Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
Sui crediti aventi ad oggetto le quote aggiuntive di cui all' art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n.67 spettano rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale norma (14 marzo 1988) o dalla data della relativa maturazione quanto ai ratei maturati a partire dal centoventunesimo giorno dalla data predetta (14 marzo 1988).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RC SI ES, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, N^ 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMOLO MARCON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1218/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/01/97, R.G.N. 312/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato Giorgio NATOLI;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
RC RO TE, in proprio (quale titolare di pensione SO 20265507) e quale erede del marito RO DO (titolare di pensione VO 50301366), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 31 gennaio 1997 (che, in riforma della decisione di primo grado, assolveva l'INPS da tutte le domande proposte nei suoi confronti dalla RC RO ed altri) dolendosi esclusivamente del mancato riconoscimento del diritto a rivalutazione ed interessi sulle quote aggiuntive di pensione, spettanti dal 1^ gennaio 1988 ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 (interpretato dall'art. 3, c. 2 bis del d.l. n.86 del 1988,
convertito in legge n.160/1988, e oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 1990). Sul punto (che è l'unico ad interessare in questa sede) il Tribunale -richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ. in quanto non prevedente, in caso di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni previdenziali, l'obbligo, per il giudice, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito ai sensi degli artt. 429, terzo comma, cod. proc. civ. 150 disp. att. stesso codice con decorrenza dal giorno della verificazione delle condizioni responsabilità dell'istituto o ente debitore)- osservava che la legale responsabilità dell'Istituto (presupponente la reiezione della domanda o l'inutile decorso di centoventi giorni dalla medesima), non era nella specie ravvisabile, in quanto (così inteso -anche in rapporto alle censure dell'attuale ricorso- il senso della motivazione) l'Istituto stesso aveva provveduto. (di sua iniziativa e prima di corrispondente domanda) al pagamento delle quote anzidette.
La decisione è censurata con un unico motivo di ricorso, mediante il quale, denunciandosi, in relazione all'art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 429 cod. proc. civ. e 1219 e 1224 cod. civ. , si sostiene, con il richiamo di numerosi precedenti giurisprudenziali, la fondatezza della pretesa del riconoscimento della - rivalutazione delle quote di pensione base, con relativi interessi, dalle scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, alla stregua, in particolare, dei rilievi seguenti:
a) la rivalutazione dei crediti previdenziali prescinde dalla colpa dell'ente debitore, onde è infondata la tesi dell'INPS circa la non debenza di rivalutazione e interessi per il periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 1990;
b)lo stesso Istituto, corrrispondendo d'ufficio gli interessi sul capitale liquidato a seguito di tale sentenza, ha riconosciuto al proprio debito la natura di debito di valore;
c) la rivalutazione, che costituisce una componente del complessivo credito previdenziale (equiparato a quello di lavoro), decorre dalla maturazione dei singoli ratei, non essendo nella specie applicabile lo spatium deliberandi di centoventi giorni, data la già avvenuta presentazione della domanda di pensione originaria e la conseguente superfluità di una ulteriore e specifica domanda per rivalutazione e interessi (la cui cumulabilità è incontestabile con riguardo a ratei anteriori al 31 dicembre 1991).
L'INPS ha depositato procura.
V'è stato disposto di memoria per la ricorrente.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato alla stregua dei rilievi seguenti. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 12 aprile 1991 n. 156 e 27 aprile 1993 n. 196, il creditore di prestazioni previdenziali o assistenziali ha diritto a veder incrementato il proprio credito di rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di reiezione della domanda o dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione di essa senza che l'ente destinatario si sia pronunciato o, infine, ove una domanda non sia richiesta, dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla nascita del diritto. Inoltre, dopo le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8478 e 8481 del 20 luglio 1993, costituisce ormai giurisprudenza consolidata della quale ha preso atto anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 1994) il principio che, in ipotesi di obbligazioni previdenziali o assistenziali, il credito degli accessori ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. prescinde (come nel caso di crediti di lavoro) dall'imputabilità soggettiva del ritardo del debitore nell'adempimento, costituendo una componente indefettibile del credito principale avente ad oggetto la prestazione previdenziale o assistenziale.
Ciò premesso, osserva il Collegio che la tesi del Tribunale, circa la non configurabilità, con riguardo all'INPS, della legale responsabilità considerata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, non tiene conto del fatto che, non essendo nella specie necessaria -in relazione alla disciplina dettata dall'art. 21, sesto comma, della legge n.67 del 1988, interpretato dall'art. 3, c.2 bis del decreto-legge n.86 del 1988, convertito in legge n.160 del 1988 e oggetto della sentenza costituzionale n. 72, del 1990- la preventiva domanda dell'interessato (cfr. Cass . 28 dicembre 1998 n.12861), la legale responsabilità dell'Istituto, con a conseguente decorrenza del diritto del pensionato a rivalutazione ed interessi, si è realizzata allo spirare della moratoria o spatium deliberandi di centoventi giorni dalla data della nascita del diritto. Invero, l'applicabilità dello spatium deliberandi anzidetto -la quale è stata invece esclusa (cfr., ex multis, Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732 e 22 giugno 1998 n. 6192) con riguardo all'ipotesi (diversa, in quanto caratterizzata da un retroattivo riconoscimento del diritto ab origine) delle quote fisse di cui all'art. 19 della legge n.843 del 1978- risulta nella specie del tutto coerente con il principio
(riaffermato da ultimo da Cass. 27 aprile 1998 n. 4307) secondo cui, e quando la legge, nell'attribuire il diritto ad una prestazione previdenziale, non richiede la domanda dell'interessato, la rivalutazione e gli interessi decorrono, a norma dell'art. 429 cod. proc. civ (come inciso dalla sentenza costituzionale n. 156 del 1991),
dal centoventunesimo giorno successivo alla data dalla quale il diritto è stato riconosciuto.
È però da precisare che, nell'ipotesi (ricorrente nella specie e diversa da quella dell'interpretazione autentica o della pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma) in cui una legge (nella specie, l'art. 21, comma sesto, l. 11 marzo 1988 n. 67) attribuisca un beneficio economico con una decorrenza (nella specie, 1^ gennaio 1988), anteriore alla sua entrata in vigore (nella specie, 14 marzo 1988), la data della nascita del diritto (cui rapportare il computo dell'anzidetto spatium deliberandi) va identificata non già nel giorno (nella specie, 1^ gennaio 1988) dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge ma nel giorno dell'entrata in vigore di questa (nella specie, ai sensi dell'art. 31 legge 1988/n. 67, il 14 marzo 1988). È infatti evidente che prima di tale data non esiste alcun diritto azionabile e, per conseguenza, è inconfigurabile qualsiasi obbligo di provvedere e qualsiasi correlativo ritardo. (In questo senso, il Collegio dissente -in parte- dalla pronuncia di questa Corte 20 febbraio 1997 n. 1551, che in fattispecie analoga a quella in esame ha riconosciuto gli accessori con decorrenza dallo spirare di centoventi giorni dal 1^ gennaio 1988.)
Conclusivamente, il ricorso dev'essere accolto e la causa -non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.- dev'essere rinviata ad altro giudice, designato nel Tribunale di Lodi (Sezione Lavoro), il quale si atterrà al principio che su quanto ai pensionati spettante a titolo di quote aggiuntive di cui all'art. 21, sesto comma, citato competono rivalutazioni ed interessi con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo al 14 marzo 1988 o dalla data della relativa maturazione quanto ai ratei maturati a partire dal centoventunesimo giorno dalla data suddetta (14 marzo 1988). Lo stesso giudice terrà anche conto (oltre che di quanto dall'INPS già eventualmente corrisposto per interessi sul capitale non rivalutato) del principio -enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5895 del 26 giugno 1996, della cumulabilità di rivalutazione ed interessi per i ratei maturati fino al 30 dicembre 1991, rimanendo tale cumulabilità esclusa (ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991) solo per quelli successivi a tale data.
Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della (presente) fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Lodi.
Compensa le spose del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999