Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
Non sussiste l'interesse a ricorrere del curatore fallimentare contro il provvedimento del Tribunale del riesame con cui sia stato confermato il rigetto dell'istanza di restituzione di somme, oggetto di un sequestro funzionale alla confisca per equivalente relativo a somme di denaro appartenenti a società dichiarate fallite, provento di reati tributari, ma percepite prima dell'entrata in vigore della l. n. 244 del 2007. (In motivazione la Corte ha precisato che l'interesse a ricorrere non sussiste nemmeno nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni per un valore eccedente l'effettivo profitto del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2011, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/09/2011
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1661
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 8182/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CISOTTA ADRIANA N. IL 28/03/1965;
avverso l'ordinanza n. 85/2010 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO, del 12/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv.to Feynes Sigfrido, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
A seguito di indagini effettuate dalla polizia giudiziaria emergeva che tale SS QU aveva fatto da intermediario per le cessioni effettuate da fornitori comunitari alla s.r.l. "GI.AL" ed alla s.r.l. "Star 3000": società cartiere costituite dallo stesso QU che acquistavano, senza pagamento di I.V.A., forniture di carni da aziende Europee e che, dopo aver riscosso l'imposta per effetto della vendita delle stesse in Italia, omettevano di versarla all'erario. L'ammontare dell'imposta non versata veniva successivamente divisa tra il QU ed i clienti delle suddette società cartiere ed il QU, negli interrogatori resi al P.M., dichiarava di avere consegnato a tale ET NN, rappresentante legale della s.r.l. "Centro Italia Carni", la somma di Euro 234.496,00 per l'annata 2005 e quella di Euro 193.011,00 per l'anno 2006, quale quota-parte della somma dovuta come I.V.A. dalle società cartiere, per le cessioni effettuate alla s.r.l. "Centro Italia Carni", e non versata all'erario.
Il ET veniva indagato, con altre persone, per il delitto di cui all'art. 648 c.p., in relazione alla L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 4, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale), per avere ricevuto la somma di Euro 436.507,00 provento dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 10 ter. Si procedeva altresì al sequestro dei conti correnti bancari, della contabilità sociale e dei computers aziendali della s.r.l. "Centro Italia Carni".
Il ET, in data 14.4.2008, presentava istanza di dissequestro, evidenziando di essersi adoperato per reperire la somma di Euro 550.000,00, che depositava su un conto corrente bancario aperto ed intestato alla s.r.l. "Centro Italia Carni" presso la Banca Popolare di Vicenza "a disposizione dell'autorità giudiziaria", all'esclusivo fine di tornare nella disponibilità di quanto sequestrato e di non compromettere definitivamente l'attività imprenditoriale. Il G.I.P. del Tribunale di Trento, con decreto del 21.4.2008, disponeva il sequestro preventivo della somma come dianzi depositata, mentre da ulteriori indagini espletate emergeva che la s.r.l. "Centro Italia Carni" aveva avuto rapporti anche con la s.r.l. "RO.GI" e con la s.r.l. "ALMA", pure facenti capo al QU, per una somma imponibile totale di Euro 14.419.490,00 e per un totale di Euro 1.441.949,00 quale I.V.A. non versata all'erario.
Tutte le società del QU dianzi citate sono state dichiarate fallite a causa del debito fiscale accumulato per il mancato pagamento dell'I.V.A..
In data 12.10.2010 il Tribunale di Firenze dichiarava pure il fallimento della s.r.l. "Centro Italia Carni" ed il curatore di tale procedura (dr.ssa AD SO) chiedeva il dissequestro e la consegna alla curatela della somma depositata dal ET sul conto corrente bancario aperto presso la Banca Popolare di Vicenza ed intestato alla società fallita.
Il G.I.P. rigettava detta istanza con provvedimento del 26.11.2010 ed il Tribunale per il riesame di Trento - con ordinanza del 12.1.2011 - respingeva l'appello incidentale proposto dal curatore fallimentare. Argomentava il Tribunale che la somma di Euro 550.000,00, depositata dal ET, equivale a quanto quell'indagato ha ricevuto dal QU (in seguito ad illecita spartizione) come parte dell'I.V.A., corrisposta alle società cartiere a lui facenti capo e non versate all'erario.
Tale somma "non appartiene alla s.r.l. "Centro Italia Carni" e non vi è prova che vi sia mai appartenuta", essendo stata posta dal ET a disposizione dell'autorità giudiziaria, all'esclusivo fine di tornare nella disponibilità di quanto sequestrato alla stessa società da lui legalmente rappresentata.
Trattasi, pertanto, di denaro che non può entrare a far parte della massa fallimentare della s.r.l. "Centro Italia Carni", essendo semmai pertinente alle masse fallimentari delle società costituite dal QU, poiché da quelle società erano state illecitamente prelevate distraendole dal versamento all'erario al quale erano destinate come importo dell'I.V.A. dovuta per cessioni di beni. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SO AD, quale curatore del fallimento della s.r.l. "Centro Italia Carni", denunciando violazione di legge ed illogicità della motivazione.
Secondo la prospettazione della ricorrente:
- La richiesta di restituzione riguardava denaro depositato su un conto corrente bancario intestato alla società fallita, sicché erroneamente il Tribunale aveva riferito la titolarità di tali somme al soggetto conferente (NN ET), laddove esse, una volta versate sul conto corrente, erano uscite dalla sfera patrimoniale e dalla disponibilità del ET stesso ed erano entrate, a tutti gli effetti di legge, in quelle della società titolare del conto. - Il G.I.P. del Tribunale di Trento aveva rigettato l'istanza di restituzione avanzata dal curatore fallimentare, sostenendo che "la somma in sequestro assume una duplice veste, da un lato essendo finalizzata alla confisca per equivalente (ove fosse confermata il giudizio l'accusa), dall'altro lato rappresentando un credito erariale per I.V.A. non pagata. Essa quindi non può essere restituita anche perché - pure solo ragionando in termini civilistici - lo Stato rispetto agli altri creditori ha precedenza, essendo garantito dalla causa legittima di prelazione del privilegio ex art. 2752 c.c.". Dette argomentazioni, alle quali il Tribunale dell'appello incidentale avrebbe prestato adesione, sarebbero inesatte, perché:
a) secondo l'ordine di prelazione fissato dall'art. 2778 c.c., per il caso di concorso di crediti garantiti da privilegio sui beni mobili del debitore, i crediti dello Stato di cui all'art. 2752 c.c., non hanno preminenza assoluta ma compaiono soltanto al n. 19 dell'elenco, sicché devono trovare soddisfazione successivamente a molti altri tipi di crediti privilegiati;
b) accordando completa prevalenza alla finalità di tutela della garanzia patrimoniale dello Stato risulterebbe violato la L. Fall., art. 51, in base al quale, "salva diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento". Qualora il sequestro preventivo persegua in realtà (come nel caso in esame) finalità essenzialmente anticipatorio rispetto ad un'azione esecutiva individuale nei confronti dell'obbligato, allora tale provvedimento va a coincidere totalmente con il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. e segg., e ricade nel divieto posto dal citato L. Fall., art.51, con la conseguenza della caducazione della misura cautelare qualora il fallimento intervenga successivamente;
c) anche le somme di denaro derivanti da presunte condotte illecite, una volta entrate nel patrimonio del fallito, diventano cespiti sui quali i creditori possono pretendere di soddisfare le proprie ragioni ed in relazione ad essi il curatore è legittimato all'esperimento dei propri compiti istituzionali.
- La funzione "meramente afflittiva" svolta dalla "confisca per equivalente" non può in alcun modo prevalere sulle esigenze e gli interessi perseguiti dalla procedura fallimentare, che non sono limitati a quelli dei singoli creditori ma assumono rilievo pubblicistico. Secondo la decisione delle Sezioni Unite penali n. 29951 del 9.7.2004, l'unica ipotesi in cui debbano ritenersi soccombenti le ragioni della procedura fallimentare alle esigenze preventive sottese alla misura cautelare è quella del sequestro preventivo avente ad oggetto un bene "intrinsecamente e oggettivamente pericoloso" assoggettabile a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, e delle leggi speciali. - Il sequestro, nella specie, sarebbe stato finalizzato alla "confisca per equivalente" io relazione a condotte illecite imputate al ET commesse in epoca precedente all'entrata in vigore della legislazione sui reati transazionali, poiché l'indagato avrebbe ricevuto le somme costituenti restituzione di I.V.A. "anche e principalmente nell'anno 2005" e comunque in buona parte anteriormente all'entrata in vigore della L. 16 marzo 2006, n. 146, (avvenuta il 12.4.2006).
- Le somme esistenti sul conto corrente bancario sequestrato non possono essere qualificate come "profitto" dei reati ipotizzati, in quanto il denaro può essere definito "cosa che costituisce profitto del reato" solo se si tratti proprio di quello acquisito attraverso l'attività criminosa;
ove esso, invece, venga depositato presso un istituto di credito, verrebbe a mancare la prova del nesso strumentale tra la res in sequestro e la perpetrazione del reato. - Il vincolo di indisponibilità sarebbe stato apposto su una somma comunque eccedente la misura del profitto (Euro 436.507,00) attribuito al ET nell'ipotesi accusatoria.
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
Nella specie, invero, risulta che la somma di Euro 550.000,00 venne depositata dall'indagato NN ET su un conto corrente bancario intestato alla s.r.l. "Centro Italia Carni" presso la Banca Popolare di Vicenza "a disposizione dell'autorità giudiziaria", all'esclusivo fine di consentire alla società da lui legalmente rappresentata di tornare nella disponibilità di quanto ad essa sequestrato nell'anno 2008 (cioè anche dei conti correnti sui quali normalmente la società operava ed è tornata ad operare fino alla dichiarazione di fallimento).
Detta somma, nella prospettazione accusatoria (non smentita dagli elementi dedotti io ricorso), costituisce "profitto personale" del reato transazionale di cui all'art. 648 c.p., poiché deriva dagli importi che quell'indagato ha ricevuto dal QU (in seguito ad illecita spartizione) come parte dell'I.V.A. corrisposta dalla s.r.l. "Centro Italia Carni" alle società cartiere a lui facenti capo e non versata all'erario: trattasi, dunque, di danaro passibile di confisca per equivalente in quanto riferibile all'attività delittuosa del ET e che non doveva essere restituito alla "Centro Italia Carni" poiché corrispondente ad imposta effettivamente dovuta dalla società medesima.
Allo stato degli atti deve ritenersi esattamente affermato dal Tribunale dell'appello incidentale che tale somma "non appartiene alla s.r.l. Centro Italia Carni", perché essa non costituisce "conferimento" ex art. 2342 c.c. ne' versamento in alcun modo ricollegabile alla ricostituzione ovvero ad un aumento del capitale sociale, trattandosi piuttosto di una sorta di garanzia atipica non accessoria ad un'obbligazione principale e non costituente fondo di riserva disponibile deliberato dall'assemblea: garanzia che l'amministratore intendeva autonomamente prestare nell'interesse della società, per un importo che comunque non può ritenersi mai entrato a far parte del patrimonio sociale.
In una situazione siffatta:
- le argomentazioni riferite in ricorso ad una pretesa violazione dell'art. 51 L.F. ed all'ordine di prelazione fissato dall'art. 2778 c.c., risultano del tutto prive di pregio;
- il curatore fallimentare ricorrente, inoltre, non ha alcun interesse a sollevare eccezioni riguardanti l'applicabilità del sequestro finalizzato alla confisca di valore con riferimento a somme che siano state percepite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che la consentono ovvero avente ad oggetto beni per un valore eccedente l'effettivo profitto del reato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012