Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 46280
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Sentenza 13 novembre 2007

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Il delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina a fini di prostituzione, previsto dall'art. 12, commi terzo e terzo ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ha natura di reato con effetti permanenti.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina finalizzata alla prostituzione, di cui all'art. 12, commi terzo e terzo ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, qualora non sia individuabile, a norma dell'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., il luogo di inizio della consumazione (essendo rimasta ignota la frontiera attraverso cui sono stati introdotti nel territorio nazionale gli stranieri da avviare alla prostituzione), trova applicazione il criterio sussidiario previsto dall'art. 9, comma primo, stesso codice, che fa riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (nel caso di specie, tale luogo è stato individuato in quello in cui gli stranieri trovavano alloggio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 46280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46280
    Data del deposito : 13 novembre 2007

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