Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
I diritti di credito vantati dal fallito nei confronti di terzi e quelli che devono essere accertati o divenire oggetto di pronunce di condanna, costituiscono situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che non derivano dalla procedura concorsuale, ne' da essa assumono particolari connotazioni; sicché le relative azioni - la cui legittimazione si trasferisce dal fallito al curatore - vanno esercitate o proseguite davanti al giudice ordinariamente competente, senza che, relativamente ad esse, eserciti efficacia la speciale competenza del giudice fallimentare, prevista dall'art. 24 L.F. (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha stabilito che dovesse essere esercitata davanti al giudice ordinariamente competente e non davanti a quello fallimentare l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ad istanza del curatore di una società fallita, in relazione ad un mutuo erogato da quest'ultima in favore dell'opponente - ingiunto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO EA SICILIANA LEASING SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso l'avvocato M. FURITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CANNIZZARO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EUROPA 2050 Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1065/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 10/3/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 7/10/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, con le ulteriori statuizioni di legge.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28 luglio 1995, la s.r.l. Europa 2050 propose opposizione innanzi al Tribunale di Palermo avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Presidente di quello stesso Tribunale il 12 giugno 1995 su istanza del curatore del fallimento della EA Siciliana Leasing s.p.a. per la somma di £ 151.458.300, pari all'importo finanziato e mai restituito dalla ingiunta.
In accoglimento dell'eccezione dell'opponente, il Tribunale, con la sentenza attualmente impugnata, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e, quindi, la nullità del decreto ingiuntivo, ritenendo che la clausola negoziale contenuta nell'art. 10 del regolamento negoziale sottoscritto dalle parti (nel quale è fissata la competenza esclusiva del foro di Roma) è idonea a derogare ai consueti criteri di legge determinativi della competenza per territorio;
che, inoltre, la controversia in esame non è riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 24 L.F., in quanto essa non è in rapporto di derivazione con il fallimento. La curatela del fallimento EA propone ora ricorso per regolamento di competenza.
Motivi della decisione
Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, rientrano nella competenza del Tribunale fallimentare, oltre le questioni che traggono origine dal dissesto e quelle che, comunque, investono o restano influenzate dal fallimento, anche le domande di accertamento, quando (come nel caso di specie) siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Peraltro, tra le due società non v'è un mero rapporto di occasionalità, bensì una reiterata serie di contratti di leasing e di finanziamento, il cui recupero è ora effettuato nell'interesse della massa dei creditori.
Il ricorso è infondato e va respinto.
A norma dell'art. 24 L.F. il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore.
La vis attractiva concursus, disciplinata dalla disposizione in commento, costituisce la derivazione ed il prolungamento della norma dell'art. 23, laddove quest'ultima individua il Tribunale come organo del fallimento, mentre la prima attribuisce al Tribunale che abbia dichiarato il fallimento una competenza speciale, divenendo organo naturale di giurisdizione con competenza avocativa per tutte le controversie che nascono dal fallimento. Ciò all'evidente scopo di assicurare il massimo possibile di coerenza ed unità ad una procedura - qual'è quella concorsuale - sovente destinata ad intrecciarsi con una molteplicità di altre vicende giudiziarie. "Azioni che derivano dal fallimento", secondo la terminologia dell'art. 24 L.F., è formula normativa inequivoca che coinvolge le azioni corrispondenti (come mezzo di tutela giurisdizionale) a diritti sorti in forza del fallimento, ovvero che con il fallimento hanno assunto una particolare configurazione (come nel caso di modificazione degli effetti di situazioni giuridiche preesistenti con azioni e sentenze costitutive).
Esulano dalla nozione, pertanto, le azioni che già si trovavano nel patrimonio del fallito al momento dell'accertamento dello stato di crisi, relative a diritti soggettivi già esistenti e che con la dichiarazione di fallimento non assumono tutela o configurazione particolare che non sia la semplice assunzione della legittimazione processuale da parte del curatore al posto del fallito (art. 43 L.F.).
In altri termini, le azioni le quali dipendano da rapporti che già si trovavano nel patrimonio dell'imprenditore al tempo della dichiarazione di fallimento, che a questa dunque preesistevano e che si pongono con il fallimento in relazione di mera occasionalità, non sono attratte nella particolare sfera di competenza del Tribunale fallimentare. Il semplice fatto, poi, che la legittimazione ad esercitare (o a continuare) tali azioni sia attribuita al curatore, quale organo normalmente deputato alla gestione dei rapporti patrimoniali facenti capo al fallito, non giustificherebbe la deroga alle ordinarie disposizioni del codice in tema di competenza, perché quelle azioni sono destinate a svolgersi secondo regole che in nessun modo risentono del fallimento e della specifica disciplina della par condicio creditorum che al fallimento è sottesa. Nulla perciò consente di sottrarre siffatte azioni alle norme che, anche in tema di competenza, sarebbero ad esse applicabili ove fossero state promosse dall'imprenditore prima ed indipendentemente dal fallimento. Tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei confronti di terzi, e le azioni con cui detti diritti debbano essere accertati ovvero divenire oggetto di pronunce di condanna. Si tratta di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che dalla procedura concorsuale non derivano, ne' da essa assumono particolari connotazioni, tanto che esse possono essere oggetto di azioni esercitate, o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente (per i principi esposti, cfr., tra le varie, Cass. 4 giugno 1998, n. 5477;
8 gennaio 1998, n. 99; 15 settembre 1997, n. 9156; 1 agosto 1996, n. 6968; 12 novembre 1993, n. 11189; 27 giugno 1990, n. 6560). Tale è anche il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove questo risulta emesso, su istanza del curatore, in relazione ad un finanziamento erogato dalla EA in bonis in favore dell'ingiunta Europa 2050. L'azione, infatti, attiene a diritti soggettivi già esistenti nel patrimonio della fallita al momento dell'accertamento dello stato di crisi, senza alcun rapporto di derivazione con il fallimento, il quale nulla ha immutato in proposito, se non nel trasferire la legittimazione dalla società stessa al curatore (per un caso del tutto analogo, relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dal curatore per merce venduta dall'imprenditore prima del fallimento, cfr. Cass. 1 settembre 1995, n. 9221). Esclusa, dunque, la competenza del Tribunale fallimentare, esplica la sua efficacia, ex art. 28 c.p.c., la clausola contrattuale con la quale le parti hanno convenuto la competenza territoriale esclusiva del foro di Roma.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma a conoscere della domanda proposta con l'opposta ingiunzione. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 21/1/1999.