Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 2
Il delitto di frode nell'esercizio del commercio è configurabile anche nel caso in cui l'acquirente non effettui alcun controllo sulla merce offerta in vendita, essendo irrilevanti sia l'atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, che la possibilità per l'acquirente di accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella richiesta. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di abbigliamento ed accessori, in parte recanti loghi riconducibili a marchi griffati e registrati ed in parte privi di marchio CE o con marchio CE contraffatto, indicativo della locuzione "China - Export", aventi prezzo vile e riportanti una composizione merceologica non corrispondente a quanto dichiarato nelle etichette dei singoli capi; conformi, Sez. III, n. 23818, n. 23819, n. 23820, n. 23821, n. 23822, n. 23823, n. 23824, n. 23825, n. 23826 e n. 23827 del 2009, non massimate).
Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è integrato dalla mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato. (Conformi, Sez. III, n. 23818, n. 23819, n. 23820, n. 23821, n. 23822, n. 23823, n. 23824, n. 23825, n. 23826 e n. 23827 del 2009, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 23819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23819 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 30/04/2009
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 00651
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 029863/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
nei confronti di:
1) ZH TANG N. IL 11/04/1980;
avverso ORDINANZA del 16/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.M.;
Udito il difensore Avv. Bertolone Francesco di fiducia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - A carico di Rongzhen Tang titolare di impresa commerciale, con provvedimento del 23/5/2008, veniva applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta del Pubblico Ministero, la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale di vendita al pubblico di abbigliamento ed accessori, fino ad allora esercitata.
Il provvedimento era giustificato dagli esiti di un accertamento svolto da personale della Guardia di Finanza della compagnia di Milazzo che, nel corso di un controllo per fini fiscali all'interno dell'esercizio commerciale gestito dal prevenuto, rinveniva prodotti esposti in vendita, in parte recanti loghi riconducibili a marchi griffati e registrati, in quanto simili a quelli di note case di moda, in parte privi dei marchi CE o con marchi CE contraffatti (indicativi della locuzione "China - Export") ovvero riportanti composizione merceologica che, ad un esame sommario, oltre che per il prezzo di vendita inferiore di circa il 50% rispetto a quello normalmente praticato su capi originali, appariva essere non corrispondente a quanto dichiarato in etichetta. All'indagato venivano contestati i reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p.. 2 - Avverso il provvedimento interdittivo il prevenuto proponeva appello, (deducendo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alle fattispecie delittuose contestate, l'insussistenza delle esigenze cautelari e la sproporzione della misura imposta rispetto alle pretese esigenza di tutela.
3 - Il Tribunale di Messina, decidendo ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello proposto, annullava l'ordinanza del G.I.P., osservando - quanto al reato ex art. 517 c.p. - che per la sua sussistenza non poteva dirsi sufficiente l'imitazione di un marchio o di un segno distintivo adottato da altro imprenditore, occorrendo che la somiglianza tra i segni e l'idoneità ingannatoria fossero accertati attraverso un esame sintetico dei segni medesimi ed avuto riguardo ai consumatori di media diligenza dello specifico prodotto. Nel caso in esame, trattavasi di marche talmente diffuse da risultare difficile che un consumatore di media diligenza potesse essere tratto in inganno da una grossolana imitazione. Inoltre - osservava il Tribunale - costituisce un dato ormai acquisito da parte dei consumatori il fatto che presso la stragrande maggioranza dei negozi cinesi presenti in Italia sia difficile trovare una famosa griffe in originale, per cui colui che si accinge a fare acquisti in tali negozi non può essere tratto in inganno da una grossolana imitazione di marche dalla diffusività generalizzata. Neppure poteva ritenersi sussistente il dolo del reato di cui all'art. 515 c.p., per la cui sussistenza occorrono la coscienza e la volontà di consegnare una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita. Per contro, le fatture acquisite dimostravano che il titolare del negozio cinese presso cui i prodotti erano stati sequestrati era un mero rivenditore al dettaglio di prodotti acquistati da altri rivenditori o grossisti. Non poteva, pertanto, sostenersi che l'attuale indagato fosse a conoscenza che determinati prodotti (ad esempio, indumenti) erano privi delle caratteristiche qualitative indicate nell'etichetta (ad esempio, cotone misto piuttosto che cotone al 100%), tanto più che, per giungere a tali conclusioni, gli stessi inquirenti avevano dovuto affidare tale indagine ad un laboratorio chimico.
4 - Avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, quanto al reato ex art. 517 c.p., esso doveva ritenersi integrato per il fatto che la norma richiede semplicemente una imitazione del marchio o del segno distintivo, atta a trarre in inganno l'acquirente sulle caratteristiche essenziali del prodotto. Ritenere, come sostenuto nel provvedimento impugnato, che nei negozi "cinesi" si vendono solo o prevalentemente beni contraffatti, cosicché il cliente è avvisato della natura della merce che si accinge ad acquistare, è argomentare inaccettabile.
Quanto al delitto ex art. 515 c.p., apparivano illogiche ed immotivate le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale per escludere la consapevolezza, in capo all'indagato, di porre in commercio beni dei quali non aveva puntualmente accertato la provenienza, le caratteristiche dichiarate, la conformità alla legge. Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. L'indagato depositava memoria difensiva, deducendo l'insussistenza dei reati ipotizzati e, soprattutto, di esigenze cautelari tali da legittimare l'adozione della misura interdittiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
5 - Il gravame è fondato e va accolto.
5.1 - Invero, il delitto di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) - che ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando "il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge" - ha per oggetto la tutela dell'ordine economico, giacché richiede semplicemente un'imitazione del marchio o del segno distintivo, ancorché non registrato o riconosciuto, atta a trarre in inganno l'acquirente sulle caratteristiche essenziali del prodotto, con la conseguenza che colui che mette in circolazione prodotti con segni ingannevoli lede l'interesse generale alla lealtà degli scambi commerciali (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 13/11/2007 n. 2003, Marzullo;
Sez. 3, 9/12/1998 n. 1735, Tombola). In sostanza, il reato è integrato dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o di prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi imitanti (senza necessità di contraffazione o di alterazione) quelli già adottati da altro imprenditore (non necessariamente registrati), con possibilità di creare confusione sulla provenienza dei beni stessi. Mentre, secondo il costante indirizzo dottrinario e giurisprudenziale, le fattispecie penali previste dall'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi) esigono la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere con il marchio originario o con il segno distintivo) (cfr., ex multis, Cass. Sez. 5, 26/6/1996 n. 7720), la fattispecie prevista dall'art. 517 c.p. prescinde, oltre che dall'esistenza di un marchio registrato, dalla falsità dello stesso, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni. La mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto integra essa stessa l'elemento oggettivo del reato, per la cui sussistenza non rilevano, come si è detto, ne' l'esistenza di un marchio registrato o riconosciuto, ne' l'effettiva contraffazione dello stesso e neppure la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato, dovendosi ritenere sufficiente, per la configurabilità del reato ex art. 517 c.p., la mera attitudine, derivante dalla imitazione del marchio, a trarre in inganno colui che acquista.
L'espressione "chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto dispositivo, bensì come attività consistente nel mettere sul mercato beni con segni distintivi di per sè idonei a trarre in errore la controparte, trattandosi di reato di pericolo, diretto alla tutela dell'ordine economico. La semplice traditio del bene dal grossista al dettagliante costituisce essa stessa "messa in circolazione", in quanto sicuramente si configura quale atto diffusivo della merce (cfr. sen. n. 1735/1999, Tombola, cit). In quest'ottica, appaiono allora del tutto irrilevanti le considerazioni svolte dal Tribunale nelle ordinanze impugnate, secondo cui, dato come fatto notorio che nei negozi "cinesi" si vendono solo o prevalentemente beni contraffatti, a ciò consegue che il cliente è "preventivamente" avvertito circa la natura della merce che si accinge ad acquistare e non può essere, conseguentemente, fuorviato. Simile argomentare non solo è in contrasto con quanto poc'anzi esposto circa il momento consumativo del reato, ma appare viziato anche sotto un profilo di ordine logico, perché - come rilevato anche dal Pubblico Ministero impugnante - vorrebbe dire riconoscere di fatto una "zona franca" nel cui ambito il precetto penale può essere tranquillamente eluso.
5.2 - Fondato è il gravame anche avuto riguardo alla fattispecie di cui all'art. 515 c.p., sussistente quanto meno nella forma tentata. La contestazione riguarda la vendita ed offerta alla clientela di prodotti per qualità e provenienza diversi da quelli dichiarati: in particolare, abbigliamento ed accessori realizzati con materiali difformi da quelli risultanti in etichetta, ovvero sprovvisti del marchio CE oppure con marchio CE contraffatto.
Ora questa Corte, giudicando in materia di impugnazioni avverso misure cautelari personali, coercitive o interdittive, non può rivisitare gli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate nè, tanto meno, valutarle nell'ottica soggettiva dell'inquisito, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura e poi del Tribunale, in sede di riesame o di appello. Il controllo di legittimità è, pertanto, circoscritto al solo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Sotto questo profilo, l'ordinanza del Tribunale di Messina è certamente censurabile, in quanto perviene a conclusioni incongrue rispetto agli elementi fattuali dai quali prende le mosse. Posto che, malgrado si parli di "frode" in commercio, rimane estraneo alla configurazione della fattispecie l'inganno dell'acquirente, non essendo necessario ad integrare il reato uno speciale atteggiamento del venditore ne' l'uso da parte di questi di manipolazioni, raggiri o sotterfugi, ed il delitto, che richiede il dolo generico, sussiste anche quando il compratore avrebbe ben potuto accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella da lui richiesta (cfr. Cass. Sez. 6, 26/4/1974 n. 9381, Medaglia;
conf. Sez. 5, sent. n. 1263/1967, La Marca), nella specie è stato accertato che la differenza qualitativa dei prodotti esposti in vendita emergeva anche da un'analisi sommaria degli stessi (indipendentemente dalle analisi chimiche successivamente effettuate) e la non conformità per tipologia merceologica a quanto dichiarato in etichetta era facilmente desumibile anche dal prezzo di vendita, estremamente basso rispetto a quello di mercato di un capo avente effettivamente le caratteristiche merceologiche solo apparentemente dichiarate da quello posto in vendita. Inoltre, è risultato che molti dei prodotti presenti in negozio erano privi di marchio "CE" ovvero recavano un marchio "CE" contraffatto.
Ora, la marcatura "CE" è stata istituita dalla legislazione comunitaria in quanto, con l'apposizione del marchio, il produttore o il suo legale rappresentante dichiara che la conformità del suo prodotto con i requisiti essenziali richiesti dal mercato comunitario è stata certificata. In base alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la presenza del marchio è obbligatoria nei paesi membri dell'Unione Europea ed attesta, come si è detto, la conformità del prodotto a standards minimi di qualità, costituendo, dunque, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista. Tra l'altro, il logo "CE" deve essere impresso in modo visibile, leggibile ed indelebile ed ha un unico e peculiare grafismo, rappresentato dalla sigla "CE" che deve essere riportata sul prodotto, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento, in modo da consentirne la commercializzazione nel territorio comunitario.
Trattasi di normativa extrapenale integratrice del precetto imposto dalla disposizione codicistica.
Alla luce di quanto premesso, non appare ne' congruo ne' corretto il percorso motivazionale offerto dal Tribunale per pervenire alla esclusione dell'elemento soggettivo del reato ex art. 515 c.p., non potendosi sic et simpliciter attribuire alla negligenza dell'indagato il doveroso controllo sulla merce offerta in vendita.
6 - L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame, che dovrà estendersi anche alla attualità delle esigenze cautelari che la misura intende salvaguardare, ovviamente non valutate dal Tribunale nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2009