Sentenza 13 marzo 2013
Massime • 1
Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, di cui al comma quinto dell'art. 275 cod. proc. pen. così come mod. dalla legge n. 62 del 2011 per i genitori di prole di età inferiore a sei anni, non é estensibile in via interpretativa al caso di figlio disabile di età superiore all'indicato limite. (In motivazione, la Corte ha escluso che la mancata equiparazione del figlio disabile con quello di età inferiore a sei anni potesse configurare una disparità di trattamento tale da giustificare un'eccezione di costituzionalità, essendo ben diverse le esigenze assistenziali nelle due situazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2013, n. 31226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31226 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 13/03/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 504
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 2254/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. , nato a (omesso) ;
avverso l'ordinanza del 09/11/2012 della Sezione del riesame del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Zaza Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso perché venga sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 4, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 32 Cost..
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva rigettato l'appello proposto da A..A. avverso l'ordinanza dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria del 06/06/2012, con la quale veniva rigettata un'Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti dell'A. per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., motivata dalla necessità di assistere una figlia minore dell'età di sei anni nell'assoluta impossibilità che detta assistenza venisse prestata dalla moglie.
L'imputato ricorrente deduce illogicità della motivazione nell'esclusione della condizione di assoluta impossibilità della moglie dell'imputato ad assistere la figlia. Lamenta altresì violazione di legge nella mancata adozione di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 275 c.p.p., comma 4, nel senso dell'equiparazione della presenza di un figlio disabile a quella di un figlio infraseienne, ed illogicità della motivazione nel rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il tema della carenza di autonoma capacità assistenziale della moglie viene posto dal ricorrente con riferimento per un verso alle condizioni fisiopsichiche della stessa, affetta da ernia e da una forma depressiva;
e per altro alla situazione del nucleo familiare dell'A. , composto, oltre che dallo stesso e dalla moglie, da tre figli dei quali l'ultima dell'età di un anno ed il primo, quattordicenne, i po' vedente ed invalido per tetraparesi spastica, e perciò necessitante di attenzioni, quali l'essere preso in braccio, che le descritte condizioni rendono impossibili per la madre. Orbene, la questione veniva affrontata dal Tribunale evidenziando correttamente come, proprio per le caratteristiche descritte, la dedotta impossibilità per la madre di offrire la dovuta assistenza non riguardasse la figlia infraseienne, in relazione alla quale l'art. 275 c.p.p., comma 4, prevede il divieto di applicazione della misura carceraria, ma piuttosto il figlio disabile, soggetto non contemplato nella norma.
Dovendosi di conseguenza escludere il lamentato vizio di illogicità della motivazione sull'esclusione della condizioni espressamente prevista come ostativa alla misura in atto nei confronti dell'A. , le ulteriori censure del ricorrente, prendendo sostanzialmente atto di questa realtà normativa, hanno ad oggetto la mancata considerazione della percorribilità di un'interpretazione estensiva o analogica della norma, nel senso di ricomprendervi anche la fattispecie dell'impossibilità per il genitore libero di assistere un figlio disabile, o in subordine della ravvisabilità di un vizio di legittimità costituzionale della norma in quanto ritenuta non comprensiva di tale fattispecie. Premesso tuttavia che la natura eccezionale della norma non ne consente l'estensione ad altre ipotesi nella stessa non espressamente contemplate (Sez. 4^, n. 42516 del 16/07/2009, Sanchez Savedra, Rt. 245779), la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso di una siffatta estensione, o della denuncia di un vizio di legittimità costituzionale sul punto, veniva discussa e condivisibilmente esclusa dai giudici di merito negando la sussistenza del presupposto di tali operazioni;
ossia una sostanziale parificabilità dell'impossibilità di assistenza personale del genitore, nella prospettiva in cui la stessa è ritenuta rilevante dalla norma, nei confronti del figlio infraseienne rispetto a quella riferita al figlio disabile di età superiore a detto limite. Il legislatore mostra invero di preoccuparsi non di un'assistenza genericamente intesa, ma di quell'assistenza che, nella situazione concreta, può essere garantita esclusivamente dal genitore;
ed in effetti questa Corte ha in più occasioni ritenuto correttamente esclusa la ricorrenza di un'assoluta impossibilità di prestare assistenza ai figli infraseienni nella misura in cui la stessa possa essere offerta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno (Sez. 1^, n. 14651 del 04/03/2008, Chiovaro, Rv. 240029; Sez. 5^, n. 27000 del 28/05/2009, P., Rv, 244485). Determinante, nella prospettiva della norma in esame, è dunque una carenza che riguardi non l'assistenza per la quale il genitore è sostituibile, ma quella particolare e più ampia assistenza, nei suoi aspetti anche psicologici ed affettivi, propria del rapporto fra il genitore ed il figlio in tenera età, alla quale non può integralmente sopperirsi ad opera di altri soggetti (Sez. 5^, n. 8636 del 15/02/2008, Esposto Sumadele, Rv. 239042). Corretta appare dunque l'argomentazioni del Tribunale, per la quale le particolari problematiche relative all'assistenza materiale di un figlio disabile, che può normalmente provenire da soggetti esterni all'ambito genitoriale, non possono essere ritenute paragonabili, ai fini del trattamento normativo, a quelle riguardanti l'assistenza di un figlio in età evolutiva, che richiede la presenza di almeno uno dei genitori.
Per le stesse ragioni è manifestante infondata la proposta questione di legittimità costituzionale;
a proposito della quale va aggiunto che le ordinanze della Corte Costituzionale nn. 239 e 250 del 2011, menzionate dal Procuratore generale a sostegno dell'eccezione, dichiarative di inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale del citato art. 275 c.p.p., comma 4, non contengono in motivazione riferimenti ad una prospettabile fondatezza delle questioni stesse.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013