Sentenza 14 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9584 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 9584 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5370/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Francesco Amirante Presidente Cron.22186 Dott. Giovanni Prestipino Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 20 Dott. Ettore Raffaele Giannantonio Consigliere Dott. Francesco Antonio Maiorano Consigliere aprile 2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Mazzini n. 6, presso l'avv. Sabatino Ciprietti, che lo rappresenta e di- fende giusta delega in atti;
ricorrente 1864 contro società G.G.S, S.a. s., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 30, studio avv. Caretta, presso l'avv. Antonio Petitti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 24/99, decisa il 4 febbraio 1999 e pubbli- cata il 4 marzo 1999, resa dal Tribunale di Pescara nel procedi- mento n. 160/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Stefano Lupis per delega dell'avv. Sabatino Ci- prietti nell'interesse del ricorrente RI NO e Antonio Petitti nell'interesse della società G.G.S, S.a. s.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 ottobre 1996 RI NO conveniva in giudizio dinanzi al TO di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro la società C.G.S. S.a.s. al fine di ottenere la decla- ratoria di nullità o inefficacia del licenziamento a lui intimato in data 19 marzo 1996. Rilevava al riguardo che non era stato affisso il codice discipli- nare, il licenziamento doveva considerarsi intempestivo rispetto al termine a difesa di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, non vi era proporzione tra la sanzione espulsiva ed il fatto adde- bitato. Il Giudice adito, con sentenza in data 27 febbraio 1998, conside- rava non rilevante la mancata affissione del codice disciplinare, essendo addebitata una violazione di norme di carattere generale, consistente nell'aver rivolto espressioni offensive ad un superio- 2 re;
riteneva infondata la doglianza relativa alla mancata conte- stazione dell'addebito, essendo risultato che era stata rifiutata dal lavoratore la relativa comunicazione, a lui offerta da parte di altro dipendente all'uopo incaricato;
considerava invece fonda- ta la doglianza in ordine al difetto di proporzione fra il fatto contestato, avuto riguardo alle sue concrete modalità nonché all'assenza di precedenti disciplinari, e la sanzione espulsiva. Dichiarava quindi inefficace il licenziamento e ordinava la rein- tegra del dipendente, con ogni ulteriore conseguenza. Interponeva appello la società G.G.S, S.a.s., contestando la va- lutazione pretorile in ordine al difetto di proporzionalità fra sanzione e addebito disciplinare. Il RI chiedeva il rigetto dell'appello e l'integrale con- ferma della decisione impugnata, contestando le avverse argomenta- zioni. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 24/99 emessa in data 4 febbraio 4 marzo 1999 accoglieva il gravame, rigettava conse- guentemente la domanda di parte attrice e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che le espressioni ingiuriose e minacciose rivolte al superiore che contestava l'assenza dal reparto cui il lavoratore era addetto e invitava quest'ultimo a riprendere il lavoro, inte- gravano gli estremi di una insubordinazione dovuta non già ad oc- casionale scatto d'ira, sibbene a rancore verso il superiore e all'intento di ribellarsi allo spostamento dall'uno all'altro in- 3 carico. Sottoponeva a vaglio critico le risultanze processuali, in quanto afferenti alle doglianze prospettate dall'appellante ed alle dife- se svolte dell'appellato. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne il RI con atto notificato in data 3 aprile 2000; deduce a sostegno quattro motivi. La società G.G.S., S.a.s., resiste con controricorso notificato in data 12 aprile 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 срс, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cc. Si richiamano i principi in tema di licenziamento per giusta causa e si lamenta l'insufficienza della motivazione data dal Tribunale in ordine alla gravità del fatto ed al comportamento del lavorato- re. Si sostiene che le espressioni pronunciate erano effetto di un momentaneo sfogo e non erano tali far venir meno il rapporto di fiducia col datore di lavoro. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 2106 CC e 1362 CC in relazione all'art. 151 del CCNL, essendo stata applicata a san- zione del licenziamento per una causa non prevista dalla contrat- tazione collettiva;
si denuncia altresì il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su tale aspetto della con- Л troversia. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 la violazione e falsa applicazione dell'art.dell'art. 360 cpc, 2119 cc, 115 e 116 cpc, nonché il difetto di motivazione. Si afferma che non sarebbe logica e coerente la valutazione in or- dine alle modalità del fatto, attese le risultanze di causa. In particolare il Collegio di merito avrebbe dovuto tener conto anche del comportamento del superiore, il quale aveva usato un tono al- terato, ed anche dello stato d'animo del lavoratore, turbato dalla dequalificazione conseguente allo spostamento di reparto. Tale giustificazione circostanza doveva valere se non come causa di quanto meno come attenuante. Col quarto motivo si denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, la violazione dell'art. 7, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300. Si afferma che sarebbe mancata la tempestiva contestazione dell'addebito. Il primo ed il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, sicco- me attinenti alla valutazione del materiale probatorio acquisito, sotto il duplice profilo della ricostruzione del fatto e della gravità dello stesso. Le censure così prospettate non appaiono accettabili. Si osserva anzitutto che la disciplina del ricorso per cassazione individua analiticamente i vizi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della violazione di legge, indicato al n. 3 dell'art . 360 срс, da quello di omessa, 5 Л insufficiente, ○ contraddittoria motivazione, menzionato al Il. 5 dello stesso articolo. Ricorre il vizio di violazione di norme di diritto quando si prospetta l'errata applicazione della norma ad un fatto la cui storica verificazione non viene posta in dubbio (ex plurimis Cass. n. 4698 del 25 maggio 1987, Cass. n. 3205 del 18 marzo 1995); ricorre la falsa applicazione allorché una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa (Cass. 24.3.78, n. 1704, 27.1.83 n. 741), dandosi ugualmente per pacifica l'esatta ricostruzione del fatto. La doglianza attinente alla ricostruzione della fattispecie con- creta è invece deducibile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una insufficiente, contraddittoria, o omessa moti- vazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass.14 marzo 1986 n. 1760). Il ricorrente, pur denunciando nell'intestazione dei motivi in esame la violazione degli artt. 2119 cc, che disciplina il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa, 115 e 116 cpc, che detta- no i principi in tema di valutazione del materiale probatorio, non indica alcun principio che il Tribunale abbia erroneamente accolto o applicato e neppure enuncia principi che il Tribunale abbia di- satteso, limitandosi а richiamare orientamenti giurisprudenziali invero consolidati e dolendosi in sostanza della ricostruzione del fatto come accolta dal Collegio di merito e delle valutazioni dal- lo stesso compiute in ordine alla sua gravità. 6 Le doglianze vanno dunque ricondotte nell'ambito della censura at- tinente al vizio di motivazione. Peraltro il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con ap- prezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deci- So. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo forma- le di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo ade- guato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comun- que desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridi- CO. Alla luce di tali principi la motivazione offerta dal Tribunale si appalesa adeguata e incensurabile in sede di legittimità. Invero, come risulta dalla stessa narrativa del ricorso introdut- tivo del presente giudizio di legittimità, oltre che dalla denun- ciata sentenza e dal controricorso, il primo giudice ha ravvisato 7 la mancanza di giusta causa о di giustificato motivo tali da far apparire adeguata la sanzione espulsiva;
la datrice di lavoro ha impugnato la sentenza di primo grado dolendosi dell'esito di tale giudizio di proporzionalità; il lavoratore si è limitato a chiede- re la conferma della sentenza pretorile senza introdurre alcuna riserva in ordine alla ricostruzione dei fatti come effettuata dal giudice di primo grado. Del tutto pacifica è dunque la dinamica dell'episodio, a parte la circostanza relativa alla presenza di clienti, esclusa dal RI, in ordine alla quale il collegio di merito offre, come si vedrà, adeguata risposta. Il Tribunale, premessa una sintetica ricostruzione dell'accaduto in termini che non risulta siano stati oggetti di contestazione nel corso del giudizio di secondo grado, ha concluso, in esito ad un apprezzamento che si sottrae a censura in sede di legittimità, siccome fondato su di una argomentazione coerente ed immune da er- rori logici, che il tenore delle frasi proferite è lesivo delle regole di disciplina e tale da incidere sul rapporto fiduciario che deve intercorrere tra i soggetti del rapporto di lavoro. Ha altresì considerato i motivi di rancore del RI nei con- fronti del superiore per un cambiamento di reparto vissuto come dequalificante ed ha valutato il comportamento dei protagonisti dell'episodio, considerando come eccedente i limiti consentiti la reazione verbale opposta dal lavoratore al richiamo formulato nei suoi confronti, con invito a tornare al reparto di destinazione. In ordine ai dubbi avanzati circa la presenza di clienti ha infine 8 Л osservato che il fatto si era verificato in un supermercato, la cui conformazione consente di ascoltare anche una discussione che si svolge oltre le immediate vicinanze e in ogni caso, trattardosi di luogo aperto al pubblico, il rischio di essere udito da terzi appariva come volontariamente assunto dal lavoratore. In ordine a tale valutazione, fondata su una serie di giudizi di fatto, il ricorrente non indica alcun vizio argomentativo ma si limita ad opporre una sua diversa ricostruzione, non consentita in sede di legittimità in forza dei principi sopra richiamati. Quanto al secondo motivo, si osserva che il ricorrente non indica gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata trat- tata la problematica afferente all'applicazione della normativa contrattuale che consentirebbe il licenziamento disciplinare solo per ragioni tassative, analiticamente enunciate, tra le quali non è compresa l'ipotesi di reazione verbale nei confronti di un supe- riore. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti о il contenuto degli atti (memorie ○ documenti) ove 1'argomento sarebbe stato introdotto о trattato. Si deve dunque considerare il rilievo come nuovo e introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità. Esso non può quindi trovare ingresso 9 in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proponibili nuove questioni di diritto proposte, non sono contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di temi di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di uf- ficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi ele- menti di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. Cass. civ., sez. II, lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). In ordine al quarto motivo, si rileva che il TO aveva escluso la sussistenza di un vizio del procedimento disciplinare per man- cata contestazione dell'addebito, osservando al riguardo che il rifiuto a ricevere il plico inviato dal datore di lavoro а mezzo di altro dipendente equivaleva a valida comunicazione. 10 La questione oggetto di tale capo della sentenza di primo grado, per effetto del quale il RI risulta soccombente in ordine ad una eccezione volta ad inficiare in radice il procedimento di- sciplinare, non è stata oggetto di riproposizione nel giudizio di appello, dal momento che, come si evince dalla sentenza denunciata e dal ricorso introduttivo, è stato richiesto, con memoria difen- siva, il mero rigetto dell'appello. Ogni questione al riguardo risulta quindi preclusa e non può esse-- re ulteriormente proposta. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- VO, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- quidate in lire 39.000 oltre a lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorario. Roma, 20 aprile 2001 IL PRESIDENTE for IL CONSIGLIERE ESTENSORE Sebenar ben 3 3 0 5 1 A . . S I T S N D R A , A T ' 3 O , L 7 L IL CANCELLIERE - A L L S 8 E O - E 3 D Depositato in Cancelleria P B 1 S I 1 I S I D N N Oggi, 14 LUG. 2001 E E A G G S T O S G I A O E A D P L IL CANCELLIERE O E M T , I A T O I L A R R L D I T E S E D I T G O N E E R S E