Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
1.3000 CANCELLERIA IS 03987/0 1 155 3000 CANCELLERIA CANCELLERIA DE277540 DE277535 IN NOME DEL PO DE277545 LA CORTES DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DENUNCIA NUOVA OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 12577/98 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 8452 .Азия Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Rep Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L 20 MAR 2001 AN MA SA, elettivamente domiciliata in IN CANCELLIERE ROMA PZZA DEI RE DI ROMA 57, presso lo studio LIRE 3000 dell'avvocato CAPPUCCI DOMENICO, che la difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato LA ROSA GIACOMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CB220623
contro
CORTE SUPREMA D: CASSAZIONE VITALE ROSINA NT E MA PITARRESI, elettivamente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legal in ROMA domiciliate PZA DEL FANTE 2, difese al Sig. CAPPUCC per diritti veeet? PIERLUIGI, giusta delega in dall'avvocato ANGELONI il 31 16 01. 2001 atti;
IL CANCELLIERE 15
- controricorrenti -
1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in festive nipid erede d. vises finsuffe UFFICIO CC PIE nonchè
contro
Rilasciata copia legale E MA IN al Sig. B anoti NT ROSINA. VITALE VITALE ROBERTO, per diritti L. 12.000+? il PITARRESI;
IL CANCELIERE intimat PERI MA IT E VITALE ME MA.p. deed of IT e
contro
UN;
- intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 199/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 11/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA Dott. Lucio dal Consigliere udienza del 09/01/01 MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per CANCELLERIA Generale Dott. Marco PIVETTI l'accoglimento del ricorso. TRS 13000 CANCELLERIA CANCELLERIA -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 16/10/1989 LE EP e LE OB, quali com- proprietari di un immobile sito in Villabate, chiedevano al pretore di Paler- mo di ordinare la sospensione dei lavori di costruzione che NO MA AR aveva iniziato in un fondo limitrofo senza il rispetto delle distanze legali e delle prescrizioni del regolamento edilizio. La NO, costituitasi, deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dei LE alla rimozione di un tubo di scarico delle acque piovane. L'adito pretore, disposta la sospensione dei lavori, rimetteva la causa da- vanti al tribunale di Palermo competente. Riassunto il giudizio dai LE, il tribunale, con sentenza non definitiva del 31/3/1995, condannava la convenuta ad arretrare la fabbrica da lei rea- lizzata. Avverso la detta sentenza la NO proponeva appello al quale resi- steva solo LE OB. La corte di appello di Palermo, con sentenza 11/3/1998, dichiarava inesi- stente l'appello in quanto l'atto di gravame era stato notificato a OB e EP LE con consegna di una sola copia di detto atto al procuratore presso il quale gli appellati avevano eletto domicilio nel giudizio di primo grado. La cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo è stata chiesta da NO MA AR con ricorso, affidato ad un unico motivo, notificato a LE OB, quale parte dei giudizi di merito, nonché allo stesso LE OB, a LE SI AN e LE MA quali eredi di 3 LE EP. Hanno resistito con controricorso LE SI AN e LE MA, mentre LE OB non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Con ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 7/3/2000 è stata disposta la notifica del ricorso agli eredi di LE EP. La Gior- dano ha tempestivamente depositato l'atto di integrazione del contradditto- rio a RI MA TA ed a LE LA MA - nella qualità di eredi di LE EP - le quali non si sono costituite. Motivi della decisione In via preliminare deve rilevarsi che il ricorso proposto dalla NO nei confronti di LE OB, LE SI AN e LE MA - nella qualità di eredi di LE EP - deve essere rigettato in quanto, come risulta dai documenti esibiti dalla stessa ricorrente in seguito alla so- pra citata ordinanza di questa Corte del 7/3/2000, eredi di LE EP sono solo la moglie RI MA TA e la figlia LE MA LA alle quali è stato poi notificato il ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione tra la ricorrente e le resistenti LE SI AN e LE MA, mentre nessun provvedimento va adottato in ordine alle dette spese tra la NO e LE OB che, quale erede di LE EP, non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Con l'unico motivo di ricorso NO MA AR denuncia viola- zione o falsa applicazione dell'articolo 330 c.p.c. in relazione all'articolo 291 c.p.c. Deduce la ricorrente che la corte di merito - accertato che l'atto di appello era stato notificato a LE OB ed a LE EP presso il procuratore costituito con consegna di un'unica copia di detto atto di gra- vame avrebbe dovuto non dichiarare inesistente l'appello ma disporre, a norma dell'articolo 291 c.p.c., la rinotifica dell'impugnazione con la conse- gna di un numero di copie pari a quello dei destinatari. Il motivo è fondato. Con sentenza 10/10/1997 n. 9859 le Sezioni Unite di questa Corte - pro- nunciando per comporre il contrasto di giurisprudenza verificatosi, nell'ambito delle sezioni semplici, sulle conseguenze derivanti dalla notifi- cazione dell'atto di impugnazione a più parti, rappresentate e difese da un unico procuratore, mediante consegna di una sola copia – hanno affermato il principio secondo cui la detta notificazione non è inesistente, ma nulla, per cui il relativo vizio può essere sanato, con effetto retroattivo, o con la costi- tuzione in giudizio di tutte le parti alle quali l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio fis- sato dal giudice a norma dell'articolo 291 c.p.c., con la consegna di un nu- mero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate, con la conseguenza che, qualora ( come appunto nella spe- cie ) il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di Cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata, con rinvio allo stesso giudice, perché decida nel merito il giudizio di impu- gnazione nell'ipotesi di avvenuta costituzione di tutte le parti in tale giudizio ( a prescindere dal momento di detta costituzione ) o perché assegni all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione dell'atto di impu- gnazione. 1 0 Nel caso in esame la corte di appello, in presenza di un atto di impugna- zione notificato mediante consegna di un'unica copia al procuratore costi- tuito di LE OB e di LE EP, ha dichiarato inesistente l'atto di appello accogliendo l'eccezione in proposito sollevata da LE OB, ossia dal solo appellato costituito essendo rimasto contumace l'altro appel- lato LE EP. Pertanto, sulla base dell'enunciato principio di diritto affermato da questa Corte con la citata sentenza, la decisione impugnata de- ve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della stessa corte di ap- pello di Palermo la quale tenuto conto dell'avvenuta costituzione dell'appellato LE OB - disporrà la rinotificazione, entro un termine perentorio, dell'atto di appello agli eredi dell'altro appellato LE Giusep- pe. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente ed i citati intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto nei confronti di LE OB, LE SI AN e LE MA nella qualità di eredi di LE EP;
compensa tra la ricorrente e le resistenti LE SI AN e LE MA IA le spese del giudizio di cassazione;
accoglie il ricorso proposto nei con- fronti di LE OB, in proprio, di RI MA TA e di LE LA MA nella qualità di eredi di LE EP;
cassa la sentenza impugnata Armo. e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente ed i 9 OTT. 2001 4 M RO 40000 TE TRA citati intimati, ad altra sezione della corte di appello EN Good DELLE Registrato in data Roma 9 gennaio 2001 290.000 ILA IO 466.81 versate St. UFFIC K MANTAM Il presidente Il consigliere estensore DUECENTO врелоки Grazi . al n 1 aIA 0 0 (lire L Responsabile p. (D.ssa 2 AC . B Ша вител r. M. R IL CANCELLIERE C1 A (D M ValeIA Neri Q C N 2 A C L I