CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2024, n. 42492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42492 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE GE nato a [...] il [...] DI CO LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI Penale Sent. Sez. 4 Num. 42492 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 maggio 2020, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ancona, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati: Di CO GU, alla pena di un anno e mesi otto di reclusione e C 1.200,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 36 di cocaina e per la cessione di grammi 10 di cocaina;
LI LO e Di CO AN, alla pena di mesi otto di reclusione e C 1.000,00 di multa ciascuno, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per il trasporto e detenzione di grammi 10 di cocaina. In Ancona il 13/04/2019. 2.La Corte di Cassazione Sezione 3, con la sentenza n.20051del 2022, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19.05.2020 nei confronti di LO LI e AN Di CO limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia;
aveva rigettato nel resto i ricorsi. 2.1. La Corte di appello di Perugia con la sentenza impugnata pronunciata nel giudizio di rinvio ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Ancona del 12.09.2019, escludendo che nel caso di specie il ricavo illecito perseguito dagli imputati possa qualificarsi in termini di lieve entità. 3. Avverso la sentenza suindicata hanno presentato ricorso gli imputati e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non risulta essersi attenuta ai principi fissati dalla sentenza di annullamento non avendo verificato in concreto l'entità del lucro perseguito nè la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta degli imputati. La Corte territoriale ha erroneamente ricollegato le posizioni dei ricorrenti a quella di Di CO GU nonostante non risulti contestato il concorso e ha valutato la quantità complessiva della sostanza stupefacente rinvenuta dagli investigatori il 13.04.2019 e cioè sia quella sequestrata al Di CO GU che quella rinvenuta indosso alla Di CO AN, ricorrente, oltre che le modalità di occultamento e conservazione adottate dalla Di CO, nonostante non sia stato contestato o accertato il concorso nel reato tra gli imputati nel reato . di trasporto e detenzione illecita di sostanza stupefacente tipo cocaina attribuito ai ricorrenti. 2 Lamenta anche che sono stati tratti argomenti per negare il riconoscimento della attenuante dalle dichiarazioni rese dallo LI nell'interrogatorio, ritenute menzognere, in violazione del diritto dell'imputato al silenzio e al mendacio. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 606 comma I lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen., stante la mancata applicazione della causa di non punibilità. A fronte della richiesta difensiva, la Corte territoriale avrebbe escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità richiamando genericamente ed erroneamente la pericolosità sociale degli imputati, con motivazione assertiva a fronte di un fatto che si presentava oggettivamente in termini di particolare tenuità. Anche il riferimento all'art. 133 cod.pen. il giudizio è meramente assertivo e senza congruo riferimento al fatto concreto. 3.3. Violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la Corte territoriale omesso di considerare nella vicenda in esame, la speciale tenuità sia del lucro, sia dell'evento pericoloso. In specie non ha valorizzato la tenuità del principio attivo, la qualità di assuntori dei due imputati, le circostanze concrete dell'azione e la minima offensività della condotta 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. nella nuova formulazione derivante dal D.Ivo n. 150/2022 così come prospettato nella memoria depositata dalla difesa nel giudizio di rinvio ex art. 121 cod.proc.pen. La motivazione sul punto è apparente in quanto si richiamano le modalità del fatto senza specificare le ragioni ritenute ostative alla qualificazioni in termini di particolare tenuità e i precedenti penali che non avevano rilievo ostativo e alle modalità di occultamento dello stupefacente. Si tratta di argomentazioni fuorvianti e inconferenti. 4. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Ha argomentato che nel caso di specie, premesso l'accertamento della destinazione dello stupefacente allo spaccio, la Corte territoriale, attenendosi al principio di diritto stabilito nella sentenza di annullamento, ha valutato che, considerato il valore di mercato della cocaina, l'entità del lucro non sarebbe stata trascurabile anche solo per la quantità riconducibile direttamente ai due imputati. Le ulteriori circostanze valorizzate dalla corte d'appello attengono ad elementi ulteriori e complessivi che, pur non riferibili alla quantità di cocaina detenuta dai ricorrenti, sono state richiamate per inquadrare complessivamente la vicenda e, pertanto, non inficiano le esposte valutazioni sulla non applicabilità dell'attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità. Manifestamente infondate le doglianze in punto di applicazione del beneficio ex art. 131 bis c.p., ritenuta la congruità della motivazione impugnata basata sulla gravità dell'offesa e sui precedenti penali degli imputati (valutazioni già effettuate dalla Corte di Cassazione, attinenti a profili non attinti dalla riforma "Cartabia"). 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso degli imputati LI e Di CO AN che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. I ricorsi non sono tanto volti a censurare mancanze argomentative e/o la violazione di legge, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio probatorio e valutato la insussistenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno Nel caso in esame, come affermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione di annullamento a fol 3, a differenza di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, le singole imputazioni sono tra di loro collegate in considerazione degli elementi di prova relativi all'acquisto, da parte di LI e la Di CO di 9,97 gr di sostanza stupefacente cocaina, da cui erano ricavabili 9,4 dosi, dal Di CO GU, antecedentemente al trasporto in auto, dove era stata rinvenuta anche sostanza da taglio detenuta dai ricorrenti. Sottolinea la Corte di Cassazione a fol 4 della sentenza di annullamento che i ricorrenti non avevano neppure allegato di essere assuntori di cocaina. I ricorsi mirano ad accreditare una alternativa ricostruzione rispetto a quella a cui sono pervenuti i giudici del merito, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione che sul punto ha rigettato i ricorsi, in relazione all'acquisto dello stupefacente da parte dello LI, presso l'abitazione del Di CO GU, la mattina del 13/04/2019, stupefacente che, poi, è stato rinvenuto occultato sulla persona della Di CO AN e trasportato in auto dai due ricorrenti. 1.1. Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione nella citata sentenza di annullamento parziale aveva rigettato anche il motivo con cui si deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod.pen. ( fol 5). Aveva infatti argomentato quanto segue: "La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, dayalutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra 4 modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ritenuta la ricorrenza della particolare tenuità dell'offesa, occorre anche, quale elemento negativo, la non abitualità del comportamento. Infatti, solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Con riguardo alla non abitualità, l'art 131 bis comma 3 cod.pen. definisce il comportamento abituale nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Sulla scorta di un giudizio di gravità dell'offesa deve escludersi la particolare tenuità dell'offesa sulla scorta degli elementi di cui all'art. 133 comma I cod.pen. e segnatamente dalle modalità della condotta e dalla circostanza che gli imputati sono soggetti con precedenti penali contro il patrimonio, di cui il convincimento che il fatto per cui si procede fosse dettato dal motivo di lucro e dunque che il fatto non fosse di particolare tenuità potendosi ritenere l'offesa al bene giuridico di particolare tenuità a fronte della commissione di un reato in materia di stupefacenti dettato da motivi di lucro attestati dai precedenti penali per reati contro il patrimonio". 1.2. Quanto all'esclusione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. la Corte di appello con la sentenza qui impugnata ha valorizzato il valore di mercato dei 10 gr circa di cocaina rinvenuti nella disponibilità dei ricorrenti, occultati con accortezza in un pallone di spugna per bambini scavato all'interno e foderato di caffè per mascherare l'odore dello stupefacente;
la sostanza stupefacente illecitamente trasportata e detenuta aveva le medesime caratteristiche del più- consistente quantitativo rinvenuto a casa di Di CO GU e destinato ad essere gestito in forma ripartita per la illecita commercializzazione con profitti certamente non trascurabili e anzi consistenti, incompatibili con i termini di lieve entità richiamati dall'attenuante invocata ( fol 3 e 4 sentenza impugnata) . Affermazione, questa, del tutto logica e compatibile non tanto con il quantitativo (che ha condotto alla qualificazione del fatto come di lieve entità, quanto con il valore dello stupefacente detenuto e con il lucro (non certo minimo) perseguibile 5 con la potenziale cessione della sostanza medesima, non certo qualificabile in termini di "tenuità" come correttamente interpretato dalla Corte d'appello. Come ben chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia che ha stabilito, nel risolvere il preesistente contrasto giurisprudenziale, l'applicabilità della circostanza de qua ai delitti in materia di stupefacenti, l'accertamento del disvalore complessivo della condotta, da parannetrarsi ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato - fattori ontologicamente distinti da quelli che concorrono a delineare il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 -, deve rivelare una particolare modestia, "tale da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito", all'esito di una valutazione ancorata a parametri di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quelli rilevanti per l'integrazione della fattispecie "lieve" (cfr. .Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499). 2. Al Rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13.11.2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI Penale Sent. Sez. 4 Num. 42492 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 maggio 2020, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ancona, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati: Di CO GU, alla pena di un anno e mesi otto di reclusione e C 1.200,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 36 di cocaina e per la cessione di grammi 10 di cocaina;
LI LO e Di CO AN, alla pena di mesi otto di reclusione e C 1.000,00 di multa ciascuno, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per il trasporto e detenzione di grammi 10 di cocaina. In Ancona il 13/04/2019. 2.La Corte di Cassazione Sezione 3, con la sentenza n.20051del 2022, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19.05.2020 nei confronti di LO LI e AN Di CO limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia;
aveva rigettato nel resto i ricorsi. 2.1. La Corte di appello di Perugia con la sentenza impugnata pronunciata nel giudizio di rinvio ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Ancona del 12.09.2019, escludendo che nel caso di specie il ricavo illecito perseguito dagli imputati possa qualificarsi in termini di lieve entità. 3. Avverso la sentenza suindicata hanno presentato ricorso gli imputati e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non risulta essersi attenuta ai principi fissati dalla sentenza di annullamento non avendo verificato in concreto l'entità del lucro perseguito nè la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta degli imputati. La Corte territoriale ha erroneamente ricollegato le posizioni dei ricorrenti a quella di Di CO GU nonostante non risulti contestato il concorso e ha valutato la quantità complessiva della sostanza stupefacente rinvenuta dagli investigatori il 13.04.2019 e cioè sia quella sequestrata al Di CO GU che quella rinvenuta indosso alla Di CO AN, ricorrente, oltre che le modalità di occultamento e conservazione adottate dalla Di CO, nonostante non sia stato contestato o accertato il concorso nel reato tra gli imputati nel reato . di trasporto e detenzione illecita di sostanza stupefacente tipo cocaina attribuito ai ricorrenti. 2 Lamenta anche che sono stati tratti argomenti per negare il riconoscimento della attenuante dalle dichiarazioni rese dallo LI nell'interrogatorio, ritenute menzognere, in violazione del diritto dell'imputato al silenzio e al mendacio. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 606 comma I lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen., stante la mancata applicazione della causa di non punibilità. A fronte della richiesta difensiva, la Corte territoriale avrebbe escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità richiamando genericamente ed erroneamente la pericolosità sociale degli imputati, con motivazione assertiva a fronte di un fatto che si presentava oggettivamente in termini di particolare tenuità. Anche il riferimento all'art. 133 cod.pen. il giudizio è meramente assertivo e senza congruo riferimento al fatto concreto. 3.3. Violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la Corte territoriale omesso di considerare nella vicenda in esame, la speciale tenuità sia del lucro, sia dell'evento pericoloso. In specie non ha valorizzato la tenuità del principio attivo, la qualità di assuntori dei due imputati, le circostanze concrete dell'azione e la minima offensività della condotta 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. nella nuova formulazione derivante dal D.Ivo n. 150/2022 così come prospettato nella memoria depositata dalla difesa nel giudizio di rinvio ex art. 121 cod.proc.pen. La motivazione sul punto è apparente in quanto si richiamano le modalità del fatto senza specificare le ragioni ritenute ostative alla qualificazioni in termini di particolare tenuità e i precedenti penali che non avevano rilievo ostativo e alle modalità di occultamento dello stupefacente. Si tratta di argomentazioni fuorvianti e inconferenti. 4. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Ha argomentato che nel caso di specie, premesso l'accertamento della destinazione dello stupefacente allo spaccio, la Corte territoriale, attenendosi al principio di diritto stabilito nella sentenza di annullamento, ha valutato che, considerato il valore di mercato della cocaina, l'entità del lucro non sarebbe stata trascurabile anche solo per la quantità riconducibile direttamente ai due imputati. Le ulteriori circostanze valorizzate dalla corte d'appello attengono ad elementi ulteriori e complessivi che, pur non riferibili alla quantità di cocaina detenuta dai ricorrenti, sono state richiamate per inquadrare complessivamente la vicenda e, pertanto, non inficiano le esposte valutazioni sulla non applicabilità dell'attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità. Manifestamente infondate le doglianze in punto di applicazione del beneficio ex art. 131 bis c.p., ritenuta la congruità della motivazione impugnata basata sulla gravità dell'offesa e sui precedenti penali degli imputati (valutazioni già effettuate dalla Corte di Cassazione, attinenti a profili non attinti dalla riforma "Cartabia"). 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso degli imputati LI e Di CO AN che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. I ricorsi non sono tanto volti a censurare mancanze argomentative e/o la violazione di legge, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio probatorio e valutato la insussistenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno Nel caso in esame, come affermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione di annullamento a fol 3, a differenza di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, le singole imputazioni sono tra di loro collegate in considerazione degli elementi di prova relativi all'acquisto, da parte di LI e la Di CO di 9,97 gr di sostanza stupefacente cocaina, da cui erano ricavabili 9,4 dosi, dal Di CO GU, antecedentemente al trasporto in auto, dove era stata rinvenuta anche sostanza da taglio detenuta dai ricorrenti. Sottolinea la Corte di Cassazione a fol 4 della sentenza di annullamento che i ricorrenti non avevano neppure allegato di essere assuntori di cocaina. I ricorsi mirano ad accreditare una alternativa ricostruzione rispetto a quella a cui sono pervenuti i giudici del merito, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione che sul punto ha rigettato i ricorsi, in relazione all'acquisto dello stupefacente da parte dello LI, presso l'abitazione del Di CO GU, la mattina del 13/04/2019, stupefacente che, poi, è stato rinvenuto occultato sulla persona della Di CO AN e trasportato in auto dai due ricorrenti. 1.1. Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione nella citata sentenza di annullamento parziale aveva rigettato anche il motivo con cui si deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod.pen. ( fol 5). Aveva infatti argomentato quanto segue: "La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, dayalutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra 4 modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ritenuta la ricorrenza della particolare tenuità dell'offesa, occorre anche, quale elemento negativo, la non abitualità del comportamento. Infatti, solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Con riguardo alla non abitualità, l'art 131 bis comma 3 cod.pen. definisce il comportamento abituale nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Sulla scorta di un giudizio di gravità dell'offesa deve escludersi la particolare tenuità dell'offesa sulla scorta degli elementi di cui all'art. 133 comma I cod.pen. e segnatamente dalle modalità della condotta e dalla circostanza che gli imputati sono soggetti con precedenti penali contro il patrimonio, di cui il convincimento che il fatto per cui si procede fosse dettato dal motivo di lucro e dunque che il fatto non fosse di particolare tenuità potendosi ritenere l'offesa al bene giuridico di particolare tenuità a fronte della commissione di un reato in materia di stupefacenti dettato da motivi di lucro attestati dai precedenti penali per reati contro il patrimonio". 1.2. Quanto all'esclusione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. la Corte di appello con la sentenza qui impugnata ha valorizzato il valore di mercato dei 10 gr circa di cocaina rinvenuti nella disponibilità dei ricorrenti, occultati con accortezza in un pallone di spugna per bambini scavato all'interno e foderato di caffè per mascherare l'odore dello stupefacente;
la sostanza stupefacente illecitamente trasportata e detenuta aveva le medesime caratteristiche del più- consistente quantitativo rinvenuto a casa di Di CO GU e destinato ad essere gestito in forma ripartita per la illecita commercializzazione con profitti certamente non trascurabili e anzi consistenti, incompatibili con i termini di lieve entità richiamati dall'attenuante invocata ( fol 3 e 4 sentenza impugnata) . Affermazione, questa, del tutto logica e compatibile non tanto con il quantitativo (che ha condotto alla qualificazione del fatto come di lieve entità, quanto con il valore dello stupefacente detenuto e con il lucro (non certo minimo) perseguibile 5 con la potenziale cessione della sostanza medesima, non certo qualificabile in termini di "tenuità" come correttamente interpretato dalla Corte d'appello. Come ben chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia che ha stabilito, nel risolvere il preesistente contrasto giurisprudenziale, l'applicabilità della circostanza de qua ai delitti in materia di stupefacenti, l'accertamento del disvalore complessivo della condotta, da parannetrarsi ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato - fattori ontologicamente distinti da quelli che concorrono a delineare il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 -, deve rivelare una particolare modestia, "tale da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito", all'esito di una valutazione ancorata a parametri di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quelli rilevanti per l'integrazione della fattispecie "lieve" (cfr. .Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499). 2. Al Rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13.11.2024