Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 23819
CASS
Sentenza 30 aprile 2009

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Il delitto di frode nell'esercizio del commercio è configurabile anche nel caso in cui l'acquirente non effettui alcun controllo sulla merce offerta in vendita, essendo irrilevanti sia l'atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, che la possibilità per l'acquirente di accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella richiesta. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di abbigliamento ed accessori, in parte recanti loghi riconducibili a marchi griffati e registrati ed in parte privi di marchio CE o con marchio CE contraffatto, indicativo della locuzione "China - Export", aventi prezzo vile e riportanti una composizione merceologica non corrispondente a quanto dichiarato nelle etichette dei singoli capi; conformi, Sez. III, n. 23818, n. 23819, n. 23820, n. 23821, n. 23822, n. 23823, n. 23824, n. 23825, n. 23826 e n. 23827 del 2009, non massimate).

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è integrato dalla mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato. (Conformi, Sez. III, n. 23818, n. 23819, n. 23820, n. 23821, n. 23822, n. 23823, n. 23824, n. 23825, n. 23826 e n. 23827 del 2009, non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 23819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23819
    Data del deposito : 30 aprile 2009

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