Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 2
Il ricorso per cassazione proposto contro le sentenze emesse in grado di appello dai Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche è disciplinato - non dagli artt. 200 - 202 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), riguardanti le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, emesse in grado d'appello o in unico grado - ma dalle norme del vigente codice di procedura civile, con la conseguenza che il termine per la proposizione di quest'impugnazione è quello, ordinario, indicato dall'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. o dall'art. 327, primo comma, dello stesso codice, decorrente, rispettivamente, dalla notificazione o dalla pubblicazione della sentenza.
Stante il collegamento contenuto nell'art. 158 cod. proc. civ. al successivo art. 161, la nullità della sentenza, derivante da vizio di costituzione del giudice, non si sottrae al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della nullità resta precluso. Ne deriva che l'irregolare costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche, scaturente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 353 del 2002) dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche e impianti elettrici), nella parte in cui prevedeva l'aggregazione al tribunale regionale delle acque pubbliche di tre funzionari dell'ex genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante, non assume rilievo nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte, ove il motivo di nullità non sia stato dedotto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello dal predetto tribunale regionale.
Commentario • 1
- 1. Danni, mancato guadagno, risarcibilità, sussistenza, prova, criteri presuntiviAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. DUVA Vittorio - Consigliere -
Dott. CORONA Rafaele - rel. Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RA, NZ OL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato PIER FRANCESCO SICA, rappresentati e difesi dall'avvocato OBERDAN LENZI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNITÀ MONTANA ELBA E CAPRAIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 74, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA PIATTONI, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRRO PUCCI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17/00 del Tribunale regionale delle acque pubbliche di FIRENZE, depositata il 13/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso che ritenendo tempestivo il ricorso ex art. 111 della Costituzione, accoglimento del quarto motivo rimettendo a sezione semplice per l'ulteriore censura. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. FR LL e OL LO, con ricorso del 22 giugno 1995 al pretore di Livorno, sezione distaccata di Piombino, hanno chiesto che fosse accertato lo spoglio posto in essere in loro danno dalla OM montana dell'Elba e Capraia.
I ricorrenti, premesso di essere titolari di un diritto di prelievo di acqua a scopo irriguo dall'acquedotto del Salcio, hanno denunciato che la OM, subentrata alla Regione Toscana nella titolarità di un impianto di derivazione dell'acqua, ne aveva interrotto il flusso ed hanno chiesto che, accertata l'indebita interruzione, fosse ripristinata la fornitura dell'acqua da loro utilizzata.
La OM si è costituita in giudizio ed ha eccepito, tra l'altro, l'improponibilità dell'azione possessoria, trattandosi di acque pubbliche.
2. La domanda degli attori è stata accolta dal pretore e la decisione è stata impugnata dalla OM montana dell'Elba e Capraia, la quale per quanto ora interessa, ha proposto nuovamente l'eccezione d'improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 141 del t.u. delle acque pubbliche.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13 ottobre 2000, ha rigettato la domanda.
Il tribunale, preliminarmente, ha disatteso l'eccezione di improponibilità della domanda, considerando che gli attori avevano denunciato l'antigiuridicità di condotte materiali prive del sostegno di provvedimenti ed atti tenuti dall'Amministrazione e non avevano chiesto di imporre un facere all'Amministrazione pubblica. Nel merito ha ritenuto che la situazione denunciata non fosse tutelabile sotto il profilo possessorio, poiché, con altra decisione, agli attori era stata già negata la titolarità di un di diritto di derivazione dell'acqua.
3. Per la cassazione della sentenza FR LL e OL LO hanno proposto ricorso.
Resiste con controricorso la OM montana Elba e Capraia. Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, in ragione della questione di giurisdizione in esso proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Legittimità costituzionale della composizione del tribunale superiore delle acque pubbliche.
Il Collegio non ignora che, con sentenza 17 luglio 2002, n. 353, la Corte costituzionale ha dichiarato che è incostituzionale l'art. 138 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1115, nella parte in cui prevede che siano aggregati al tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex genio civile, uno dei quali deve far parte del collegio giudicante.
La decisione indicata non ha rilevanza nella decisione del presente ricorso.
Nella giurisprudenza di queste sezioni unite, ripetutamente, è stato affermato che il collegamento contenuto nell'art. 158 cod. proc. civ. al successivo art. 161 comporta che la nullità della sentenza, derivante da vizio di costituzione del giudice, non si sottrae al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della nullità resta precluso:
esemplificativamente ss.uu. 23 giugno 1971, n. 1982. Consegue che l'irregolare costituzione del tribunale superiore delle acque, dichiarata dalla Corte delle leggi con la sentenza indicata, non assume rilievo per la decisione del presente ricorso, perché essa si configura come nullità non dedotta con il ricorso per cassazione e, perciò, preclusa ai sensi del richiamato articolo 161, primo comma.
2. Eccezione d'inammissibilità del ricorso.
La OM montana sostiene che il ricorso è stato proposto oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del dispositivo della sentenza ai difensori delle parti, e, quindi, in violazione della disposizione contenuta nell'art. 202 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
L'eccezione non è fondata.
2.1. L'art. 202 del t.u. sulle acque pubbliche, richiamato nel controricorso, dispone che per il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione "si osservano le norme del Capo 5^, Titolo 5^, Libro 1^, del Codice di procedura civile", ossia del codice del 1865.
Il precedente articolo 183 stabilisce, tra l'altro, che la pubblicazione delle sentenze avviene mediante deposito in cancelleria, che il cancelliere la trasmetta all'ufficio del registro e notifica alle parti copia del dispositivo della stessa. La OM montana sostiene che da questa data decorre il termine abbreviato per la proposizione del ricorso per cassazione, il quale, nella specie, sarebbe stato notificato senza l'osservanza delle norme appena richiamate.
Le norme indicate dalla controricorrente non si applicano alla fattispecie che si sta esaminando.
2.2. Le sentenze emesse dal pretore nelle controversie possessorie e consentite in materia di acque pubbliche sono impugnabili mediante appello davanti al tribunale delle acque pubbliche: lo dispone l'art. 141, ultimo comma, del R.D. n. 1775 del 1933. Il riferimento normativo è ai tribunali regionali delle acque pubbliche istituiti presso talune sedi di Corte di appello (art. 138 del decreto). I tribunali regionali delle acque pubbliche, nell'attuale sistema, si configurano come sezioni ordinarie delle corti di appello (art. 147 del testo unico sulle acque) ed esercitano la giurisdizione nelle cause in appello delle sentenze pronunciate dai pretori nelle materie indicate dalla legge.
Dalla premessa si ricava che le sentenze pronunciate dai tribunali regionali delle acque pubbliche sono impugnabili con il ricorso per cassazione: il ricorso è quello indicato dal vigente codice di procedura civile, il quale regola anche i termini ed i modi per la proposizione di quest'impugnazione, com'è, rispettivamente, indicato dagli articoli 325, secondo comma, 327, primo comma, e 365 e seguenti.
2.3. Da quanto precede si ricava che le norme richiamate dalla OM Montana si riferiscono al ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, quando questo è proposto contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, in grado di appello o in unico grado, come è chiaramente enunciato dagli artt. 200 e 201 del testo unico del 1933.
Il ricorso per cassazione indicato da queste ultime norme, quindi, non è quello proposto contro le sentenze emesse in grado di appello dai tribunali regionali delle acque pubbliche.
Quest'ultimo ricorso, in mancanza di altre specificazioni, è regolato dall'art. 360 del vigente codice di rito processuale ed i termini per la sua proposizione sono quelli indicati dall'art. 325 e decorrono dalla pubblicazione della sentenza impugnata, oppure sono quelli indicati dal successivo art. 327, i quali decorrono dalla notificazione della sentenza come dispone l'art. 32 6 del medesimo comma.
2.4. Dalla lettura degli atti, consentita in ragione dell'eccezione proposta, si ricava che la sentenza impugnata, resa il 13 ottobre 2000, non è stata notificata e che il ricorso per cassazione è stato proposto il 1 febbraio 2001, cioè entro l'anno dalla decisione.
La notificazione del ricorso per cassazione, proposto da FR LL, pertanto, è avvenuta tempestivamente.
3. La questione di giurisdizione è contenuta nel quarto motivo del ricorso;
è proposta con la denuncia dell'errata interpretazione della legge 2248/1865 All. E ed errata interpretazione dell'art. 141 del testo unico sulle acque.
La censura è inammissibile per difetto d'interesse a proporla.
3.1. I ricorrenti dichiarano che la OM montana non aveva fornito la prova dell'esistenza di provvedimenti amministrativi, che legittimassero l'interruzione della fornitura dell'acqua e sostengono che il divieto di proporre azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione non opera alla presenza di atti materiali della stessa amministrazione, che non siano collegabili, nemmeno implicitamente, all'esercizio di un potere amministrativo.
3.2. Essi, nondimeno, si fanno carico della circostanza che l'eccezione "preliminare d'improponibilità dell'azione ex art. 141 del testo unico sulle acque pubbliche" è stata disattesa dal tribunale regionale delle acque della Corte di appello di Firenze. Ciò vale ad affermare che sulla questione di giurisdizione non c'è stata soccombenza dei ricorrenti e, quindi, manca il presupposto processuale per la proposizione dell'impugnazione oggetto del ricorso.
4. In base alla conclusione raggiunta, gli atti debbono essere rimessi al Primo presidente per l'assegnazione del ricorso ad una sezione semplice per la decisione sugli altri motivi del ricorso, con i quali alla decisione impugnata è addebitato di non avere considerato che l'azione da essi svolta aveva natura possessoria, di avere ricostruito erroneamente l'atto di citazione in appello, di non avere considerato la reale portata dell'eccezione petitoria e di avere motivato erroneamente il giudicato petitorio contenuto nella sentenza emessa il 29 novembre 1999 tra le stesse parti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile la questione di giurisdizione sollevata con il quarto motivo del ricorso e rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle sezioni semplici in ordine agli altri motivi.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio