Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2552
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Sentenza 19 marzo 1999

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Sui crediti aventi ad oggetto le quote aggiuntive di cui all' art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n.67 spettano rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale norma (14 marzo 1988) o dalla data della relativa maturazione quanto ai ratei maturati a partire dal centoventunesimo giorno dalla data predetta (14 marzo 1988).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2552
    Data del deposito : 19 marzo 1999

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