Sentenza 1 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2002, n. 9537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9537 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
9 537 / 0 2 Aula 'B' REPUBB I CACTALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 15801/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere 16915/99 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Cron. 25600 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere Rep. k Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 21/01/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
VETTORI SETTIMA;
intimatą e sul 2° ricorso n° 16915/99 proposto da: VETTORI SETTIMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO2002 274 PETTI, che lo rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato VALENTINO FIORIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DEL TESORO;
intimato avverso la sentenza n. 1941/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 08/04/99 R.G.N. 1542/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- R.G. nn. 15801 e 16915/99 Svolgimento del processo Esponendo sei motivi di ricorso per cassazione, ulteriormente illustrati da memoria, il - Ministero del Tesoro impugna la sentenza del Tribunale di Torino, descritta in epigrafe, mediante la quale, in accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra SE OR, è stato condannato, dandosi atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, secondo quanto precisato in motivazione che non ha formato oggetto di contestazione in questa sede- a riconoscerle l'indennità d'accompagnamento a decorrere dal 1° giugno 1996. A sua volta, anche la OR, che resiste al ricorso avversario rappresentata dalla figlia TA DE LO, propone ricorso incidentale nei confronti della stessa sentenza, conte- stando, sotto più profili, la liquidazione delle spese processuali. Motivi della decisione I ricorsi del Ministero e della OR, essendo proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti. L'Avvocatura generale dello Stato invoca, in via preliminare, la nullità o l'inesistenza del- l'intero procedimento giurisdizionale perché il ricorso introduttivo, e la stessa procura di- fensiva rilasciata a suo tempo per il giudizio contenzioso era stato proposto direttamente dalla sig.ra OR, da ritenere incapace assoluta, essendo affetta, sulla base dell'espletata ctu, da deficit psichico (costituito da disorientamento tempo - spaziale per demenza seni- le) e, al riguardo articola, con tre distinte proposizioni: 1°) la violazione e/o falsa applica- zione dell'art. 75, c.p.c., nonché dell'art. 83, c.p.c., in relazione all'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.; 2°) la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. e, 3°) l'omessa o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. . 冀 Questa prima parte del ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondata perché non è affatto vero che oggetto del giudizio contenzioso, come opina cripticamente la dife- sa ricorrente, riguardi l'incapacità assoluta della OR, concernendo invece il suo peti- tum un preciso e ben definito "bene della vita", ovvero l'indennità di accompagnamento, pretesa in funzione di specifici requisiti, nella specie riconosciuti esistenti in sede di meri- to. D'altra parte, come ha più volte, e anche recentemente, affermato questa Corte in cause omologhe (v. ad es. sentenza n. 5152 del 26 maggio 1999, ben nota all'Avvocatura, es- sendo ricorrente il Ministero dell'Interno) "l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capa- cità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferi- sce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una senten- za di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale." (v. Cass. 21 aprile 1993, n. 4664 e, in generale, 3 dicembre 1994, n. 10425, senza contare le molte in corso di pubblicazione). L'Avvocatura generale dello Stato adduce, inoltre, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, c.p.c. e dell'art. 295, c.p.c., in relazione all'art. 360, I comma n. 3, c.p.c., non- ché la nullità del procedimento in relazione all'art. 360, I comma, n. 4, c.p.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c., perché, a suo dire, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto della accertata patologia psichica si risolve in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento inciden- tale ai fini della indennità di accompagnamento ma che, viceversa, avrebbe dovuto forma- re, in via pregiudiziale oggetto di apposito accertamento in sede di autonomo procedi- mento camerale ai sensi degli articoli 712 e seguenti, c.p.c.. Anche questi profili sono destituiti di fondamento e devono essere, al pari dei primi, ri- gettati. Invero, a prescindere dall'inconferente richiamo della difesa erariale alla sentenza delle Sezioni unite civili di questa Corte (n. 483/2000) (che ha assolto il privato, che intenda ot- tenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, dall'onere di chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro, dovendo poi chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo, dove si pone un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido), il Tribunale non ha affatto "statuito incidenter tantum in sede di giudizio assistenziale" su "una pregiudiziale di status", ma si è, invece, limitato a riconoscere la sussistenza dei requisiti utili per l'attribuzione del beneficio richiesto, senza alcuna valutazione circa l'incapacità dell'assistito di provvedere ai suoi generali interessi, che costituisce l'indefettibile presupposto per giustificare l'interdizione (art. 414, cod.civ.), oltretutto il posto per giustificare l'interdizione (art. 414, cod.civ.), oltretutto il deficit psichico, di per sé, non integrando, come osserva la difesa della OR, una incapacità naturale assoluta, né potendosi opinare, come sembra proporre la difesa erariale, un intervento automatico del Giudice dell'interdizione, senza l'attivazione dei soggetti che ad esso possono ricorre- re. Per parte sua la OR, premesso che in sede di discussione avanti il Tribunale erano sta- te depositate le note spese sia di II grado che di I grado, impugna la sentenza perché il Giudice di II grado: a) nulla ha detto circa le spese di I grado;
violando, (art. 360, n. 3, c.p.c.) l'art. 91, c.p.c., che sancisce la regola generale che le spese devono essere poste a carico del soccomben- te;
b) è incorso in omessa motivazione (art. 360 n. 3) poiché non si è espresso sul punto nonostante l'appellante avesse richiesto la rifusione delle spese di I e II grado;
c) ha erro- neamente liquidato le spese di II grado (art. 360, nn.3-5, c.p.c.) avuto riguardo alle tariffe vigenti (D.M. 5 ottobre 1994 n. 585), benché nella nota spese depositata fosse stato fatto riferimento a causa di valore indeterminabile minimo e comunque allo scaglione compre- so tra i 10 ed i 50 milioni di lire, che implica un diritto base di £. 25.000, essendo indebita l'applicazione dello "scaglione più basso", affermato dal Tribunale, tenuto conto che l'ac- certamento dello stato sanitario, che giustifica il riconoscimento dell'indennità d'accom- pagnamento ai sensi dell'art. 13, c.p.c., comporta la decisione di una causa di valore supe- riore a 10 milioni (rientrando il valore del giudizio, sulla base di dieci annualità, tra i 50 ed i 100 milioni di lire). Quanto ai primi due profili è appena il caso di segnalare che la denuncia della violazione dell'art. 91, cod.proc.civ., per avere il Giudice di 2° grado "nulla detto" in merito alle spe- se di 1° grado, "che devono essere poste a carico del soccombente", secondo la regola ge- nerale espressa dalla citata disposizione, non merita di essere condivisa. Il vizio di omessa pronunzia sussiste quando manchi la decisione su uno dei capi della domanda, autonomamente apprezzabile, ovverosia quando sia omesso il provvedimento indispensabile con riferimento al caso concreto (Cass., 19 settembre 1999, n. 10813). Pertanto, il vizio d'omessa pronunzia può utilmente essere fatto valere solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richie- da una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni (Cass. 23 novembre 1999, n. 12984). Nella specie, la condanna al pagamento delle sole spese processuali del processo d'appello ha costituito implicito rigetto della domanda di con- danna alle spese di primo grado. Quanto all'ulteriore profilo di doglianza, concernente l'erronea misura di liquidazione del- le spese, è ben vero che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e de- gli onorari d'avvocato in misura inferiore a quelli esposti nella notula, dovendo dare ade- guata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci, per consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione in relazione al- l'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 (v. Cass. 23 marzo 1998, n. 3074). Tuttavia, poiché l'esposizione del gravame non riporta, secondo la regola dell'autosuffi- cienza del ricorso, desumibile dall'art. 366, cod.proc.civ., il contenuto di tale notula, ma si limita a una serie di contestazioni incentrate, con censure assolutamente generiche, sulla "applicazione dello scaglione più basso" da parte del Tribunale, a fronte di un valore della causa compreso fra i 10 e i 50 milioni, se non fra i 50 ei 100 milioni, senza alcun riferi- mento al periodo controverso (circa tre anni dalla data del riconoscimento della presta- zione alla lettura del dispositivo), non è possibile in questa sede, trattandosi della denun- cia di un error in iudicando, che non consente il diretto esame degli atti, una puntuale ve- rifica della pretesa violazione dei minimi, sia per i diritti che per gli onorari, con la con- seguenza di rendere inammissibile questa censura. (v. Cass. 16 marzo 2000, n. 3040; 25 maggio 2000, n. 6864; v., anche, 17 dicembre 1994, n. 10834). Anche il ricorso incidentale deve, pertanto, essere respinto. A Spese compensate in considerazione della reciproca soccombenza. S S A T ,
P.Q.M.
A S E P S La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa fra le parti le spese processuali. T S I 3 0 O D Così deciso in Roma il 21 gennaio 2001 1 3 P , . 5 M O T I . L R Il Consigliere estIllino L A N A ' O D L B 3 E L I 7 Il Presidente T E - D D 8 - I 1 S 1 A N D E E E d S , G L Can O IL CANCELLIERE A G R in E T O L S to T I ita I G T A os E R L I Dep oggi, 1.LUG.2002 L D E D O 6 IL CANCEL моне