai postumi permanenti del sinistro e dalla quale afferma che avrebbe dovuto essere presuntivamente dedotto un reddito annuo di lire 50.000.000 La censura è infondata . La liquidazione del danno biologico deve bensì essere personalizzata tenendo conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare dell'età e del grado di invalidità del soggetto 6 leso , e tuttavia , ciò è avvenuto nella specie , nella quale legittimamente i giudici del merito non hanno invece preso in considerazione il reddito ed i riflessi del fatto sull'attività professionale . Secondo infatti , la costante giurisprudenza in caso di illecito lesivo dell'integrità psico- fisica della persona la riduzione della capacità legittimamente risarcibile lavorativa generica è che comprende tutti gli come danno biologico effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul compreso il bene della salute in sé considerato danno alla vita di relazione - e non come danno patrimoniale F che andrà invece autonomamente liquidato qualora alla riduzione della capacità lavorativa generica si accompagni anche quella della capacità lavorativa specifica che dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno ( in tal senso da ultimo Cass. nn. 1512 e 8599 del ' 2001 ) : danno biologico e danno patrimoniale attengono infatti a sfere distinte di riferimento , e in caso di lesioni personali mentre il primo ' è necessariamente sussistente in quanto immanente al fatto illecito ( danno evento ) il secondo le invece trascendente ( danno conseguenza ) lo è ' solo eventualmente ( Cass. n. 3563/96 ) 7 - non essendo stato nella Discende da ciò che liquidato il danno patrimoniale e non specie dolendosi di tale omissione la ricorrente la ' a suo dire quale si lamenta invece dell'ammontare del risarcimento del danno biologico е esiguo morale osservando al riguardo ( pag. 9 ricorso ) 亨 con il proprio appello incidentale , che aveva chiesto alla Corte di appello di riliquidare il "1 danno tenendo conto della fattispecie in esame e la particolarità del caso ' cioè a non applicare meccanicamente parametri di liquidazione anche a se del caso di supplementi di istruttoria mezzo , ' "1 tutto quanto ella deduce in punto di reddito compromissione dell'attività da lavoro e di professionale svolta non rileva agli effetti della liquidazione del danno biologico ( dal che segue l'irrilevanza anche delle istanze istruttorie sul punto delle quali lamenta la mancata ammissione : censura peraltro e prima ancora F inammissibile non avendo la ricorrente trascritto in ricorso come avrebbe dovuto in Osservanza dell'onere di autosufficienza di esso il relativo f oggetto } . le la Corte territoriale ha In definitiva legittimamente e motivatamente liquidato danno 8 biologico e danno morale tenendo conto delle sole circostanze al riguardo rilevanti : trattandosi , ' di danni non patrimoniali come tali infatti insuscettibili di essere provati nel loro preciso ' liquidazione di essi è rimessa ammontare la all'apprezzamento discrezionale del giudice del I рій volte segnalato da merito con il limite questa C.S. ( sentenze nn. 6082/96 10405/98 che essa non sia arbitraria 2037/00 ) limite che non può ritenersi superato nella specie nella quale la ricorrente ' a parte l'erroneo richiamo al proprio reddito lavorativo pretende sostanza una diversa quantificazione nella monetaria alterazionedell'accertata dell'equilibrio psico-fisico della persona cui la Corte territoriale ha invece а tali F effetti 婆 attribuito una minore valenza 3. Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di prendere in esame il motivo di appello concernente la liquidazione delle spese di primo grado ed al riguardo allega , con riferimento all'art. 360 nn. le f3 e 5 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. Il motivo è fondato : l'atto di appello investiva infatti anche tale questione , del tutto trascurata 9 dalla sentenza impugnata talché si impone F relativamente a tale solo punto ' la cassazione della decisione con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale la quale , dopo averlo esaminato regolerà anche le spese del giudizio di ' cassazione
p.q.m.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso accoglie il secondo cassa in relazione la sentenza impugnata spese del giudizio di e rinvia anche leper r cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di OM . ' nella camera di consiglio Così deciso in OM della Corte , il 20 novembre 2002 Il Consigliere est. Il Presidente F ares S-tortic I CANCELLIERE C1 NZ TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA DEPOSITATO R 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi NZ TA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di OM 2 il 07.03 serie 4 al n. 24 418 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Tave 10