CASS
Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 11963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11963 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2025 del Tribunale di Marsala Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina;
letta la memoria con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Luca RI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 giugno 2025, depositata il 22 settembre 2025, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, ha riconosciuto IO VI responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere portato fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo, occultato all'interno della sua autovettura un bastone di 94 cm di lunghezza, utilizzabile per l'offesa alla persona, condannandolo alla pena dell'ammenda, previo riconoscimento della lieve entità del fatto. 2. IO VI ricorreva per cassazione lamentando vizio di motivazione, in relazione alla omessa valutazione della richiesta della difesa di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tannpieri, depositava requisitoria scritta con cui chiedeva di accogliere il ricorso, in quanto la sentenza non conteneva alcuna valutazione, sia pur implicita, a sostegno della mancata applicazione della causa di non punibilità. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 11963 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TERRACINA CLAUDIA Data Udienza: 12/03/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.2. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, infatti, tanto la richiesta di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., presentata dalla difesa, quanto la mancanza di qualsiasi giustificazione del rigetto di tale richiesta, di cui non vi è cenno nella motivazione. 1.3. Neppure può ritenersi che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. si possa desumere implicitamente dal residuo percorso argomentativo della sentenza. Per costante orientamento di legittimità, perché la richiesta di causa di non punibilità possa ritenersi implicitamente disattesa dal giudice è necessario che la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola', Rv. 282097 - 01). Nella motivazione della sentenza impugnata, non risulta alcun elemento da cui si tragga una valutazione in termini di "non tenuità" dell'offesa, anzi, viene espressamente riconosciuto che la vicenda rientri tra le ipotesi di speciale tenuità di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975. Nel riconoscimento dell'attenuante è implicita, piuttosto, una valutazione di "non gravità", che considera la vicenda nel suo complesso, compresa la personalità del reo (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 - 01). E' principio parimenti consolidato che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01). Sulla base di queste premesse, si può ritenere perciò che, una volta riconosciuta dal giudice l'attenuante speciale, il motivo del diniego della esimente della lieve tenuità del fatto non possa dedursi in modo implicito, in mancanza di elementi inequivocabili da cui trarre il convincimento del giudice. Né, nel caso di specie, soccorrono a sostegno di una valutazione implicita altri elementi tratti dal corpo motivazionale della sentenza, ad esempio l'uso minatorio del bastone, citato nella ricostruzione del fatto ma in alcun modo utilizzato a fini valutativi della condotta. Si impone pertanto l'annullamento della pronuncia con rinvio al Tribunale di Marsala in diversa composizione, limitatamente al riconoscimento all'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., perché valuti se, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'offesa al bene giuridico possa ritenersi di particolare tenuità e la condotta non risulti abituale. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala in diversa persona fisica. Così è deciso, 12/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina;
letta la memoria con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Luca RI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 giugno 2025, depositata il 22 settembre 2025, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, ha riconosciuto IO VI responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere portato fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo, occultato all'interno della sua autovettura un bastone di 94 cm di lunghezza, utilizzabile per l'offesa alla persona, condannandolo alla pena dell'ammenda, previo riconoscimento della lieve entità del fatto. 2. IO VI ricorreva per cassazione lamentando vizio di motivazione, in relazione alla omessa valutazione della richiesta della difesa di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tannpieri, depositava requisitoria scritta con cui chiedeva di accogliere il ricorso, in quanto la sentenza non conteneva alcuna valutazione, sia pur implicita, a sostegno della mancata applicazione della causa di non punibilità. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 11963 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TERRACINA CLAUDIA Data Udienza: 12/03/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.2. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, infatti, tanto la richiesta di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., presentata dalla difesa, quanto la mancanza di qualsiasi giustificazione del rigetto di tale richiesta, di cui non vi è cenno nella motivazione. 1.3. Neppure può ritenersi che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. si possa desumere implicitamente dal residuo percorso argomentativo della sentenza. Per costante orientamento di legittimità, perché la richiesta di causa di non punibilità possa ritenersi implicitamente disattesa dal giudice è necessario che la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola', Rv. 282097 - 01). Nella motivazione della sentenza impugnata, non risulta alcun elemento da cui si tragga una valutazione in termini di "non tenuità" dell'offesa, anzi, viene espressamente riconosciuto che la vicenda rientri tra le ipotesi di speciale tenuità di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975. Nel riconoscimento dell'attenuante è implicita, piuttosto, una valutazione di "non gravità", che considera la vicenda nel suo complesso, compresa la personalità del reo (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 - 01). E' principio parimenti consolidato che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01). Sulla base di queste premesse, si può ritenere perciò che, una volta riconosciuta dal giudice l'attenuante speciale, il motivo del diniego della esimente della lieve tenuità del fatto non possa dedursi in modo implicito, in mancanza di elementi inequivocabili da cui trarre il convincimento del giudice. Né, nel caso di specie, soccorrono a sostegno di una valutazione implicita altri elementi tratti dal corpo motivazionale della sentenza, ad esempio l'uso minatorio del bastone, citato nella ricostruzione del fatto ma in alcun modo utilizzato a fini valutativi della condotta. Si impone pertanto l'annullamento della pronuncia con rinvio al Tribunale di Marsala in diversa composizione, limitatamente al riconoscimento all'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., perché valuti se, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'offesa al bene giuridico possa ritenersi di particolare tenuità e la condotta non risulti abituale. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala in diversa persona fisica. Così è deciso, 12/03/2026