Sentenza 23 luglio 2001
Massime • 1
I soli motivi inerenti alla giurisdizione, per i quali gli art. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ. consentono il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, comprendono, anche in sede di giudizio di ottemperanza, i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, sicché non sono sindacabili dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione pretesi errori "in procedendo" o "in iudicando", sostanziandosi gli errori predetti in vizi che attengono all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2001, n. 10012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10012 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR CA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FRATACCIA rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO ZAZA D'AULISIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, in persona dei rispettivi Ministri pro-empore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
nonché contro
AL UL IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA COMUNIONE INDIVISA CON RI AL, PASQUALE AL, FAIOLA ROCCO & C. S.A.S, ZUENA GERARDO, TOSCANO PIETRANGELO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 00259/00 proposto da:
AL UL, AL P ASQUALE, AL RI, PROPRIETARI INDIVISI, E PER ESSI AL UL, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIO E AMMINISTRATORE, rappresentato e difeso da SE STESSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 8;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RR CA, MINISTERO DELLE FINANZE, MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA FAIOLA ROCCO S.A.S., ZUENA GERARDO, TOSCANO PIETRANGELO;
- intimati -
avverso la decisione n. 1025/99 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 16/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale ed in subordine il rigetto. L'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione dell'11 giugno 1997 n. 640 il Consiglio di Stato - al quale l'avv. IO SC in proprio e quale amministratore della comunione indivisa con AS e HE SC aveva chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Roma n, 2978 del 20 marzo 1995 - ordinò alle intimate Amministrazioni delle finanze e dei trasporti e navigazione di apporre i termini tra proprietà demaniale e proprietà privata secondo i confini accertati dal giudicato, nonché di restituire ai ricorrenti i terreni di loro proprietà di porre in essere i necessari provvedimenti di autotutela in relazione agli eventuali rapporti di concessione ancora in atto in ordine agli stessi terreni e di pagare le spese di lite liquidate in sentenza;
nominò infine due commissari ad acta rispettivamente per il pagamento delle somme e per gli altri adempimenti.
Il 30 luglio 1998 il secondo designato commissario "avendo trovato i terreni oggetto di riconsegna a SC IO ed altri non liberi nè vacui da persone e/o cose" chiese di conoscere "quale linea di comportamento" egli dovesse tenere.
A seguito di tale quesito con decisione del 10 dicembre 1998 n. 1775 il Consiglio di Stato dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi occupanti le porzioni di terreno controverse :
tanto adempiuto, si costituirono in giudizio la società LA RO e C. e la sig.ra EL RR, le quali non erano state parti del giudizio civile così come non lo erano stati i signori RD ZU e AN SC anche nei confronti dei quali era stata disposta detta integrazione e che invece non si costituirono. Con la pronuncia ora impugnata lo stesso Consiglio rilevato che la predetta società affermava di possed9re la porzione immobiliare occupata a titolo di proprietà - in forza di acquisto per usucapione operato dai suoi danti causa, e, dunque, in virtù di posizione autonoma dal rapporto accertato nel giudicato e per la quale era pendente giudizio dinanzi al giudice ordinario ha sospeso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. limitatamente alla restituzione del terreno dalla stessa posseduto quanto alla RR - la quale aveva invece dedotto l'inopponibilità del giudicato in quanto concessionaria dell'immobile da data anteriore alla proposizione del giudizio civile - ha ritenuto infondata tale eccezione ed al riguardo, dopo aver richiamato gli artt. 111 comma quarto c.p.c. e 2909 c.c., ha affermato che il giudicato "è dotato anche di una efficacia riflessa nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità produce conseguenze giuridiche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque, di un diritto subordinato a tale situazione" posizione dipendente della quale nella specie la RR era appunto portatrice;
parimenti infondata era l'eccezione della stessa secondo la quale l'ordine di espulsione della persona e di rimozione dei beni non era contenuto ne' nel giudicato ne' nella sentenza di ottemperanza n. 5640/97, giacché la restituzione di un bene immobile non può essere compiuta se esso non sia stato reso libero da persone e da cose ha pertanto ordinato l'esecuzione del giudicato anche nei confronti della RR, che ha condannato alle spese di lite in solido con lo ZU ed il SC. Per la cassazione di tale decisione la stessa RR ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo. Gli intimati ministeri chiedono, con unico controricorso, che il ricorso sia deciso secondo giustizia. Gli SC resistono a loro volta con controricorso contenente altresì un unico motivo di ricorso incidentale. Lo ZU ed il SC non hanno invece svolto attività difensiva i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) perché investono la medesima sentenza. 2 .Con l'unico motivo del proprio ricorso la ricorrente principalè afferma che il Consiglio di Stato era privo di potere giurisdizionale in ordine alla condanna, emessa nei suoi confronti di restituzione agli SC dei terreni dei quali essa ricorrente aveva il legittimo possesso in forza di concessione demaniale marittima rilasciatale nel 1984 dalla Capitaneria di Porto di Gaeta per l'esercizio di attività turistico balneare su una superficie totale di mq. 1981 dotata di locali che erano stati da lei poi ampliati a sostegno del motivo rileva che il giudizio civile, svoltosi a sua completa insaputa, era stato definito con la sentenza, oggetto del giudizio di ottemperanza n. 2978/95 della Corte di Appello di Roma la quale, pur accogliendo la domanda degli SC nei confronti delle convenute Amministrazioni dello Stato aveva invece respinto la domanda degli stessi di rimozione di cose dei terreni che debbono essere rilasciati, perché il ripristino non avrebbe un riferimento ad uno stato dei luoghi storicamente determinato, e perché i diritti dei terzi che possono eventualmente accamparsi in relazione alla realizzazione di costruzioni o di piantagioni non possono definirsi con un generico comando di rimozione trae da ciò che con la decisione ora impugnata, il Consiglio di Stato ha integrato in assoluto difetto di giurisdizione disposto della Corte, di Appello con un precetto diametralmente opposto a quanto da essa statuito illegittimamente sostituendosi al giudice ordinario in materia devoluta alla giurisdizione di quest'ultimo; aggiunge che, in sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può esclusivamente conoscere e risolvere le controversie relative all'esecuzione di diritti soggettivi nei confronti della P.A., ma giammai le controversie verso privati, e che l'esecuzione del giudicato nei confronti della P.A. non può ledere i diritti dei terzi.
I ricorrenti incidentali affermano a loro volta che il Consiglio di Stato ha legittimamente esercitato la propria giurisdizione con la sola decisione n. 640/97 giurisdizione invece insussistente quanto alle successive pronunce nn. 1354/97, 1775/98 e 1025/99: a sostegno del motivo - dopo aver premesso che il giudicato è stato ormai eseguito nei confronti dello ZU e del SC, pertanto ormai estranei ad ogni questione e dopo aver richiamato i numerosi giudizi instaurati in separata sede e le diverse questioni agitatesi nel corso del giudizio di ottemperanza deducono nei confronti della società LA che in sede di giudizio di ottemperanza la giurisdizione amministrativa non può avere ad oggetto se non l'attuazione, da parte dello Stato nella specie, i Ministeri delle finanze e dei trasporti e navigazione) del giudicato contro di esso intervenuto, a nulla rilevando l'esistenza di pretese di usucapione, da parte di terzi, di quel medesimo tratto di terreno già riconosciuto appartenere ad essi Scalfatì nei confronti del Demanio e tuttora dallo stesso detenuto, ormai senza titolo tale conclusione - aggiungono i ricorrenti non si pone in contrasto con l'art. 295 c.p.c. non essendo negati ai soggetti privati gli strumenti,
giuridici, da far valere in separata sede ed anche in via cautelare per sottrarre all'avvenuta ottemperanza il suo contenuto finale materiale restando invece precluso al giudice amministrativo interferire in una controversia civilistica, come tale ricadente nella giurisdizione civile nemmeno ancora formalmente proposta e che avrebbe quale contraddittore principale lo stesso Demanio dello Stato;
quanto al preteso difetto di giurisdizione anche nei confronti della RR richiamano precedenti giurisprudenziali.
3. I due motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente.
I soli motivi inerenti alla giurisdizione per i quali gli art. 111 ult. comma cost. e 362 primo comma c.p.c. consentono il ricorso per cassazione avverse le decisioni del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti) comprendono per costante giurisprudenza ed anche in sede di giudizio di ottemperanza (vedansi tra le altre, le sentenze nn. 1456/90, 4970/92 523/98, 137/99, 438/00 e 1151/00 nonché le ordinanze nn. 119/00 e 146/00 di queste SS.UU.), i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, senza invece involgerne i limiti interni, i quali comprendono il modo di esercizio della giurisdizione compresi eventuali errori in procedendo o in judicando.
Orbene tutte le censure elevate - sulla base delle quali e per opposte finalità, tanto la ricorrente principale. che i ricorrenti incidentali allegano il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato attengono appunto ai predetti limiti interni in essi rientrano infatti l'ordine di integrazione del contraddittorio cui il predetto Consiglio è pervenuto previo espresso richiamo della sentenza in data 17 maggio 1995 n. 177 della Corte costituzionale la quale ha tra l'altro dichiarato incostituzionale l'art. 36 legge 6 dicembre 1971 n. 1934 nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria tra i mezzi di impugnazione delle sentenze dello stesso Consiglio l'interpretazione del giudicato civile e l'accertamento dell'efficacia riflessa di esso nei confronti di soggetti che non avevano partecipato al relativo giudizio (diversamente da quanto pretende la RR che afferma trattarsi invece di indebita integrazione trattasi appunto di interpretazione del giudicato come emerge dalle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia e dalla circostanza che la Corte di appello non si pose problemi di sorta quanto all'efficacia riflessa della propria decisione) e la sospensione infine, del giudizio di ottemperanza nei soli confronti della società LA (alla quale la decisione impugnata è pervenuta in applicazione dell'art. 295 c.p.c. e sulla premessa ché la predetta aveva avanzato domanda riconvenzionale di accertamento della asserita usucapione nei giudizio instaurato dagli SC dinanzi ai Tribunale di Latina per arricchimento senza causa). Eventuali errori al riguardo commessi non sono pertanto denunciabili in questa sede donde l'inammissibilità delle censure, l'ultima delle quali - quella cioè, che investe la disposta sospensione - è per di più relativa, come ha esattamente rilevato il P.M. d'udienza a provvedimento avente natura sostanziale di ordinanza.
4. Alla stregua delle esposte argomentazioni entrambi i ricorsi devono essere respinti, con conseguente equa compensazione, tra le parti costituite, delle spese del giudizio.
LA CORTE A SEZIONI UNITE riuniti i ricorsi li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 19 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2001