Sentenza 13 maggio 2016
Massime • 1
Integra il reato di diffamazione il riferirsi ad una persona con una espressione che, pur richiamando un handicap motorio effettivo, contenga una carica dispregiativa che, per il comune sentire, rappresenti una aggressione alla reputazione della persona, messa alla berlina per le sue caratteristiche fisiche. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna nei confronti del soggetto che, comunicando con più persone, qualificava la persona offesa nel contesto di una discussione come "la zoppetta").
Commentari • 7
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La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza n. 2251 del 2023, pone l'accento sul rapporto intercorrente tra la diffamazione a mezzo dei social network e il fenomeno del c.d. “body shaming”. Body shaming: è diffamazione sui social. la vicenda La Corte di Cassazione rivedeva la decisione della Corte di Appello di Milano, qualificando come diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p. il comportamento di un soggetto che scriveva post offensivi della reputazione di un concittadino sul social network “Facebook”, adoperando termini ed emoticons dileggiativi. In effetti, la vicenda prendeva le mosse da disagi al traffico cittadino di cui la parte offesa era coordinatrice e per i …
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Un messaggio pubblicato su Facebook con un post aperto a tutti, con un richiamo ai difetti fisici di un'altra persona, accompagnato da emoticon, può costituire diffamazione online. Vediamo che cosa è emerso dalla recente Cass. pen. Sez. 5 sent. 2251/2023. I fatti sulla diffamazione online Il Tribunale di Varese aveva condannato l'imputato per il reato ex art. 595 terzo comma cod. pen. (Diffamazione) alla pena di 800 euro di multa e al risarcimento di danni per 2.000 euro. La Corte d'appello ha però riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 594 c.p., assolvendo così l'imputato perché il fatto non costituisce più reato. Per il capo di imputazione, l'imputato offendeva la reputazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2016, n. 32789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32789 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2016 |
Testo completo
32 789 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1509/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente REGISTRO GENERALE GRAZIA MICCOLI N.37574/2015 Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE - ALFREDO GUARDIANO ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE LA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/04/2015 del TRIBUNALE di GENOVA visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; ои - Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito, per l'imputata, l'avv. Federico Mazzetti in sostituzione dell'avv. Bongiorno Gallegra Antonino, che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Giudice di pace di Chiavari, che aveva ritenuto CE EL responsabile di diffamazione in danno di TA ER perché, comunicando con altre persone, diceva, alludendo alla menomazione fisica da cui quest'ultima era affetta: "Ora che ha preso due soldi la zoppetta si mette a posto la casa". Per l'effetto, la condannava alla pena di euro 180 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa. Alla resa statuizione i giudici di merito sono pervenuti in base alla dichiarazioni di RA MA, TE LU e TA AN, che erano presenti al fatto e sentirono l'imputata parlare di TA ER nel modo anzidetto.
2. Nell'interesse dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Antonio Bongiorno Allegra con sette motivi.
2.1. Col primo lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione della prova. Si duole, in particolare, del fatto che i giudici d'appello non abbiano esplicitato gli elementi che, a loro giudizio, rendono le dichiarazioni dei testi a carico prova certa della responsabilità dell'imputata e perché le stesse non siano sconfessate dal contenuto delle testimonianze a difesa (CI DI e CE UC, rispettivamente marito e sorella dell'imputata). Tanto, sebbene nell'atto d'appello fosse stato criticato il diverso apprezzamento riservato alle dichiarazioni di TA MA (che, secondo l'accusa era stato oggetto - nello stesso contesto di ingiuria, per la quale l'imputata era stata assolta), il quale non era stato ritenuto credibile in relazione all'offesa personalmente lamentata ed era stato considerato, invece, valido teste d'accusa per la diffamazione in danno di TA ER;
e sebbene nell'atto d'appello fosse stata evidenziata la contraddizione tra le dichiarazioni di TA MA e quelle di TA AN e la genericità delle dichiarazioni di quest'ultimo, nonché l'incompatibilità delle dichiarazioni di TE LU con quelle degli altri testi a carico e la sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni di TE, che aveva asserito di trovarsi a circa dieci metri di distanza dal luogo in cui avvenne la discussione tra l'imputata e TA MA. Inoltre, lamenta che nessun peso 2 du sia stato dato ai rapporti conflittuali esistenti tra la "famiglia TA" e le "sorelle CE". Nell'ambito dello stesso motivo contesta, infine, il carattere diffamatorio dell'espressione utilizzata, rimandando la stessa in maniera neutra - ad un - handicap motorio da cui RA ER era affetta.
2.2. Col secondo motivo lamenta che non stata dimostrata la percezione della frase offensiva da parte di più persone e che non sia stata data adeguata dimostrazione della sussistenza del dolo (la consapevolezza di recare offesa all'altrui patrimonio morale); inoltre, che non sia stato nemmeno ricostruito l'esatto contenuto dell'espressione utilizzata dall'imputata, dal momento che i testi a carico hanno riportato espressioni diverse ("OP e "ET).
2.3. Col terzo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 599, comma 2, cod. pen., di cui sussistono, a suo giudizio, i presupposti, in quanto il diverbio da cui - sarebbe scaturita la diffamazione ebbe origine in un uso improprio, da parte dei TA, del terreno di proprietà delle sorelle CE.
2.4. Col quarto lamenta l'erronea applicazione dell'art. 131/bis cod. pen., stante la modestia dell'offesa e le circostanze in cui si è realizzata, nonché l'incensuratezza dell'imputata.
2.5. Col quinto si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, n. 2, cod. pen., per gli stessi motivi che avrebbero imposto il riconoscimento della provocazione.
2.6. Col sesto si duole dell'applicazione della pena oltre i minimi edittali e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.7. Col settimo lamenta, ancora una volta, un vizio di motivazione in ordine a tutti gli elementi della fattispecie contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. Le doglianze in ordine al formulato giudizio di responsabilità si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. L'affermazione di responsabilità per il reato in danno di TA ER poggia, invero, sulle dichiarazioni di tre soggetti, di cui almeno uno totalmente estraneo alle parti (TA AN). Tutti sono stati concordi secondo quanto si legge in sentenza nell'attribuire all'imputata l'espressione ingiuriosa che le è addebitata, tutti ne hanno concordemente indicato l'origine, le modalità espressive e il contenuto. Nessun appunto può essere mosso, pertanto, alla 3 ли sentenza impugnata, che poggia su dati di indiscutibile valore probatorio e non è inficiata dalle deduzioni difensive, basate su dichiarazioni di segno opposto del marito e della sorella dell'imputata, che i giudici di merito hanno valutato e ritenuto inidonee a contrastare il contenuto della prova a carico, per la provenienza e il carattere compiacente ad esse riconosciuto. Né in ciò è da ravvisare una violazione delle regole di valutazione della prova, giacché la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Tanto vale, in particolare, per la testimonianza di CI DI e CE UC, che i giudici non hanno ritenuto di confutare specificamente, stante la valutazione di inaffidabilità implicitamente espressa nei loro confronti. Per il resto, irricevibili sono tutte le doglianze concernenti le contraddizioni ravvisate nel racconto dei testi a carico, posto che impingono ampiamente nel fatto e non potrebbero essere apprezzate da questa Corte se mediante un diretto accesso agli atti, non consentito al giudice di legittimità. Generica e assertiva è, infine, la doglianza concernente la ritenuta mancata percezione dell'espressione offensiva da parte dei presenti. Sul punto, la ricorrente si limita a contestare la circostanza o a pretendere una prova ulteriore rispetto a quella desumibile dal corpo della decisione, ove è detto chiaramente che l'espressione fu percepita dai presenti, che erano almeno tre e tutti sono stati esaminati a dibattimento, confermando quanto lamentato dalla persona offesa.
2. Apodittica e infondata è la contestazione del carattere diffamatorio dell'espressione attribuita a CE EL. Rivolgersi ad una persona come "la ET (o "la OP, non fa nessuna differenza), nel contesto di una discussione che vedeva contrapposti soggetti diversi, collegati in vario modo a TA ER, rappresenta effettivamente, per il comune sentire, una aggressione alla sfera morale della persona, messa alla berlina senza colpa - per le sue caratteristiche fisiche. Riduttiva e fuorviante è, invece, l'affermazione difensiva circa il carattere neutro dell'espressione, giacché essa rimanda effettivamente ad un handicap motorio, ma lo fa con una carica dispregiativa che 4 du è idonea ad incidere sulla reputazione e sul "sentimento di sé" che accompagna ogni persona.
3. La diffamazione è caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dal dolo generico, ovverossia la consapevolezza e volontà di recare offesa alla persona assente. Tale prova non può che trarsi in via induttiva, attraverso la considerazione di tutte le circostanze dell'azione e dei contenuti della condotta. Nella specie, la prova del dolo è stata desunta, correttamente, dal carattere dell'espressione, in sé denigratoria;
dalle circostanze dell'azione, posta in essere nell'ambito di una accesa discussione, che vedeva contrapposti soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, aventi interessi contrapposti;
dal riferimento ad una menomazione reale, che affliggeva TA ER. Il percorso argomentativo risponde a criteri di logica inferenziale ed è, pertanto, pienamente dimostrativo della ricorrenza, in capo all'imputata, dell'elemento soggettivo nella forma richiesta dalla legge.
4. Solamente assertiva è la deduzione sull'origine della diffamazione, ricollegata dall'imputata ad un uso "improprio" del suo terreno. Non c'è nulla, infatti, in sentenza, né in atti processuali pretermessi dal giudicante e richiamati dalla ricorrente, che avalli la deduzione contenuta in ricorso e posta a base della doglianza concernente la mancata applicazione dell'art. 599, comma 2, cod. pen., ovvero dell'art. 62, n. 2, cod. pen.. La sola realtà che traspare dalla sentenza consiste, infatti, in un diverbio che ha ad oggetto una porzione di terreno, oggetto di contrapposte pretese;
nulla è dato sapere, invece, sulla fondatezza delle stesse. In ogni caso, non può essere una situazione contesa a giustificare l'aggressione alla sfera morale di uno dei contendenti.
5. Per giurisprudenza ormai consolidata, l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nel giudizio dinanzi al Giudice di pace, ove vige il diverso istituto disciplinato dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Cass., ord. N. 1510 del 4/12/2015; sez. 4, n. 31920 del 14/7/2015). Nessun rimprovero può essere mosso al giudicante, quindi, per il fatto che ne abbia escluso, in concreto, l'applicazione; tanto, indipendentemente dai motivi che abbiano determinato la decisione.
6. Manifestamente infondate sono le doglianze sulla pena e sull'entità del risarcimento, applicata (la prima) nel minimo edittale e ulteriormente ridotta con la concessione delle attenuanti generiche, fissato (il secondo) in misura estremamente contenuta e contestato in maniera generica. Tanto, a prescindere dal fatto che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, su cui nessun sindacato che non investa la legittimità della 5 ли pena o la manifesta illogicità della motivazione - è consentito in sede di legittimità.
7. L'ultimo motivo, costituente la "summa" di tutti quelli precedenti, è inammissibile per totale genericità. La ricorrente si limita a richiamare principi condivisi e giurisprudenza pacifica senza preoccuparsi della loro eventuale inerenza alla fattispecie concreta.
8. Segue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/5/2016 Il Presidente Il Consigliere Estensore (AntonioS (Paolo Bruno) RG ATAIN CANCELLERIA addi 27 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela LantuisS 16