Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 580
CASS
Sentenza 10 agosto 1999

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Massime1

A seguito della entrata in vigore dell'art. 31 bis della legge n. 109 del 1994 (introdotto dall'art. 9 del D. L. n. 101 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216 del 1995, il cui comma 4 dispone che, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni di nuova costruzione in materia di lavori pubblici - configurabili allorché l'amministrazione conferisca al privato, oltre al semplice incarico materiale della esecuzione di un'opera pubblica, come nel caso dell'appalto, anche quello di compiere una serie di attività, quali, tra le altre, la progettazione dell'opera, la direzione dei lavori, la sorveglianza, la scelta degli appaltatori, il cui esercizio presuppone il trasferimento delle funzioni pubbliche necessarie per l'espletamento dell'opera stessa - sono equiparate agli appalti, le controversie relative a tali concessioni non sono più assoggettate, ai sensi dell'art.5 della legge n. 1034 del 1971, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, bensì, in deroga all'art.5 cod. proc. civ., agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, anche ove si tratti di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del citato D. L. n. 101 del 1995. Ne consegue che, qualora la controversia abbia ad oggetto pretese relative a diritti soggettivi, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. E, ove, nel vigore dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, si fosse stipulata la clausola con la quale si attribuiva la controversia alla competenza speciale degli arbitri (la cui decisione è deliberata a conclusione di procedimento che si svolge nell'ambito della giurisdizione ordinaria), da considerare, all'epoca, nulla per violazione della predetta norma imperativa, attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo ,tale nullità sarebbe sanata con effetto ex tunc, sia pure ai soli fini processuali della giurisdizione, per la sopravvenienza della disposizione dell'art. 31 bis.

Commentario1

  • 1Cons.Stato 15.2.2002
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 marzo 2002

    Quando la procedura di gara è indetta con le regole dell'evidenza pubblica da un soggetto che opera nell'erogazione di servizi pubblici e che è tenuto, in generale, al rispetto di siffatte regole, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche se non vi era, in concreto, il vincolo comunitario ad utilizzare l'evidenza pubblica in quello specifico caso. — Consiglio di Stato, IV Sezione 15 febbraio 2002 n. 934 sul ricorso nr.623/1993, proposto da Consiglio Nazionale dei Chimici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ordine dei Chimici di Trento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo De Caterini, elettivamente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 580
Data del deposito : 10 agosto 1999

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