Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2003, n. 58
CASS
Sentenza 8 gennaio 2003

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In tema di revocatoria fallimentare, la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, rappresentando, per converso, un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria, rispetto al quale, se non è configurabile l'interruzione della prescrizione a mezzo di semplice atto di costituzione in mora (art. 2943 comma quarto cod. civ.), è peraltro ammissibile l'interruzione derivante dalla notificazione dell'atto di citazione (nella specie, notificata prima del rilascio della procura alle liti), ex art. 2943 comma primo cod. civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2003, n. 58
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 58
Data del deposito : 8 gennaio 2003

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