Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 520
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

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I diritti di credito vantati dal fallito nei confronti di terzi e quelli che devono essere accertati o divenire oggetto di pronunce di condanna, costituiscono situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che non derivano dalla procedura concorsuale, ne' da essa assumono particolari connotazioni; sicché le relative azioni - la cui legittimazione si trasferisce dal fallito al curatore - vanno esercitate o proseguite davanti al giudice ordinariamente competente, senza che, relativamente ad esse, eserciti efficacia la speciale competenza del giudice fallimentare, prevista dall'art. 24 L.F. (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha stabilito che dovesse essere esercitata davanti al giudice ordinariamente competente e non davanti a quello fallimentare l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ad istanza del curatore di una società fallita, in relazione ad un mutuo erogato da quest'ultima in favore dell'opponente - ingiunto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 520
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

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