Sentenza 13 aprile 2016
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, ritenuta, a seguito della riqualificazione del fatto operata prima della chiusura della istruttoria dibattimentale, la cognizione del giudice collegiale, trasmette gli atti "per via orizzontale" a quest'ultimo e non al P.M., sempre che sia stata celebrata l'udienza preliminare per l'originario reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2016, n. 18195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18195 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2016 |
Testo completo
1 8 1 9 5/ 1 6 85 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 505 Petruzzellis Anna - Presidente - Mogini Stefano CC 13/04/2016- Villoni Orlando R.G.N. 40038/2015 Calvanese Ersilia -Relatore- De Amicis Gaetano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PI FE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 15/09/2015 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva della parte civile, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento, in . composizione monocratica, qualificati i reati contestati a FE PI ed altri come peculato, trasmetteva gli atti davanti al medesimo Tribunale in composizione collegiale. G Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento aveva disposto il rinvio a giudizio, con devoluzione della cognizione al Tribunale in composizione monocratica, di FE PI ed altri per i reati di cui agli artt. 110, 479 e 640 consistiti nell'emettere atti pubblici ideologicamente falsi dicod. pen., liquidazione da parte dell'ASL di Benevento.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione l'imputato, chiedendone l'annullamento per la violazione dell'art. 33-septies cod. proc. pen. e per abnormità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. A differenza di quanto deduce il ricorrente, il provvedimento impugnato risulta del tutto conforme al dettato normativo, con l'ovvia conseguenza di rendere inammissibile il ricorso in questione, proprio perché esclusa la prospettata figura della abnormità lo stesso risulta proposto contro un - provvedimento non ricorribile.
3. Il ricorrente sostiene che l'art. 33-septies, comma 1, cod. proc. pen. legittimi la trasmissione degli atti al giudice competente esclusivamente in presenza del medesimo titolo di reato oggetto del rinvio a giudizio (quindi, con esclusione delle ipotesi di riqualificazione operata dal giudice del dibattimento) e che comunque il potere di diversa qualificazione giuridica del fatto sia consentito solo a istruttoria dibattimentale espletata. La questione è già stata affrontata dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 23231 del 22/05/2002, Pietrobono, Rv. 221643), con soluzione che va in questa sede ribadita. Si è osservato invero che nessuna limitazione pone il codice di rito con riferimento allo specifico momento dell'iter dibattimentale in cui giudice può . esercitare il potere di qualificare giuridicamente il fatto≫ oggetto dell'imputazione e di declinare conseguentemente la propria competenza. L'opposta interpretazione porterebbe alla conseguenza che il giudice sia tenuto ad attendere l'istruttoria dibattimentale (o addirittura la sua conclusione) per declinare una competenza ictu oculi inesistente sin ab initio, in contrasto non solo con la logica, ma anche con il principio della «ragionevole durata del processo>> sancito dall'art. 111 della Costituzione. 2 S Né la diversa qualificazione giuridica del fatto può aver recato pregiudizio al ricorrente. Come hanno di recente chiarito le Sezioni Unite (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925), alla difesa come diritto>> deve necessariamente riconnettersi anche «uno specifico onere di interlocuzione su tutti i punti che costituiscono oggetto della devoluzione;
e ciò al fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum». In una prospettiva siffatta, nella ipotesi in cui l'imputato, a fronte di una contestazione «in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge» (art. 429, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), il tutto corroborato ad ulteriore specificazione - dalla «indicazione delle - fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono» (lett. d della disposizione sopra richiamata), ometta di contestare la non pertinenza del nomen iuris alla fattispecie dedotta in rubrica, assumendo una posizione di nolo contendere su tale qualificante punto della futura decisione, nessun tipo di doglianza potrà essere formulata - circa le preclusioni che ne possono essere derivate per i riti alternativi ove il giudice abbia ritenuto di dare a quel fatto una diversa qualificazione giuridica.
4. Correttamente, dunque, giudice monocratico di Benevento ha rimesso gli atti per competenza al corrispondente collegio. Una volta esclusa l'abnormità del provvedimento, non sono esaminabili le censure esposte nel ricorso volte a contestare la legittimità della riqualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Ersilia Calvanese Depositato in Cancellería 2 MAG 2016 oggi, P P IL.FUNZIONARIO GIUDIZI U S Piera ESPOSITO