Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14591 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
145014591/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. n. 1340/2000 Cron. 34002 Consigliere Dott. Paolo STILE Cons. relatore Rep. Prof. Bruno BALLETTI Consigliere Udienza 17 aprile 2002 Dott. Maura LA TERZA Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del suo legale - rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Marazza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via delle Tre Madonne 8, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 1 0 8 0 1 NA AN, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Angelozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al viale delle Milizie 38, giusta procurà a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 311/98 del 13 gennaio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 11077/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Maurizio Marazza;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma FR IN conveniva in giudizio la "RAI- Radiotelevisione Italiana" s.p.a. alle cui dipendenze aveva prestato - lavoro dal 21 maggio 1962 al 19 giugno 1989 - chiedendo all'adito Pretore di voler dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo dell'indennità di anzianità dovuta al 31 maggio 1982 e del t.f.r. dovuto successivamente a tale data fino alla risoluzione del rapporto, con l'inclusione nella base di calcolo di detto istituto retributivo normativo del 6,70% della retribuzione accreditato dalla RAI sul conto di 2 ' previdenza acceso in favore dell'istante e di cui all'art. 42, n. 1 del contratto collettivo di lavoro e, per l'effetto, condannare la Società a corrispondere al ricorrente la somma di L.
5.427.000 maggiorata degli interessi legali calcolati sulle somme rivalutate>>. La società convenuta si costituiva in giudizio impugnando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro rigettava la domanda attorea, ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di Roma (quale Giudice del lavoro di secondo grado) riformava la sentenza pretorile e dichiarava il diritto di FR IN al ricalcolo dell'indennità di anzianità dovuta al 31 maggio 1982 e del t.f.r. dovuto successivamente a tale data, con l'inclusione nella base di calcolo dei menzionati istituti del 6,70% della retribuzione accreditata dalla RAI sul conto di previdenza aziendale R R acceso in favore del IN>>. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) la contrattazione collettiva prevede a favore del lavoratore un trattamento di previdenza mediante accreditamenti e versamenti mensili rispettivamente a carico della società e del lavoratore per il 6,70% e per il 2,60% dello stipendio individuale mensile e, secondo l'art. 42 del contratto, il lavoratore può ottenere la liquidazione del conto per intero o optare per il trattamento 3 pensionistico integrativo>>; *) il quadro contrattuale e normativo rivela la natura retributiva degli accreditamenti nel fondo di pensione integrativa, caratterizzati da una forma continuativa e non occasionale di arricchimento indiretto del dipendente, originato e connesso al rapporto di lavoro e come tale utile sia per il calcolo dell'indennità di fine rapporto sia per il t.f.r., che, salva diversa regolamentazione dei contratti collettivi, prevede l'inclusione di tutti gli emolumenti non meramente occasionali>>; *) l'evoluzione della contrattazione RAI conferma tale natura, [in quanto] la nota a verbale in calce all'art. 42 del contratto collettivo dell'8 giugno 1987 prevede alla lettera c uno stanziamento annuale, precisando che esso non potrà considerarsi ad 8 alcun titolo ed effetto retribuzione (tale clausola non viene impiegata 8 con riferimento al calcolo dell'accreditamento in esame, regolato dalla lettera a della citata nota) e solo il contratto del 9 maggio 1990 stabilisce espressamente, sempre in analoga nota, che l'accreditamento in questione "non è computabile agli effetti di alcun istituto legale o contrattuale" in linea con l'art. 2110 cod. civ. novellato>>. Per la cassazione di tale sentenza la "RAI-Radiotelevisione Italiana" s.p.a. propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. L'intimato FR IN resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2121 (vecchio testo) cod. civ. e dell'art. 2121, primo comma, cod. civ. (testo risultante dalla legge n. 297/1982) e 1363 cod. civ.” - addebita al Giudice di appello: a) di non aver fatto una corretta gestione delle norme legali relative all'indennità di anzianità ed al t.f.r. non potendosi condividere ... l'affermazione del Tribunale (relativa alla irrilevanza del fatto che il lavoratore benefici degli accantonamenti solo in futuro), in quanto l'ingresso del beneficio risultante dall'accreditamento è non solo RR differito nel tempo ad un momento successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro ma è anche condizionato da una scelta del lavoratore che dà concreto contenuto all'obbligazione del datore che, come si è visto, può avere un contenuto pari, equivalente o superiore all'importo degli accrediti>>; b) per quanto riguarda la parte della domanda relativa al periodo successivo al 31 maggio 1982, di avere preso in considerazione la sola normativa dello specifico istituto omettendo di considerare, in virtù del canone della totalità e coerenza ermeneutica sancito dall'art. 1363 cod. civ. se nell'ambito del contratto RAI fossero rinvenibili altre definizioni della retribuzione parametro che escludessero gli accreditamenti al fondi di previdenza dalla base di calcolo del t.f.r.>>. 5 II Il ricorso come dinanzi proposto - la cui censura “centrale” si sostanzia nel rilievo secondo cui la corresponsione degli importi in percentuale sulla retribuzione sul conto di previdenza non costituirebbero compensi a carattere continuativo con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese [art. 2121 cod. civ. nella sua “antica” formulazione relativamente all'indennità di anzianità] ovvero somme corrisposte in dipendenza del rapporto lavorativo [art. 2121 cod. civ. nella "nuova" formula riferita al t.f.r.], ma rappresenterebbero solo meri accreditamenti frutto di operazioni M - si appalesa contabili e condizionati alla scelta del lavoratore>> ك infondato, in quanto la cennata censura si fonda su formalistiche الا argomentazioni che contrastano con la reale situazione di fatto e di diritto "pacificamente” accertata a mente della quale le somme de quibus corrisposte dalla società ricorrente mediante versamento sul conto di previdenza del lavoratore rientrano sicuramente nell'ambito degli obblighi retributivi a carico della datrice di lavoro e sono comunque dovute a favore del lavoratore secondo modalità differenti (che non ne alterano, peraltro, la natura). Al riguardo è da precisare (analogamente, anche per la parte motiva, a quanto di recente ritenuto da Cass. n. 13358/2001) che, per quanto concerne i trattamenti pensionistici integrativi aziendali, la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite (anche in sede di 6 composizione di contrasto) ha ripetutamente affermato che essi hanno natura giuridica di retribuzione differita pur se, in relazione alla loro funzione previdenziale (che spiega la sottrazione alla contribuzione previdenziale dei relativi accantonamenti, disposta in via di interpretazione autentica dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - dall'art. 9 bis del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1° giugno 1991 n. 166), sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato attinenti alla corrispettività con la prestazione lavorativa [così Cass. S.U. 1° febbraio 1997 n. 974; cfr., altresì, Cass. S.U. 9 maggio 2000 n. 296, 30 dicembre 1999 n. 946, 29 agosto 1998 n. 8601, 20 ottobre 1995 n. 10928: indirizzo giurisprudenziale che vale a chiarire il senso della sentenza n. 12427/1991 riferita esclusivamente al profilo "fiscale” della questione e, quindi, impropriamente richiamata dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ed in sede di discussione]. о в п Dalla cennata giurisprudenza è stato precisato: che i trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva privi di autonoma soggettività, hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della 7 retribuzione ricevuta;
che detta natura retributiva pure riferibile ai c.d. “conti individuali”, costituiti da versamenti mensili, integranti, insieme con l'indennità di anzianità, il trattamento di quiescenza;
e che può parlarsi di natura retributiva del credito avente ad oggetto una prestazione con funzione previdenziale o assistenziale facendo riferimento, appunto, ad una nozione di retribuzione correlata alla corrispettività intesa in senso ampio, siccome rivolta a soddisfare determinate esigenze di vita del lavoratore, dato che nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa è intimamente implicata la persona stessa del lavoratore. Ciò premesso circa i trattamenti pensionistici integrativi, ne costituisce logico corollario il riconoscimento della natura retributiva, ai fini del computo nelle "indennità finali" in questione (indennità di anzianità ex art. 2120 cod. civ. nel testo originario, e trattamento di fine Z O R rapporto ai sensi dell'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297 modificativo dello stesso art. 2120), naturalmente anche dei versamenti effettuati dal datore di lavoro, in osservanza di obbligo derivante da contratto collettivo, mediante accreditamenti sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della costituzione e dell'erogazione di un “trattamento pensionario integrativo”, come quello di che trattasi nella fattispecie, previsto in tema di “previdenza aziendale" dalla contrattazione collettiva per i dipendenti della RAI. 0 0 8 3 Correttamente il Tribunale di Roma ha motivato al riguardo, con interpretazione della normativa collettiva esatta ed esente dai vizi denunziati in ricorso, riconoscendo la natura di retribuzione, agli anzidetti fini, degli accreditamenti sul fondo di pensione integrativa effettuati dal datore di lavoro, in quanto costituenti una forma continuativa e non occasionale di arricchimento indiretto del dipendente, istituzionalmente connessa alla sussistenza ed allo svolgimento del rapporto di lavoro. Più specificamente il Giudice di appello ha osservato, parimenti svolgendo motivazione congrua e del tutto corretta, che gli accreditamenti in questione sono riconducibili alla retribuzione utile ai fini del calcolo sia dell'indennità d'anzianità, secondo la disciplina in vigore fino al 31 maggio 1982 (prima dell'intervento della legge n. R 297/1982), costituendo forme di compenso continuativo oltre che P obbligatorio ai sensi dei contratto collettivo, e sia pure ai fini del calcolo del t.f.r. di cui alla legge n. 297/1982, essendo a tali fini considerate facenti parte della retribuzione base per il calcolo delle quote annuali di detto trattamento finale tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese. Significativa, e decisamente conferente nel senso della interpretazione sostenuta dal Tribunale di Roma e qui confermata, è da ritenere la circostanza - evidenziata appunto nell'impugnata sentenza - che soltanto nel contratto collettivo del maggio 1990, successivo ai fatti per cui è causa, è stata esplicitamente esclusa la computabilità degli accreditamenti in questione ai fini del trattamento di fine rapporto, e ciò in attuazione della deroga consentita dal secondo comma del citato art. 2120 (ex lege n. 297/1982): tale espressa B previsione derogativa comprovando dunque in maniera evidente la volontà delle parti collettive di non escludere, per il periodo precedente, la computabilità delle suddette erogazioni. III -. In definitiva, il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannata al rimborso, a favore del controricorrente FR IN, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 14,50, oltre a euro 2.500 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 17 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Tareste fazму Dr. Rullia estemmen Shallo IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 OTT. 2002 е E CA R IL CANCELLIERE P U