Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
Il delitto di ragion fattasi, in quanto delitto ad evento, la cui realizzazione presuppone il raggiungimento dello scopo perseguito dall'agente, ammette la configurabilità del tentativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2007, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
4456 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/12/2007
SENTENZA
N.30h61 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott. COLONNESE ANDREA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.OLDI PAOLO 11 N. 035366/2006
3. Dott. FUMO MAURIZIO
4. Dott.DIDONE ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) LO BE N. IL 03/05/1940
N. IL 09/07/1937 2) DA ALBERTA
avverso SENTENZA del 26/04/2006
CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FUMO MAURIZIO
SO EN e DA AL furono condannati dal Tribunale di Mantova alla pena di giustizia, oltre risarcimento danni, in quanto ritenuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 110- 56-629-81-595-660 cp in danno dell'avv. RL Loredana.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 26.4.2006, in parziale riforma, ha assolto la DA dal reato contravvenzionale per non aver commesso il fatto, ha riqualificato il delitto estorsione in quello di cui agli artt 56-393 cp, confermando. nel resto e rideterminando il trattamento sanzionatorio (ma non le statuizioni civili).
Ricorre il difensore dell'imputato e deduce: a) violazione di legge in quanto il delitto di ragion fattasi non ammette il tentativo, poiché è previsto solo come reato di evento. Esso si sostanzia nella violenza alle persone e, nel caso in esame, gli imputati si limitarono a richiedere all'avv. RL il risarcimento del danno subito a seguito della sua disaccorta condotta professionale, b) erronea motivazione in ordine alla omessa concessione della attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 cp), per la cui sussistenza è sufficiente lo stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui, c) violazione di legge e contraddittorietà di motivazione in ordine al concorso della DA nei reati di ragion fattasi e diffamazione, atteso che le viene semplicemente addebitato di essere stata presente alle minacce di aver firmato missive. indirizzate alla RL. Il preteso concorso morale, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro, almeno per la identificazione della condotta materiale che la donna avrebbe posto in essere, d) violazione di legge in ordine al computo della pena, perché non si provveduto a ridurre la pena ex art 56 cp, né si è tenuto conto di riduzioni per le già concesse attenuanti generiche e l'aumento per la continuazione.
La prima censura è manifestamente infondata. Posto che il delitto ex art 393 cp presuppone la violenza, ma anche la minaccia alle persone, la Corte ha rilevato tale minaccia nel fatto che alla RL era stata rappresentata una prospettiva di morte.
Il reato poi, proprio in quanto delitto di evento, ammette il tentativo. Invero il concetto di farsi ragione da sé presuppone il raggiungimento dello scopo, di talché, quando si pongono in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a raggiungere tale scopo (che tuttavia non si consegue), deve trovare pacificamente spazio la ipotesi delittuosa ex art 56-393 cp.
La seconda censura è generica e articolata in fatto, atteso che la Corte di appello ha evidenziato che la compiuta istruzione non ha fatto emergere condotte provocatorie da parte della RL, dal momento che non è rimasta provata la sua negligenza o incapacità nel tutelare in giudizio gli interessi dei coniugi SO- DA.
La terza censura è manifestamente infondata atteso che la sentenza impugnata chiarisce in qual maniera e in qual misura la donna rafforzò la determinazione delittuosa del marito. Al proposito va ricordato che (ASN 199307985-RV 194910) si ha concorso ai sensi dell'art. 110 cp, e non semplice connivenza, ogni volta che l'agente partecipa, in qualunque modo, alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche quando, con la sua presenza, agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico, dalla mera adesione interna a una altrui condotta penalmente rilevante, che nessun contributo arreca alla commissione del reato.
Proprio per il comportamento concretamente ascritto alla donna i giudici del merito hanno ritenuto che la stessa abbia dato un determinante contributo al rafforzamento dei propositi criminosi del marito.
Non è poi illogico ritenere, come fanno i giudici di merito, che la DA, indirizzando alla Garnzerla "numerose missive" abbia contribuito alla creazione del clima di ostilità sfociato nelle condotte sintetizzate nel capo di imputazione
La quarta censura è manifestamente infondata atteso che, nel determinare la pena per il SO, la Corte, da un lato, ha tenuto conto della pregressa concessione delle attenuanti generiche e del giudizio di equivalenza, dall'altro, ha fissato la pena base direttamente per il delitto tentato (evidentemente calcolando in apicibus la diminuzione di un terzo sulla pena edittale del delitto consumato); procedura del tutto legittima, atteso che il delitto tentato è autonoma figura di reato rispetto a quello consumato. L'aumento per la continuazione è stato calcolato e ha comportato la fissazione della pena "finale" in mesi 9 di reclusione. I ricorsi sono dunque inammissibili.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna solidale alle spese del grado e singolare al versamento di comma a favore della Cassa ammende, somma che si stima equo determinare in € 1000.
PQM
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di mille (1000) euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 19.XII. 2007.-
Il presidente-Eduardo Fazzioli гбыл не L'estensore-Maurizio Fumo. ес DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 29 GEN. 2008 Que usi IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise