Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 24
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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In materia di appalti per pubbliche forniture, la qualificazione giuridica del soggetto che deve compiere l'aggiudicazione, ai fini della qualificazione come amministrativi degli atti riguardanti le relative procedure e della loro impugnabilità davanti al giudice amministrativo, va compiuta nel quadro della evoluzione della normativa comunitaria al riguardo (e, in particolare, della nozione di "organismo di diritto pubblico" fornito dalla direttiva n. 89/440 e della formulazione letterale della direttiva n. 92/50) e della stessa definizione data dal D.Lgs. n. 358 del 1992, il cui art. 1, comma terzo, fa riferimento anche alle associazioni tra gli enti pubblici ivi menzionati, con la conseguenza che, ai fini in esame, deve darsi rilievo preminente, al di là della qualificazione formale del soggetto secondo l'ordinamento interno, alla natura degli interessi perseguiti dall'ente. (Nella specie, la S.C., alla luce del riportato principio, ha ritenuto che spettasse la qualificazione di pubblica amministrazione aggiudicatrice al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, costituito allo scopo di assumere, senza alcuna finalità di lucro, l'organizzazione del comune acquisto di materiale scolastico ai migliori prezzi).

Commentari2

  • 1Società miste e l’attività imprenditoriale di diritto comune tra realtà e prospettiveAccesso limitato
    Alessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2006

  • 2Cons.Stato 15.2.2002
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 marzo 2002

    Quando la procedura di gara è indetta con le regole dell'evidenza pubblica da un soggetto che opera nell'erogazione di servizi pubblici e che è tenuto, in generale, al rispetto di siffatte regole, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche se non vi era, in concreto, il vincolo comunitario ad utilizzare l'evidenza pubblica in quello specifico caso. — Consiglio di Stato, IV Sezione 15 febbraio 2002 n. 934 sul ricorso nr.623/1993, proposto da Consiglio Nazionale dei Chimici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ordine dei Chimici di Trento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo De Caterini, elettivamente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 24
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24
Data del deposito : 5 febbraio 1999

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