CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 19684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19684 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA MI AN nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del TRIB. LIBERTA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19684 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO AT MI ND ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. dello stesso tribunale ha rigettato l'istanza di revoca e/o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari al ricorrente applicata in ordine al delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. Il ricorrente deduce: 1. «mancanza di motivazione», in ordine al primo motivo di appello con cui si era dedotta la carenza del requisito dell'attualità del periculum di reiterazione. 2. «inosservanza dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. La censura attiene al difetto di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, a fronte del lasso temporale trascorso dall'epoca dei fatti (un anno), la giovane età dell'imputato, l'assenza di precedenti penali, il reperimento di un'attività lavorativa, lo svolgimento di attività lavorativa con autorizzazione del giudice. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale RO LI, con requisitoria in data 2/02/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con note di replica in data 9/02/2023, la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati. 1. La lettura dell'ordinanza impugnata consente di escludere il paventato vizio di motivazione, anche sotto il profilo della mancanza, risultando che il Tribunale territoriale si sia confrontato con gli argomenti addotti in sede di richiesta di riesame. In particolare, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo semplicemente, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 - 01). In tema di misure coercitive, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle 2 condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9500 del 2016, non massimata;
Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785 - 01). Tale valutazione prognostica (e tale analisi della fattispecie) risulta essere stata effettuata dall'ordinanza impugnata, anche con riferimento alle ragioni che impediscono la sostituzione della misura domiciliare, peraltro già incisa da ampio permesso di allontanamento per esigenze lavorative, con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Con riguardo, poi, al tempo trascorso dal fatto, costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalarnana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832) che, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda) o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare: e questo in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/9/2016, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Nel caso in esame, mediante il richiamo alle modalità del fatto ed alla gravità del reato - anche in ragione dell'elevato importo oggetto dell'ingiusto profitto e delle modalità non affatto elementari della condotta - si è dato motivatamente conto di come non siano sopravvenuti elementi tali da neutralizzare quel periculum che era stato posto a fondamento della misura, tenuto anche conto che la contestazione del reato abbraccia un periodo consistente (da aprile 2020 sino a novembre 2021). Con la conseguenza che nessuna illogicità sconta l'ordinanza impugnata per avere, al pari del G.I.P., ritenuto avere valenza recessiva lo stato di incensuratezza dell'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, 3 così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/02/2023
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19684 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO AT MI ND ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. dello stesso tribunale ha rigettato l'istanza di revoca e/o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari al ricorrente applicata in ordine al delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. Il ricorrente deduce: 1. «mancanza di motivazione», in ordine al primo motivo di appello con cui si era dedotta la carenza del requisito dell'attualità del periculum di reiterazione. 2. «inosservanza dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. La censura attiene al difetto di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, a fronte del lasso temporale trascorso dall'epoca dei fatti (un anno), la giovane età dell'imputato, l'assenza di precedenti penali, il reperimento di un'attività lavorativa, lo svolgimento di attività lavorativa con autorizzazione del giudice. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale RO LI, con requisitoria in data 2/02/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con note di replica in data 9/02/2023, la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati. 1. La lettura dell'ordinanza impugnata consente di escludere il paventato vizio di motivazione, anche sotto il profilo della mancanza, risultando che il Tribunale territoriale si sia confrontato con gli argomenti addotti in sede di richiesta di riesame. In particolare, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo semplicemente, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 - 01). In tema di misure coercitive, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle 2 condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9500 del 2016, non massimata;
Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785 - 01). Tale valutazione prognostica (e tale analisi della fattispecie) risulta essere stata effettuata dall'ordinanza impugnata, anche con riferimento alle ragioni che impediscono la sostituzione della misura domiciliare, peraltro già incisa da ampio permesso di allontanamento per esigenze lavorative, con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Con riguardo, poi, al tempo trascorso dal fatto, costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalarnana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832) che, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda) o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare: e questo in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/9/2016, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Nel caso in esame, mediante il richiamo alle modalità del fatto ed alla gravità del reato - anche in ragione dell'elevato importo oggetto dell'ingiusto profitto e delle modalità non affatto elementari della condotta - si è dato motivatamente conto di come non siano sopravvenuti elementi tali da neutralizzare quel periculum che era stato posto a fondamento della misura, tenuto anche conto che la contestazione del reato abbraccia un periodo consistente (da aprile 2020 sino a novembre 2021). Con la conseguenza che nessuna illogicità sconta l'ordinanza impugnata per avere, al pari del G.I.P., ritenuto avere valenza recessiva lo stato di incensuratezza dell'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, 3 così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/02/2023