Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in pendenza del deposito della motivazione della sentenza di condanna, opera non solo per gli imputati che, durante il giudizio, fossero già detenuti, ma anche per quelli che, giudicati in stato di libertà, siano sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo. Ed invero, pur essendo indubbio che, nell'ipotesi di custodia in carcere disposta o ripristinata contestualmente alla sentenza di condanna di primo o secondo grado, l'ordinanza cautelare conserva una propria autonomia, è, peraltro, innegabile che la sospensione dei termini di custodia cautelare è operante nei confronti della situazione processuale obiettivamente considerata e investe, quindi, tutti gli imputati che durante il periodo di sospensione si trovino o vengano a trovarsi colpiti da un titolo custodiale: con la conseguenza inevitabile che, allorché si tratti di sospensione in pendenza del termine per il deposito della motivazione, gli effetti sospensivi si producono anche nei riguardi di quegli imputati che erano liberi nel momento della lettura del dispositivo di sentenza e sono stati assoggettati a custodia cautelare nel periodo in cui non è ancora redatta la motivazione e la sospensione è operativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.07.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.4306
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N.18438/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MB CA n. il 25.11.1962
avverso ordinanza del 19.03.1999 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito per l'indagato l'avv. Tropiano;
OSSERVA
Con ordinanza del 19.3.1998, il Tribunale di Reggio Calabria respingeva l'appello presentato nell'interesse di BO IC avverso il provvedimento in data 10.2.1998 con cui la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 303 lett. c) n. 3 c.p.p.- A giustificazione della pronuncia, il tribunale rilevava che, con sentenza dell'1.8.1996, la Corte di Assise di Locri aveva condannato il BO alla pena dell'ergastolo disponendo nello stesso dispositivo la sospensione dei termini di custodia cautelare nella pendenza del termine di deposito della motivazione e che, con ordinanza di pari data, era stata applicata all'imputato la misura custodiale, sicché doveva ritenersi che il provvedimento di sospensione abbia impedito il decorso dei termini anche per il BO e non per i soli imputati detenuti.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. sul rilievo che il provvedimento sospensivo non poteva produrre effetti sulla misura cautelare disposta, con separato provvedimento, dopo la lettura del dispositivo della sentenza.
Il ricorso non ha fondamento, in quanto la struttura e lo sviluppo argomentativo dell'ordinanza risultano conformi ai canoni della logica e sono rispondenti ad una corretta interpretazione della normativa di cui all'art. 304 c.p.p.- È incontroverso che il BO è stato condannato dalla Corte di Assise di Locri, con sentenza dell'1.8.1996, alla pena dell'ergastolo e che, con ordinanza di pari data, la stessa Corte ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto imputato. In presenza di una simile situazione processuale, il thema decidendi si compendia nello stabilire se la sospensione dei termini di custodia cautelare in pendenza del deposito della motivazione, risultante dal combinato disposto degli artt. 304, comma 1 lett. c) e 544, comma 3 c.p.p., debba considerarsi operante non solo per gli imputati che, durante il giudizio di primo grado, si trovano già detenuti ma anche per quelli che, giudicati in stato di libertà, sono sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna.
Evidenti argomenti di ordine letterale, logico e sistematico giustificano l'accoglimento della seconda soluzione, sicché va riconosciuto che il tribunale ha giustamente ritenuto che la sospensione ha spiegato effetti anche riguardo alla posizione del BO.
Invero, pur essendo indubbio che nell'ipotesi di custodia in carcere disposta o ripristinata contestualmente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado l'ordinanza cautelare conserva una propria autonomia, è altresì innegabile che la sospensione dei termini di carcerazione preventiva è operante nei confronti della situazione processuale obiettivamente considerata ed investe, quindi, tutti gli imputati che durante il periodo di sospensione si trovino o vengano a trovarsi colpiti da un titolo custodiale: con l'inevitabile conseguenza che, allorché si tratti di sospensione in pendenza del termine per il deposito della motivazione ai sensi degli artt. 304, comma 1 lett. c) e 544, comma 3 c.p.p., gli effetti sospensivi si produrranno anche nei riguardi di quegli imputati che erano liberi nel momento della lettura del dispositivo della sentenza e sono stati assoggettati a custodia cautelare nel periodo in cui non era stata ancora redatta la motivazione e la sospensione era ancora operativa. Le precedenti considerazioni rivelano l'infondatezza della tesi del ricorrente, imperniata sull'errata opinione secondo cui il congelamento dei termini di fase non potrebbe riguardare la posizione degli imputati che non si trovino in vinculis all'atto della lettura del dispositivo e per i quali il titolo cautelare sia sorto dopo tale momento, ancorché il periodo di sospensione non sia ancora esaurito. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p.-
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che sia trasmessa, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.- Così deciso in Roma, il 14 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1998